Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43028 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43028 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti, udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha con sentenza emessa in data 24.5.2022 dal GUP del Tribunale di Salerno in punto di affer della penale responsabilità di COGNOME NOME e NOME in ordine al reato strappo aggravato, riformandola limitatamente alla pena.
-che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli im mezzo del difensore;
Ritenuto che entrambi i ricorsi che deducono con un unico motivo violazione di legg di motivazione in riferimento alla pena e alle attenuanti generiche, sono inammissibil del tutto generici, anche considerato che in tema di attenuanti generiche, il giudic esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimit non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli ind 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusion 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269). In particolare, nel motivare il di concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in consi tutti ali elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti che egli faccia riferimento – come avvenuto nel caso di specie – a quelli ritenu comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazio 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899), laddove la mera incensuratezza non è stata di per sé sufficiente ai fini del chiesto riconoscimento alla luce del dettato normativo 62 bis comma 3 c.p. e della giurisprudenza di questa Corte, in assenza della segnalata di altri elementi positivi di valutazione.
-che è, altresì, generico il motivo sulla pena in quanto, afferendo al trattame benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, non è consentito in sede di
Nello specifico il trattamento sanzionatorio è conforme ai criteri di cui all’art. 1 adeguandosi la pena all’entità del fatto, alla personalità degli imputati ed a atteggiamento processuale;
Atteso che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al RAGIONE_SOCIALE spese processuali e di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che si sti determinare in euro tremila;
PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese e ai versamento della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 4.10.2023.