Attenuanti generiche: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui criteri per la concessione delle attenuanti generiche e sui limiti del ricorso per legittimità. La decisione sottolinea come elementi quali i precedenti penali e la mancanza di pentimento possano giustificare ampiamente il diniego di tale beneficio, e come il giudizio di Cassazione non possa trasformarsi in un terzo grado di merito.
Il caso in esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo, condannato in primo grado e in appello per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90). L’imputato, tramite il suo difensore, si è rivolto alla Suprema Corte lamentando due aspetti principali:
1. Un’errata ricostruzione e valutazione dei fatti e del materiale probatorio da parte dei giudici di merito.
2. Una determinazione della pena ingiusta, caratterizzata dalla mancata concessione delle attenuanti generiche.
In sostanza, la difesa mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e un trattamento sanzionatorio più mite.
La decisione della Corte sulla concessione delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea le argomentazioni della difesa. La decisione si fonda su principi consolidati sia in materia processuale che sostanziale, offrendo una chiara lezione sui ruoli dei diversi gradi di giudizio.
La valutazione dei fatti non spetta alla Cassazione
In merito al primo motivo di ricorso, la Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di valutare nuovamente le prove, attività che spettano esclusivamente al Tribunale e alla Corte d’Appello. Il ricorso per Cassazione può denunciare solo vizi di legge o motivazioni illogiche o contraddittorie. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione “congrua e adeguata”, basata su corretti criteri di inferenza e logica, rendendo inattaccabile la sentenza sotto questo profilo.
I motivi del diniego delle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo di ricorso è stato ritenuto infondato. La Suprema Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche. La motivazione della Corte d’Appello era infatti solida e ben argomentata, basandosi su elementi specifici e concreti.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha evidenziato che la decisione di negare le attenuanti era sostenuta da una “conferente motivazione”. I giudici di merito avevano infatti posto l’accento su:
* L’entità del fatto: la gravità oggettiva del reato commesso.
* La negativa personalità dell’imputato: un profilo emerso nel corso del processo.
* I plurimi precedenti penali: un chiaro indice della sua propensione a delinquere.
* La mancanza di manifestazioni di resipiscenza: l’assenza di qualsiasi segno di pentimento.
Inoltre, la Corte ha richiamato un proprio precedente orientamento giurisprudenziale (Sez. 2, n. 3896 del 2016), secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola argomentazione difensiva. È invece sufficiente che indichi gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio, come è avvenuto in questo caso.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi. In primo luogo, un ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove. Se la motivazione dei giudici di merito è logica e completa, la ricostruzione dei fatti è insindacabile. In secondo luogo, la decisione sulla concessione delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale può legittimamente negarle basandosi su elementi oggettivi e soggettivi negativi, come la gravità del reato, i precedenti penali e l’assenza di pentimento, senza dover obbligatoriamente analizzare ogni singola deduzione della difesa.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o ricostruire i fatti. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Per quale motivo possono essere negate le attenuanti generiche?
In questo caso, le attenuanti generiche sono state negate a causa dell’entità del fatto, della personalità negativa dell’imputato, dei suoi numerosi precedenti penali e della totale assenza di segni di pentimento (resipiscenza).
Il giudice deve rispondere a ogni singolo argomento della difesa per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo l’orientamento della Cassazione, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi di preponderante rilevanza che ha ritenuto ostativi alla concessione delle attenuanti, senza dover esprimere una valutazione su ogni singola deduzione difensiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36603 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36603 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l’entità del fatto, la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurim precedenti penali, la mancanza di manifestazioni di resipiscenza.
Ritenuto che la motivazione è rispettosa dell’orientamento prevalente espresso in sede di legittimità, in base al quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 11 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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