Attenuanti Generiche: i Precedenti Penali Datati Contano Ancora?
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 32754/2024, ci offre uno spunto prezioso per comprendere come i precedenti penali, anche quelli più lontani nel tempo, possano influenzare questa decisione. La Corte ha stabilito che la presenza di un passato criminale è un elemento sufficiente a giustificare il diniego di questo beneficio, anche a fronte di altre considerazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). L’unica doglianza sollevata davanti alla Suprema Corte riguardava la motivazione con cui i giudici di merito avevano negato la concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente valutato alcuni elementi favorevoli, concentrandosi unicamente sui precedenti penali dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ‘manifestamente infondato’ e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione non solo conferma la condanna dell’imputato, ma comporta anche la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse immune da vizi logici o giuridici, esercitando correttamente il proprio potere discrezionale.
Le Motivazioni: Il Peso dei Precedenti Penali e le Attenuanti Generiche
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione dei criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale, che guidano il giudice nella commisurazione della pena e nella concessione delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione congrua e logica per la sua scelta.
In particolare, i giudici di merito avevano dato un peso preponderante ai precedenti penali dell’imputato, alcuni dei quali erano anche specifici per reati della stessa natura. La Cassazione ha specificato che il fatto che tali precedenti fossero ‘risalenti nel tempo’ non assumeva alcuna rilevanza tale da inficiare la valutazione del giudice. In altre parole, un passato criminale non ‘scade’ e può sempre essere considerato un indice negativo della personalità dell’imputato.
La Corte ha inoltre qualificato le argomentazioni della difesa come una ‘indicazione assertiva di taluni dati favorevoli, prospettati in maniera del tutto generica’. Ciò significa che, per contestare efficacemente una decisione sul punto, non è sufficiente elencare genericamente aspetti positivi, ma è necessario argomentare in modo specifico e puntuale contro la logica della motivazione del giudice.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche è un potere ampiamente discrezionale del giudice di merito. La presenza di precedenti penali costituisce un ostacolo significativo all’ottenimento del beneficio, e la loro anzianità non è, di per sé, un elemento sufficiente a neutralizzarne la valenza negativa. Chi intende ricorrere in Cassazione per un diniego di attenuanti deve costruire una censura solida, che attacchi la logicità della motivazione del giudice, e non limitarsi a una generica contrapposizione di elementi favorevoli. Infine, la decisione ci ricorda che un ricorso palesemente infondato comporta conseguenze economiche non trascurabili per il ricorrente, con la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
I precedenti penali, anche se molto vecchi, possono impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, secondo l’ordinanza, il fatto che i precedenti penali siano risalenti nel tempo non impedisce al giudice di considerarli rilevanti per negare la concessione delle attenuanti generiche, nell’ambito della sua valutazione discrezionale.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene giudicato manifestamente infondato?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dalla Corte.
È sufficiente indicare elementi favorevoli generici per ottenere le attenuanti generiche in appello?
No, la Corte ha chiarito che una ‘indicazione assertiva’ e generica di dati favorevoli non è sufficiente per contestare la decisione del giudice. La valutazione si basa su un esame complessivo degli elementi previsti dall’art. 133 c.p., e la motivazione del giudice può essere censurata solo se illogica o contraddittoria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32754 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a RIPACANDIDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila che ne ha confermato la responsabilità penale per il reato di c:ui all’art. 495, cod. p considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale si censura il vizio di motivazion ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha dato conto in maniera congrua e logica degli element rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha c:onsiderato preponder nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/202 COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01 rimarcando che l’imputato ha riportato precedenti penali anche specifici e che il dato che sian risalenti nel tempo non assuma alcuna rilevanza; né tale apprezzamento può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite dell’indicazione assertiva di taluni dati favorevo prospettati in maniera del tutto generica;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione ( Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024.