Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15413 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15413 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 28/06/1996
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della C Appello di Roma con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale d in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4, DPR 309/19901, aggravato dall’ingente
L’esponente lamenta vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine al d applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Va infatti rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ge essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circo segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d. 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.2 01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25 Rv. 260610 – 01, cfr. anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 – 03).La Corte appello, in conformità all’indirizzo sopra indicato, non ha concesso le circostanz generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, n considerare tale la circostanza che la COGNOME fosse madre di un figlio in tenera e che, con valutazione non illogica, la Corte ha considerato di valenza certamente neu della valutazione della meritevolezza del beneficio. Quanto alla dosimetria della pena, merito hanno reso motivazione esaustiva congrua, non manifestamente illogica e pien rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, se graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, esse necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto pena sia di gran lunga superiore alla misura media e (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. – 01). Nel caso di specie, rilevandosi che la pena finale inflitta è pari ad anni inferiore al medio edittale poiché si tratta di ipotesi aggravata ex art. 80, c 309/1990, la sentenza impugnata sottolinea l’allarmante gravità del fatto, rile imponente quantità dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità della COGNOME hashish e 6,798 di marijuana, nonché la consistente somma di danaro in contanti (5 euro), a conferma degli evidenti e qualificati contatti con ambienti del narcotraffico caratura criminale, tali da rivelare una inclinazione criminale radicata e risalen affermazioni congrue, logiche e conformi ai principi che sfuggono al sindacato di legit Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc.
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (C
sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indi
dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presi nte