Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2851 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2851 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Napoli, che aveva riconosciuto COGNOME NOME – all’esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato – colpevole del reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in quella di mesi uno di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) Violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; II) Violazione di legge per mancata riduzione della pena dell’ammenda per la scelta del rito abbreviato.
L’impugnazione è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato. La mancata concessione delle attenuanti generiche riposa su argomentazioni immuni da censure, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali. La motivazione è conforme ai principi stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 – 01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “rado” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”).
Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso.
La Corte d’appello ha riconosciuto che la pena detentiva irrogata dal primo giudice fosse stata determinata senza tener conto della corretta riduzione per il rito abbreviato; ha quindi provveduto a correggere l’errore, rideterminando la pena detentiva in mesi 1 di arresto (p.b. mesi 2 di arresto, ridotta per il rito della metà). Ha lasciato invece inalterata la pena pecuniaria (pari ad euro 1500,00 di ammenda), avendo ritenuto che il primo giudice avesse già (implicitamente) operato la corretta riduzione per il rito, essendo stata l’ammenda determinata in misura inferiore al minimo edittale.
La difesa non si confronta con le osservazioni svolte dalla Corte di merito, insistendo nel rimarcare l’esistenza del prospettato errore, senza tuttavia evidenziare profili di criticità nel ragionamento sostenuto in sentenza. Il motivo, pertanto, risulta essere aspecifico.
Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente