Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali e la Gravità del Fatto Giustificano il Diniego
La concessione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 27224/2024) ha ribadito i principi che guidano questa valutazione, chiarendo come la presenza di precedenti penali e la gravità della condotta possano legittimamente portare al loro diniego. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). In seguito alla sentenza della Corte d’Appello di Torino, che confermava la condanna di primo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su tre aspetti principali del trattamento sanzionatorio.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato ha censurato la decisione dei giudici di merito per non avergli concesso le attenuanti generiche. Inoltre, ha contestato sia la determinazione della pena base, ritenuta eccessivamente distante dal minimo previsto dalla legge, sia l’aumento di pena applicato a titolo di continuazione tra i reati, giudicato superiore al minimo.
In sostanza, il ricorrente lamentava un’eccessiva severità da parte della Corte d’Appello, chiedendo una riconsiderazione più favorevole della sua posizione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sul diniego delle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. I giudici hanno sottolineato che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità se la motivazione è logica, coerente e priva di vizi.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la sua decisione di negare le attenuanti sulla base di tre elementi cruciali:
1. Le gravi modalità del fatto: Il modo in cui i reati erano stati commessi è stato considerato particolarmente grave.
2. L’intensità del dolo: La determinazione e la volontà criminale dimostrate dall’imputato sono state valutate come elevate.
3. I plurimi precedenti a carico del ricorrente: La presenza di numerose condanne passate è stata un fattore decisivo, indicando una spiccata tendenza a delinquere.
La Cassazione ha chiarito che questi elementi costituiscono un giudizio di merito, basato su fatti concreti, che non può essere rimesso in discussione davanti alla Corte di legittimità. La decisione della Corte d’Appello è stata quindi ritenuta immune da censure.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel concedere o negare le attenuanti generiche. Se tale decisione è supportata da una motivazione logica e ancorata a elementi concreti come la gravità del reato e la storia criminale dell’imputato, essa è insindacabile in Cassazione. Questa pronuncia serve da monito, evidenziando che una condotta grave e un passato criminale sono ostacoli significativi per ottenere un trattamento sanzionatorio più mite.
In quali casi un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche sulla base di una valutazione complessiva che include le gravi modalità del fatto, l’intensità del dolo (cioè l’intenzione criminale) e i precedenti penali a carico dell’imputato.
È possibile contestare in Cassazione la misura della pena decisa dal giudice di merito?
No, non è possibile contestare in Cassazione la misura della pena se la decisione del giudice di merito è motivata in modo logico e senza vizi giuridici. La determinazione della pena è un potere discrezionale del giudice che valuta i fatti del processo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, significa che non può essere esaminato nel merito. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27224 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27224 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CUORGNE’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 4853/24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., con i quali si censura l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, il discostamento dal minimo edittale nella determinazione della pena, nonché l’applicazione di un aumento di pena a titolo di continuazione in misura superiore al minimo, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati;
Considerato, invero, che, la Corte d’appello, nell’esercizio del proprio potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha ritenuto congruo il trattamento sanzioNOMErio applicato dal giudice di primo grado ed ha escluso le circostanze attenuanti generiche alla luce delle gravi modalità del fatto, dell’intensità del dolo e dei plurimi precedenti a carico del ricorrente (cfr. sentenza impugnata, pagg. 5-6), con giudizi di merito non sindacabili in questa sede;
–
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali’e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024.