Attenuanti generiche: i limiti del ricorso in Cassazione
Il tema delle attenuanti generiche e della determinazione della pena rappresenta uno dei pilastri della difesa penale, ma richiede una strategia processuale rigorosa sin dai primi gradi di giudizio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi fondamentali riguardanti la discrezionalità del giudice e l’impossibilità di introdurre nuovi motivi di doglianza nella fase finale del processo.
Il caso di specie e il ricorso
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di lesioni personali, confermata in sede di appello. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando principalmente due profili: l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la pena inflitta non rispecchiava i criteri di equità necessari, sollecitando un intervento della Suprema Corte per una riduzione della stessa.
La discrezionalità del giudice nella pena
Uno dei punti centrali affrontati riguarda l’applicazione dell’articolo 133 del codice penale. La Corte ha chiarito che la graduazione della pena è un’attività che rientra pienamente nella discrezionalità del giudice di merito. Se il magistrato fornisce una motivazione adeguata e logica sul perché ha scelto una determinata sanzione, tale decisione non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso analizzato, i giudici di merito avevano giustificato l’esercizio del loro potere in maniera coerente con i fatti accertati.
Il divieto di motivi inediti sulle attenuanti generiche
Un aspetto tecnico di grande rilievo riguarda l’inammissibilità dei motivi cosiddetti “inediti”. Il ricorrente aveva richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche direttamente in Cassazione, senza che tale questione fosse stata oggetto di specifico gravame durante il processo d’appello. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la Corte di Cassazione non possa valutare questioni di merito che non siano state preventivamente sottoposte al vaglio dei giudici di secondo grado.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla manifesta infondatezza delle doglianze relative alla misura della pena. I giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva già operato una corretta valutazione dei parametri legali, rendendo la decisione insensibile a ulteriori censure. Per quanto concerne le attenuanti generiche, l’ordinanza sottolinea come il motivo fosse inammissibile in quanto nuovo. La funzione della Cassazione è quella di verificare la legittimità della sentenza impugnata rispetto ai motivi già discussi, non quella di aprire un nuovo dibattito su circostanze mai dedotte in precedenza.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia conferma che la difesa deve articolare ogni richiesta relativa alle attenuanti generiche e alla riduzione della pena sin dall’atto di appello. L’omissione di tali istanze nei gradi di merito preclude definitivamente la possibilità di ottenere un beneficio sanzionatorio nella fase di legittimità, rendendo il ricorso un rischio economico oltre che processuale.
Si possono chiedere le attenuanti generiche per la prima volta in Cassazione?
No, la richiesta è considerata un motivo inedito e viene dichiarata inammissibile se non è stata presentata e discussa durante il giudizio di appello.
Il giudice può decidere liberamente l’entità della pena?
Il giudice ha un potere discrezionale basato sull’articolo 133 c.p., ma deve sempre motivare la sua scelta in modo adeguato e logico rispetto alla gravità del reato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40644 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40644 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’eccessiva severità della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato nella parte relativa all’art. 133 cod. pen. in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 5); il medesimo motivo è inedito (e quindi inammissibile) quanto al diniego delle attenuanti generiche;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023