Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28678 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28678 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Santeramo in Colle il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 14-11-2022 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 novembre 2022, la Corte di appello di Bari confermava la decisione del 14 luglio 2020, con cui il Tribunale di Bari, all’esito di rito abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME, tenuto conto della contestata recidiva, alla pena di anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione e 11.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, accertato in Santeramo in Colle il 10 marzo 2020, giorno dell’arresto e del sequestro delle sostanze stupefacenti di tipo hashish e marijuana trovate nella sua disponibilità.
Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa deduce il vizio di motivazione rispetto al diniego delle attenuanti generiche, non avendo i giudici di merito adeguatamente valorizzato il pur riconosciuto comportamento collaborativo dell’imputato, il quale, in sede di perquisizione, provvide a consegnare di sua iniziativa il bilancino di precisione.
Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., non essendosi considerato che l’unica cessione contestata a NOME è quella effettuata in favore di NOME COGNOME, che ha comportato la dazione di soli 20 euro, ovvero di una cifra irrisoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Iniziando dal primo motivo, occorre richiamare, in via preliminare, la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione. È stato altresì precisato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02) che, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente.
1.1. In applicazione di tale premessa ermeneutica, deve escludersi che la motivazione della sentenza impugnata sul diniego delle attenuanti generiche
presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede, avendo la Corte territori sottolineato l’assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento invero nemmeno nell’atto di appello erano stati adeguatamente illustrati.
In ogni caso i giudici di secondo grado non solo hanno ridimensionato l’ammissione di responsabilità dell’imputato, a fronte dell’evidenza delle prove raccolte, ma, nel ribadire l’adeguatezza della pena inflitta dal primo giudice, attestata nel medio edittale, hanno altresì rimarcato i numerosi precedenti penali a carico di COGNOME, idonei a delinearne in senso negativo la personalità.
Orbene, in presenza di un apparato argomentativo sorretto da considerazioni non illogiche, non vi è spazio per l’accogliimento delle censure difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito non consentiti in questa sede. Di qui l’infondatezza della doglianza difensiva.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo.
In via AVV_NOTAIO, occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499) hanno riconosciuto che la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, a ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti, essendosi precisato che il riconoscimento dell’attenuante de qua è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Tanto premesso, le Sezioni Unite, nella richiamata pronuncia n. 24990 del 2020, hanno tuttavia chiarito che il riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta pur sempre affidato a una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che idia consistenza sia all’entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito dall’agente, che alla gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata: dovendosi tale ultimo elemento riferire alla nozione di evento in senso giuridico, esso è infatti idoneo a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante, purché essa, come concretamente accertata, si riveli di tale particolare modestia da risultare “proporzionata” alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l’autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito.
Ciò posto, i giudici di merito hanno escluso l’applicabilità dell’attenuante invocata dalla difesa all’esito di un percorso argomentativo tutt’altro che illogico osservando che l’acquirente della droga COGNOME, sentito a sommarie informazioni, ha dichiarato di aver ricevuto il numero di telefono dell’imputato da un ragazzo del paese di Santeramo, che lo indicava quale persona da cui avrebbe potuto acquistare lo stupefacente, palesando ciò la natura non occasionale della condotta, che dunque, al di là del singolo episodio, è stata ritenuta di non modesto rilievo, stante la dedizione all’attività di spaccio di COGNOME, per come
desumibile del resto dalle modalità di occultamento della droga, rinvenuta si bagno nella tasca dell’accappatoio, sia nel soggiorno nella tasca di un giub oltre che dal ritrovamento presso l’abitazione del ricorrente del mate destinato al confezionamento e dal fatto che l’acquirente ha contattato l’imp sul cellulare di questi, ciò a riprova della natura non episodica della cession
Ora, si è in presenza anche in tal caso di argomentazioni saldamente ancor agli elementi probatori e non illogiche, cui a difesa contrappone valutazio merito differenti, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimi
Ne consegue che il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME de essere rigettato, da ciò conseguendo l’onere per il ricorrente, ai sensi d 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso il 08/02/2024