Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32499 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32499 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 25/01/2024 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 25 gennaio 2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 21 novembre 2022 del Tribunale di Bari che aveva condannato NOME COGNOME alle pene di legge per il reato dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputato lamenta con il primo motivo di ricorso il vizio di motivazione per il diniego della causa di proscioglimento di cui all’art. 131bis cod. pen. e con il secondo il vizio di motivazione per il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł nel complesso infondato.
I Giudici di merito hanno ricostruito in fatto che l’imputato, che viaggiava a bordo di un Honda SH, deteneva, a fini di spaccio, cinque involucri di cocaina, custoditi nella tasca sinistra della giacca, del peso complessivo di 1,807 grammi e con un principio attivo di 1,5241 grammi.
Nel corso del giudizio di appello, come si legge a pag. 3 della sentenza impugnata, il ricorrente ha rinunciato al motivo sulla responsabilità, rendendo irrevocabile il relativo
accertamento, e ha insistito per l’applicazione dell’art. 131bis cod. pen. e, in subordine, per l’applicazione dell’attenuante speciale dell’art. 62 n. 4 cod. pen., nonchØ delle generiche, previa esclusione della recidiva, con rideterminazione della pena da sospendersi.
Nel ricorso per cassazione, l’imputato ha ridotto le doglianze al diniego della causa di proscioglimento e al diniego dell’attenuante speciale dell’art. 62 n. 4 cod. pen.
Osserva il Collegio, con riferimento al primo motivo, che la Corte territoriale ha motivatamente escluso la causa di proscioglimento per la recidiva specifica infraquinquennale, giacchØ l’imputato presentava un precedente della stessa indole. Va ricordato che la giurisprudenza richiede, ai fini dell’abitualità, la commissione, eventualmente anche successiva al reato per cui si procede, di almeno altri due reati della GLYPHstessa GLYPHindole (Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175 – 02), circostanza che non ricorre nel caso in esame. Tuttavia, nella sentenza si dà atto che il precedente, e in generale la recidiva specifica infra-quinquennale, Ł indicativo di una maggiore propensione a delinquere, dimestichezza e progressione criminale, il che si traduce in una maggiore intensità del dolo, comunque rilevante, ai sensi del primo comma dell’art. 133 cod. pen., e del pari condizione ostativa all’applicabilità dell’art. 131bis cod. pen.
Osserva, con riferimento al secondo motivo, che la Corte territoriale ha escluso l’attenuante speciale per il lucro certamente non modesto, perseguibile attraverso la cessione di sostanza di tipo cocaina . L’imputato ha contestato tale affermazione insistendo sul fatto che deteneva solo dieci dosi di cocaina, ma non Ł entrato nel merito della nozione di lucro, limitandosi a citare il precedente di questa Corte, secondo cui la detenzione di dieci dosi di cocaina non appariva incompatibile con il riconoscimento dell’attenuante speciale (si veda Sez. 1, n. 14794 del 16/02/2023, NOME, non mass., in mot., par. 2.1). La deduzione non coglie nel segno e non si confronta efficacemente con la motivazione della sentenza impugnata. Va premesso che le Sezioni Unite hanno ritenuto la fattispecie dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 compatibile con l’attenuante dell’art. 62 n. 4 cod. pen. (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 – 02), sebbene sia escluso l’automatismo. E’ necessario quindi verificare in concreto se, nonostante il fatto di lieve entità, il lucro sia di speciale tenuità quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. La Corte territoriale ha motivatamente escluso la speciale tenuità trattandosi di dieci dosi di cocaina mentre l’imputato non ha specificato quale fosse il valore commerciale dello stupefacente. Il precedente di legittimità citato non Ł rilevante, perchØ l’imputato ha valorizzato un obiter dictum con cui la Corte di cassazione, che già aveva censurato la sentenza di appello che aveva ritenuto lo spaccio non occasionale dopo l’assoluzione da analogo reato, aveva ulteriormente evidenziato che la detenzione di dieci dosi, compatibile certamente con il fatto di lieve entità, non appariva di per sØ incompatibile con il lucro di speciale tenuità. Emerge, nell’uso della doppia negazione, la prudente enunciazione di un criterio interpretativo che comunque esclude qualsiasi automatismo. Nel caso della sentenza NOME, il ricorrente deteneva dieci dosi di cocaina, ma i Giudici avevano escluso che fosse dedito allo spaccio e che il denaro rinvenuto fosse provento di spaccio, nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha stigmatizzato un’effettiva propensione, dimestichezza e progressione criminale e quindi, in definitiva, ha accertato una maggiore intensità del dolo, unita all’assoluta insensibilità alle prescrizioni dell’autorità, profilo questo non specificamente contestato nel ricorso. La Corte territoriale ha espresso quindi una valutazione complessivamente piø grave, perchØ ha negato l’attenuante speciale sia sulla
base del lucro ricavabile dalle dieci dosi di cocaina, circostanza come detto non specificamente confutata, sia sulla base della negativa personalità dell’imputato, che aveva un recente precedente specifico. La motivazione non Ł manifestamente illogica o contraddittoria e resiste alla generica censura sollevata.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Così deciso, il 17 aprile 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME