Attenuante Reato di Evasione: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’applicazione dell’attenuante reato evasione è un tema di rilevante interesse nel diritto penale, spesso al centro di dibattiti nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come i motivi di ricorso debbano essere specifici e non meramente ripetitivi di questioni già risolte. Analizziamo insieme la decisione per capire perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna per il reato di evasione emessa dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di impugnare tale decisione presentando ricorso per cassazione. Il fulcro della sua difesa si concentrava su un unico punto: la presunta erronea mancata applicazione di una specifica circostanza attenuante prevista dall’ultimo comma dell’articolo 385 del codice penale.
L’Attenuante Reato Evasione e i Motivi del Ricorso
L’articolo 385 del codice penale punisce chi, legalmente arrestato o detenuto, evade. L’ultimo comma della norma prevede una circostanza attenuante speciale. Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero sbagliato a non riconoscerla nel suo caso. Tuttavia, il successo di un ricorso in Cassazione dipende dalla capacità di evidenziare vizi di legittimità nella sentenza impugnata, come errori nell’interpretazione della legge o vizi logici nella motivazione, e non di rimettere in discussione la valutazione dei fatti già compiuta nei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti manifestamente infondati, portando a una declaratoria di inammissibilità.
La Chiarezza della Sentenza Impugnata
Il punto cruciale della decisione risiede nel fatto che, secondo gli Ermellini, la Corte di Appello aveva già affrontato e risolto la questione in modo esauriente. La sentenza impugnata, infatti, spiegava chiaramente e correttamente le ragioni per le quali l’invocata attenuante reato evasione non poteva essere configurata nella fattispecie concreta. La Corte di Cassazione ha rilevato che il ricorso non faceva altro che riproporre la stessa doglianza senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni già espresse dai giudici di secondo grado. Un ricorso è inammissibile quando non riesce a individuare un vizio specifico nella decisione contestata, ma si limita a manifestare un generico dissenso.
La Condanna Accessoria
Come conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere l’intera vicenda. È uno strumento volto a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando una corte di merito ha già fornito una spiegazione chiara e giuridicamente corretta su un punto, come la non applicabilità di una attenuante reato evasione, il ricorso che ignora tali motivazioni e si limita a riproporre la questione è destinato all’inammissibilità. La decisione sottolinea quindi la necessità per i difensori di formulare motivi di ricorso specifici, che si confrontino puntualmente con la sentenza impugnata, pena la condanna a sanzioni pecuniarie.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Appello aveva già chiarito in modo corretto e completo le ragioni per cui la specifica attenuante richiesta non poteva essere applicata al caso in esame, e il ricorso non ha contestato validamente tali motivazioni.
Quale attenuante specifica si chiedeva di applicare?
Si chiedeva l’applicazione dell’attenuante prevista dall’ultimo comma dell’art. 385 del codice penale, che disciplina una riduzione di pena per determinate circostanze nel reato di evasione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10975 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 27542/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata applicazione dell’attenuante pre dall’ultimo comma dell’art. 385 cod. pen.;
Ritenuti i motivi inammissibili avendo la Corte correttamente chiarito le ragioni per le nella specie non può essere configurata l’invocata attenuante (cfr., pag. 3. sentenza impugnata
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.