Attenuante della Provocazione: Quando la Prova del Fatto Ingiusto è Decisiva
L’applicazione dell’attenuante della provocazione, prevista dall’articolo 62 n. 2 del codice penale, è uno degli argomenti più dibattuti nelle aule di giustizia. Essa presuppone uno ‘stato d’ira’ causato da un ‘fatto ingiusto altrui’. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti e i presupposti per il suo riconoscimento, sottolineando come la mancanza di prove concrete renda impossibile la sua applicazione.
Il Contesto del Ricorso: La Richiesta di Attenuante
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante della provocazione. Secondo la tesi difensiva, la reazione dell’imputata sarebbe stata determinata da condotte provocatorie e ingiuste poste in essere dal suo compagno. Tuttavia, sia l’imputata che il compagno si trovavano in uno stato alterato a causa dell’abuso di sostanze alcoliche al momento dei fatti.
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti del processo, ma solo valutare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, le censure proposte dalla difesa erano volte a ottenere una nuova valutazione del merito, contestando la ricostruzione dei fatti già operata dai giudici dei gradi precedenti.
L’importanza della prova per l’attenuante della provocazione
Il punto centrale della decisione riguarda l’onere della prova. Per poter beneficiare dell’attenuante della provocazione, non è sufficiente affermare di aver subito un torto. È necessario che dagli atti processuali emergano elementi concreti che comprovino l’esistenza di un ‘fatto ingiusto’ che abbia scatenato la reazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già sottolineato che non vi era alcuna prova di condotte provocatorie o ingiuste da parte del compagno dell’imputata.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello ‘sufficiente e non illogica’. I giudici di merito avevano correttamente esaminato le deduzioni difensive, concludendo che gli elementi disponibili non supportavano la tesi della provocazione. Il semplice stato di alterazione alcolica di entrambi i soggetti coinvolti, in assenza di un atto ingiusto dimostrato, non è di per sé sufficiente a giustificare una reazione violenta e a far scattare l’applicazione dell’attenuante. Il ricorso, quindi, si traduceva in un tentativo di sovrapporre una propria valutazione dei fatti a quella, logicamente argomentata, del giudice di merito, operazione non consentita in sede di legittimità.
le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’attenuante della provocazione non è un’esimente automatica legata a uno stato d’animo alterato, ma richiede la prova rigorosa di un nesso causale tra un fatto ingiusto altrui e la reazione dell’agente. In assenza di tale prova, il ricorso che si limita a contestare la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito è destinato all’inammissibilità. La conseguenza diretta per la ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte non erano consentite in sede di legittimità, in quanto miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti del caso piuttosto che a denunciare un errore di diritto nella sentenza impugnata.
Perché non è stata riconosciuta l’attenuante della provocazione?
L’attenuante non è stata riconosciuta perché, secondo quanto stabilito dalla sentenza impugnata e confermato dalla Cassazione, non emergevano dagli atti processuali elementi di prova che dimostrassero l’esistenza di condotte provocatorie o di fatti ingiusti posti in essere dalla parte offesa che potessero aver determinato la reazione della ricorrente.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2498 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2498 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a OSIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, proposto da NOME COGNOME, è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen. malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, ove si è sottolineato che dagli atti, utilizzabili per la decisione in ragione del rito prescelto, non emergono elementi che comprovino che il compagno dell’imputata, alterato come lei per abuso di sostanze alcoliche, avesse posto in essere condotte provocatorie e/o fatti ingiusti tali da determinare la reazione della ricorrente);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025.