Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1222 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1222 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a San Giuseppe Vesuviano il 06/01/1966
avverso la sentenza del 19/01/2024 della Corte d’appello di Salerno
IL FUNZIOI•Z
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
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udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni, per la parte civile, dell’Avv. NOME COGNOME che ha conc per la conferma della sentenza impugnata e per la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in sede di legittimi udito, per il, ricorrente, l’Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’ NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 19 gennaio 2024, la Corte d’appello di Av I Salerno, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell’udien
a norma d,Jgs. 198/03 C;:ì Ciger Q a r : 52 0
preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore a seguito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 61 n. 1 e 612-bis, primo e secondo comma, cod. pen. (cap) 1), e artt. 81 cpv., 609-bis e 609-ter, n. 5-quater, cod. pen. (capo 2), ha zissolto l’imputato dal reato di cui all’art. 494 cod. pen. (capo 3) “perché il fati o non sussiste” (in primo grado l’assoluzione era stata disposta “perché il fatto non costituisce reato”), ed ha confermato la misura della pena inflitta in primo grado, quantificata in due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione, ritenta la continuazione, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e applicata la diminuente per il rito.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, per quanto d’interesse in questa sede, NOME COGNOME avrebbe: -) compiuto reiterati atti persecut)ri nei confronti dell’ex fidanzata NOME COGNOME consistiti nel recarsi presso l’abitazionoi della predetta, nel seguirla con la propria autovettura sull’autostrada, minacciandola di fermarsi, nell’inviare a lei e a conoscenti messaggi insistenti al fine di convircerla di tornare insieme, nel lasciare presso la sua abitazione una lettera anonima con un pacchetto regalo contenente un anello, nel raggiungerla all’uscita da avori) chiedendole di parlare con fare minaccioso, così cagionandole un perdurante e grave stato d’ansia e un fondato timore per l’incolumità propria o di un prc Esimo congiunto tale da alterare le proprie abitudini di vita, dal mese di agosto 202 con condotta perdurante (capo 1); -) costretto l’ex fidanzata a subire, contro a sua volontà, un rapporto sessuale completo, il 31 agosto 2022 (capo 2).
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME con atto sottoscritto da l’Avv. NOME COGNOME articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo e il secondo motivo, sviluppati congiuntamenze, si denuncia vizio di motivazione per travisamento della prova nonché violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avuto riguardo alla valutazione del materiale probatorio e all’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
Si deduce che la Corte ha omesso di confrontarsi adeguatamente con gli elementi forniti dalla difesa (in particolare, con la messaggistica acquisita ir atti) con riguardo sia alla volontà della persona offesa di essere trasferita dal reparto in cui lavorava, sia all’attesa dell’attuale ricorrente presso la casa della donna il giorno del trasferimento, il 30 agosto 2022, al fine di riappacificarsi. Si osserva, in ordine al primo aspetto, che i Giudici di merito, nell’affermare che il trasferimento di reparto è stato determinato dalla gelosia dell’imputato, si sono basati su -nere congetture, utilizzando inoltre una prova inesistente, siccome risulta con chiarezza dai messaggi in atti che è stata proprio la persona offesa a voler essere trasferita
e che, dalla richiesta di trasferimento formulata dall’uomo a nome della dc nna, il reparto del predetto è stato indicato come terza, e non prima, sce ta. Si rappresenta, in relazione al secondo profilo, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, l’imputato, il 30 agosto 2022, nell’ora ir clicata dalla persona offesa, non poteva trovarsi in autostrada, in quanto, come si 3vince dai messaggi in atti, era presso un elettrauto con la vettura della donna per far installare un dispositivo satellitare, ed aveva poi raggiunto l’abitazione della stessa solo perché doveva riconsegnarle il veicolo.
Si conclude che, perciò, è evidente l’inattendibilità delle dichiarazion della persona offesa, non solo in ordine all’asserita inconsapevolezza della richie sta di trasferimento presentata a suo nome dall’imputato, ma anche sull’ulteriore ricostruzione dei fatti.
Si deduce, inoltre, che la Corte d’appello ha erroneamente negato che il primo giudice avesse ammesso la prova documentale allegata dalla difesa, omette tdo di considerare, oltre alla sua intrinseca rilevanza, che la stessa era stata precedentemente prodotta in fase procedimentale.
Si osserva, altresì, che nel valutare la sussistenza del reato di atti persecutori i giudici hanno erroneamente valutato le prove allegate, limitandosi a una v sione parcellizzata di quanto prodotto dalla difesa. In particolare, hanno omesso di prendere in considerazione l’incompatibilità dei turni dell’imputato e della persona offesa, e, quindi, l’assoluta implausibilità di qualunque incontro tra i due al e ore 16,00 del 30 agosto 2022, come indicato dalla donna.
2.2. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dE I ‘art, 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di violenza sessuale.
Si deduce che la Corte d’appello, nel giudicare sussistente l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, non ha individuato fatti chiaramente indicativi della contraria volontà della persona offesa all’atto sessual ?. Sii sottolinea, anzi, che il Giudice distrettuale, nel fondare il proprio convincimento, ha omesso di valutare il comportamento della persona offesa, sia antecedent3 che successivo alla presunta violenza, considerato che la stessa: 1) ha condiviso c uella notte il letto con l’attuale ricorrente, pur essendocene un altro libero (come Werito dalla madre dell’imputato nelle s.i.t.); 2) è andata regolarmente a lavoro nei p ,orni successivi e, solo a distanza di tre giorni dal fatto denunciato, si è recata in ospedale per sottoporsi a visita ginecologica; 3) ha riportato un referto medico dal quale non risultano elementi idonei ad attestare la violenza denunciata.
Successivamente alla presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale della Corte di cassazione, il ricorrente ha depositato
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memoria, sottoscritta dall’Avv. NOME COGNOME nella quale si ripropongono e !3i sviluppano le censure formulate nel ricorso.
In particolare, nella memoria si sottolinea l’illegittimità del fraziona nento delle dichiarazioni della persona offesa. Si osserva, precisamente che l’inattendibilità di tali dichiarazioni nella parte relativa alla domania trasferimento di reparto costituisce ostacolo insuperabile per ritenere attencibili le parti del racconto relative ai fatti di atti persecutori e di violenza sessuzile, quanto la vicenda determinata dalla domanda di trasferimento è indicata dalla donna come la causale della rottura del rapporto sentimentale, ed è quindi l’imprescindibile antecedente logico delle condotte oggetto di condanna.
Anche la parte civile ha presentato memoria, sottoscritta dall’Avv. NOME COGNOME nella quale si chiede la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali per l’importo complessivo di 2.600,10 euro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Diverse da quelle consentite in sede di legittimità, e corni nque manifestamente infondate sono le censure esposte nei tre motivi e nella men ibria, da esaminare congiuntamente perché strettamente connesse, le quali conte ;tano l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, deducendo travisamerti dii prove ed altri vizi logici, sia con riferimento al reato di atti persecutori, sin co riguardo al reato di violenza sessuale.
2.1. Ai fini dell’esame delle censure indicate, è utile dare indicazione dei uiteri metodologici cui il Collegio deve attenersi, in considerazione della consolidata e condivisa elaborazione della giurisprudenza in materia.
Innanzitutto, va evidenziato che, in tema di valutazione della v -ova testimoniale, la valutazione dell’attendibilità della persona offesa dal reilto è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motiva ‘ione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pre:esa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (cfr., t .a le tantissime, Sez. 4, 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01, e Sez. 2, n. 7 667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575-01, ma anche Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01).
Va poi aggiunto che, ai fini dell’affermazione di responsabilità perule, Fe dichiarazioni della persona offesa non debbono essere corroborate da ril;contri estrinseci, essendo sufficiente una approfondita verifica, corredata da clonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr., per tutte, Sez. U, n. 41461 del 19/07;2012., Bell’Arte, Rv. 253214-01, e Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021, dep. 2022, Ararr u, Rv. 282558-01).
Ancora, va rilevato che, come ulteriormente precisato da una decisione, qualora risulti “opportuna” l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi pcssono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assister.? ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S. Rv. 275312-01).
2.2. La sentenza impugnata ha ricostruito i fatti ascritti all’attuale ricor -ente, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili all’e.ito di un dettagliato esame delle censure formulate con l’appello, ed in considerz zione di conferme fornite da altre fonti di prova, dichiarative e documentali.
Secondo quanto esposto dalla Corte d’appello, la persona offesa ha prer lesso di essere collega di lavoro dell’imputato nel medesimo ospedale come inferr di avere intrapreso una relazione con lo stesso a partire dal 2 febbraio 2022, e di avere, nell’arco di breve tempo, notato comportamenti prevaricatori dell’uonD; in particolare, questi le aveva proibito di fumare la sigaretta elettronica, in una occasione si era impossessato per due giorni del telefonino, e, nel corso ci una vacanza, le aveva imposto di uscire la sera ed aveva inoltre preteso un rapporto sessuale, poi non consumato. La vittima ha poi dichiarato che ella, il 30 agosto 2022, era stata trasferita nel reparto dove lavorava l’imputato, perché, :ome aveva scoperto accedendo agli atti, l’uomo aveva presentato e firmato a suo ìome apposita istanza. Ha inoltre precisato che, subito dopo aver appreso q iesta vicenda, ella aveva discusso animatamente con l’uomo, proseguendo in tale atteggiamento anche questi l’aveva raggiunta nella sua casa, e, anzi, in presenza di sua madre, aveva manifestato l’intenzione di interrompere la relazione. Ha quindi aggiunto che l’uomo non era voluto andare via, e, quella notte, su invito di sua madre, era rimasto a dormire con lei; ha così raccontato che, nell’occasione, l’imputato l’aveva costretta a subire un rapporto sessuale non protetto. Ha infine affermato che, a partire dal giorno seguente, erano iniziati i comportarienti assillanti dell’imputato: lo stesso si era presentato ripetutamente sul luogo di lavoro, l’aveva più volte aspettata sotto casa, l’aveva reiteratamente inseguita con l’auto, le aveva inviato continui messaggi per indurla a riprendere la rela:lone sentimentale, aveva contattato persone anche a lei sconosciute al medesimo fine, e, da ultimo, le aveva lasciato davanti la porta di casa una lettera anonima E d un
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anello; ha pure rappresentato che, in più occasioni, a fronte delle iniziative dell’uomo, ella era stata costretta a chiedere aiuto alla sorella o a chiudersi in casa.
La sentenza impugnata ha sottolineato: a) quanto all’episodio del trasferimento di reparto, che la persona offesa aveva espresso all’imputato la volontà di cambiare ufficio, ma anche l’intenzione di non volere lavorare ir sieme con lui, e che queste circostanze emergono anche dalle dichiarazioni della madre della vittima; b) quanto all’episodio dell’inseguimento del 30 agosto 2022, ossia il medesimo giorno del trasferimento di reparto, che l’imputato aveva la piena disponibilità dell’automobile della ragazza, per averla prelevata dall’officina dove su di essa era stato installato l’antifurto satellitare, che i lavori sulla vettura era terminati alle ore 15,50, che, quindi, l’uomo era in condizione di attendere la vittima all’uscita dal luogo di lavoro alle ore 16,00, e che, inoltre, l’arrivo insiem dei due a casa della persona offesa è confermata dalla madre di quest’ultima.
Con specifico riguardo all’episodio della violenza sessuale, la Corte d’aQpello ha innanzitutto evidenziato che le dichiarazioni della persona offesa sono inequivocabili: la giovane donna ha detto di aver tentato con la forza di spostare l’imputato a letto senza successo, ma di aver subito una condotta violer ta, in quanto l’uomo le aveva aperto le gambe con forza usando le mani e toglienc ole le mutandine, mentre ella piangeva.
La Corte distrettuale ha poi aggiunto che significative conferme della narrazione della persona offesa sono fornite in primo luogo da messaggi inviati dall’imputato alla stessa e alla madre di lei. In particolare, ha richiamato: e) un messaggio in cui l’uomo scrive alla ragazza: «io ho fatto un grande sbaglic sì ma arrivare a tutto ciò è un po eccessivo … sappi che ti amerò a vita»; )) un messaggio in cui l’uomo, rispondendo alla madre della ragazza, la quale chiedeva spiegazioni dopo aver appreso della violenza sessuale, affermava: «infatti ne ne pentirò a vita». Ha quindi rilevato che un ulteriore elemento di attenditWità desumibile dal comportamento successivo della medesima persona offe5a, in quanto la stessa confidò subito, e dettagliatamente, sia alla sorella, sia Ed una collega di lavoro, di aver subito la violenza sessuale dall’imputato, e si fece ii ‘oltr procurare immediatamente dalla prima la pillola del giorno dopo.
La sentenza impugnata, ancora, precisa che: a) il ritardo di qualche giorno nella presentazione della querela si spiega per le indecisioni della ragazza, la oliale, secondo quanto dichiarato dal cognato, versava in stato di shock e decise di rivolgersi alle Forze dell’ordine solo dopo essere stata da lui incoraggiata, e i in è innaturale nelle vicende di abusi subiti da «compagni»; b) la mancanza di sE9ini di violenza sugli organi genitali è comprensibile perché la persona offesa si sottc pose a visita medica tre giorni dopo i fatti, la violenza descritta non si presenta ..:ome vis atrox, e la donna aveva avuto precedenti rapporti con l’imputato.
2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi.
Innanzitutto, non risultano, né sono documentati i travisamenti di prova denunciati.
In particolare, la falsa sottoscrizione della richiesta di trasferimento di reparto ad opera dell’imputato è circostanza confermata dai Giudici di nerito. Segnatamente, la Corte d’appello ha espressamente affermato che «l’imputato ha presentato una istanza di cambio reparto, per conto e in nome della PeoC, apponendo falsamente la firma della suddetta», ed ha escluso la configui abilità del reato di cui all’art. 494 cod. pen. perché questo non è integrato dall’appo!Azione di una falsa firma, ma dall’attribuzione di un falso nome, di un falso stato o ci una falsa qualità, o da una sostituzione di persona. Questa conclusione, escUclendo qualunque inattendibilità del racconto della persona offesa in ordine all’episodio del trasferimento di reparto, esclude anche la configurabilità del problema dE i limiti di ammissibilità della valutazione frazionata delle dichiarazioni della prrsona offesa, prospettata in particolare nella memoria.
La vicenda dei contatti e dell’inseguimento del 30 agosto 2022, poi, E stata dettagliatamente ricostruita dalla Corte d’appello, la quale ha spiegato perché la stessa risulta anche obiettivamente incompatibile con tutti i dati istruttori acquisiti al processo.
Quanto all’episodio di violenza sessuale, le conclusioni della Corte d’appello non possono ritenersi manifestamente illogiche perché, come dedotto nel ricorso, la persona offesa ha condiviso quella notte il letto con l’attuale ricorrente, è é ridata regolarmente al lavoro nei giorni successivi, ha denunciato la violenza ;Dio a distanza di tre giorni, e, alla visita ginecologica, non è risultata recare sE gni di violenza. Invero la sentenza impugnata, come meglio indicato in prececien; a al § 2.2, ha affermato l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa all’e:sito d una valutazione analitica delle stesse, alla luce di tutte le risultanze istrut:orie evidenzianti anche obiettivi elementi di conferma, e sulla base di accE Rabin massime di esperienza.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la conciar ri3 del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi pr)fili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a . avore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativa Tiente fissata in ragione dei motivi dedotti.
L’imputato, inoltre, deve essere condannato anche alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenuta nel presente giudizio della parte civi E! che liquida in complessivi euro 2600,00, oltre accessori di legge.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese rappresentanza e difesa sostenuta nel presente giudizio della parte civile liquida in complessivi euro 2600, oltre accessori di legge.
Così deciso il 07/11/2024.
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Presidente
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NOME COGNOME
Dispone, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che – a tutela dei diritti o della dignità degli interessati – sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.
Il Presidente
NOME COGNOME
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Deposi’Lla in Cancelleria
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