Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 48442 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 48442 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAPPOCCIO IMMACOLATA NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della Corte d’appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Calabria in data 25 gennaio 2017 aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di partecipazione ad associazione per delinquere, contestato a COGNOME NOME.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputata deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 129, comma 2, cod. proc. pen. e 416 cod. pen.; premessa l’esplicazione
dell’interesse all’impugnazione, in ragione della sottoposizione a misura cautelare nel corso del procedimento (e alla conseguente possibilità di qualificare la detenzione patita come ingiusta, per conseguire l’equo indennizzo previsto dalla legge), la ricorrente ha messo in evidenza che gli originari coimputati per il medesimo titolo erano stati assolti in sede di giudizio abbreviato, avendo il G.u.p escluso la sussistenza della contestata associazione; che gli altri coimputati erano stati assolti nel giudizio ordinario cui aveva preso parte la ricorrente, per non aver commesso il fatto, e tra essi era stato assolto anche il compagno della ricorrente che si riteneva, in tesi di accusa, il soggetto sostenuto e coadiuvato dalla COGNOME con le condotte descrittive della partecipazione al sodalizio; sulla scorta di tali elementi doveva ritenersi evidente la prova dell’insussistenza del fatto contestato all’imputata, che avrebbe dovuto esser assolta dall’addebito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dalla documentazione processuale acquisita nel giudizio di merito è risultato, in modo incontrovertibile, che l’associazione per delinquere che avrebbe visto come partecipe la ricorrente non è stai:a ritenuta sussistente nel giudizio abbreviato svoltosi separatamente (v. pag. 345 della sentenza del GUP del Tribunale Reggio Calabria del 23 marzo 2011), mentre nel giudizio ordinario – ove l’imputata è stata giudicata – tutti gli altri originari coimputati per il medesim fatto, sono stati assolti con statuizione, anch’essa passata in giudicato, di assoluzione per non avere preso parte all’ipotizzato sodalizio. Ciò determina, in via logica, l’impossibilità di accertare l’elemento costitutivo del delitto contestato alla ricorrente, rappresentato dal numero minimo di soggetti che devono prendere parte all’associazione.
Si tratta di principio più volte affermato in relazione al giudizio di revisione, nel cui ambito risulta inconciliabile il fatto storico dell’esistenza dell’associazion per delinquere posto a fondamento della sentenza di condanna (o di applicazione della pena) nei confronti di un associato, quando con altra sentenza penale irrevocabile tutti gli altri imputati della stessa associazione siano stati assolti co la formula dell’insussistenza del fatto, in quanto «l’esclusione della presenza del numero minimo di partecipanti all’associazione richiesto dalla legge implica non un semplice contrasto valutativo in relazione alle posizioni dei coimputati del medesimo reato, ma il venir meno degli stessi elementi costitutivi del reato oggetto della sentenza di cui si chiede la revisione» (così, Sez. 1, n. 43516 del 06/05/2014, Cavallari, Rv. 260702 – 01; nel medesimo senso, Sez. 6, n. 695 del 03/12/2013, dep. 2014, Gullo, Rv. 257849 – 01; Sez. 1, n. 40815 del
14/10/2010, COGNOME, Rv. 248464 – 01; Sez. 2, n. 48613 del 15/10/2009, COGNOME, Rv. 246043 – 01).
La sentenza deve, pertanto, esser annullata senza rinvio, non sussistendo il fatto contestato all’imputata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso il 13/10/2023