Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17435 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17435 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello di L’Aquila NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA
nel procedimento a carico anche dei seguenti imputati NOME COGNOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA; NOME NOME COGNOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA NOME COGNOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 7/4/2023 emessa dalla Corte di appello di L’Aquila visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso del AVV_NOTAIO generale e l’inammissibilità dei ricorsi proposti dagli imputati NOME, NOME
NOME e NOME;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO COGNOME, in difesa di NOME, chiede l’inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso del AVV_NOTAIO generale;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME COGNOME, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, in difesa di NOME, nonché in sostituzione dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME, in difesa di NOME, NOME e NOME, il quale chiede l’accoglimento dei ricorsi e di dichiarare l’inammissibilità del ricorso del AVV_NOTAIO generale;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, difensore di ufficio di NOME, il quale chiede che il ricorso del AVV_NOTAIO generale sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di L’Aquila, riformando parzialmente la sentenza emessa nel giudizio abbreviato svolto in primo grado, riqualificava il reato associativo nell’ipotesi di cui all’art. 416 cod. pen., escludendo la sussistenza di un’associazione di stampo mafioso, confermando la condanna per i reati fine disposta nei confronti di NOME COGNOME e procedendo alla rideterminazione delle pene.
La Corte giungeva a tale conclusione sottolineando come non fosse in contestazione il fatto che l’associazione nigeriana, denominata Bleck Axe, avesse i caratteri propri dell’associazione mafiosa, agendo con modalità tipiche di tali sodalizi ed essendo portatrice di una concreta capacità di intimidazione nel paese di origine, tuttavia, escludeva che tali caratteri fossero sussistenti anche nella compagine locale, operante nel territorio aquilano, collegai:a all’associazione madre.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO formulando un unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale censura la derubricazione del reato associativo. A tal riguardo, sottolinea il ricorrente come la giurisprudenza e la stessa previsione normativa contenuta all’art. 416-bis cod. pen. contemplano la possibilità che un’associazione di matrice straniera possa rivestire i caratteri tipici della mafiosità. GLYPH Peraltro, la giurisprudenza di legittimità che si è già occupata delle “mafie nigeriane” ha già ritenuto che l’associazione denominata RAGIONE_SOCIALE rientri nella previsione di cui all’art. 416-bis cod. pen., avendo precisato che, nel caso di associazioni a base etnica, la forza di intimidazione non deve necessariamente riguardare
l’assoggettamento indiscriminato di qualsivoglia soggetto, ben potendo essere diretta esclusivamente nei confronti del gruppo di persone ristretto nel cui ambito il sodalizio opera.
Nel caso di specie, sarebbe emerso che gli imputati, anche quelli non ricorrenti, rivestivano posizioni di vertice nell’ambito dell’associazione e, in tal veste, programmavano e gestivano rilevanti attività delittuose, ricorrendo anche al compimento di atti violenti. Il fatto che tali atti fosse7o preferibilment perpetrati in Nigeria o, comunque, all’estero, non escluderebbe affatto la natura mafiosa dell’associazione operante in Italia, non venendo meno la capacità intimidatoria nella comunità di riferimento risiedente sul territorio nazionale.
Hanno proposto ricorso anche gli imputati NOME, COGNOME e COGNOME, nel cui interesse sono stati articolati tre motivi di impugnazione.
3.1. Con il primo motivo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’associazione per delinquere.
I ricorrenti contestano, in primo luogo, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaborante NOME COGNOME, sottolineando come questi ha genericamente riferito su circostanze che non potevano essere a sua diretta conoscenza, essendo detenuto dal 2014 e non avendo specificato la fonte de relato da cui avrebbe appreso circostanze relative ad epoca successiva al 2018. Il collaborante, peraltro, era stato già ritenuto inattendibile in altri procedimenti e, in particolar in quello celebrato dinanzi all’autorità giudiziaria di Palermo, nel quale l’inattendibilità era stata ritenuta non solo dai giudici di merito, ma anche in sede di legittimità (Sez.6, n. 14444 del 21/2/2023),
Eliminato l’apporto del collaborante, peraltro generico con riferimento alle condotte dei singoli imputati, difetterebbe non solo la prova della mafiosità dell’associazione, ma anche della sua stessa sussistenza. In particolare, difetterebbe la prova della consapevolezza di far parte di un gruppo associato, come pure non vi sarebbe la dimostrazione di un’azione comune e improntata al perseguimento dello scopo del sodalizio, tanto meno emergerebbe l’esistenza di un vantaggio dell’associazione, piuttosto che l’interesse dei singoli imputati perseguito in maniera individuale.
Con riguardo alle singole posizioni, si censura la genericità delle conversazioni coinvolgenti NOME, dalle quali non emergerebbe un contributo personale in alcuna attività delittuosa. Peraltro, si contesta anche l’individuazione fotografica di NOME compiuta dal collaborante, che lo individua utilizzando un diverso nominativo (COGNOME) collocandolo come residente in Napoli, senza che sia mai emerso l’utilizzo di quell’appellativo, né la sua presenza a Napoli. La genericità dell’individuazione
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e il mancato rispetto di quelle cautele che tipicamente avrebbero dovute attuarsi nel caso in cui si fosse proceduto al riconoscimento di persone, rendono il mezzo di prova del tutto inaffidabile.
Nei confronti di NOME, invece, è emersa esclusivamente la commissione di truffe mediante l’utilizzo di carte di credito clonate, mentre, in relazione al reat associativo non sarebbe stato acquisito alcun elemento probatorio.
Infine, per quanto riguarda la posizione di NOME, le intercettazioni evidenzierebbero contatti con altri associati, ma senza che da ciò possa desumersi l’affiliazione del predetto.
Per tutti gli imputati, infine, si segnalava la carenza di prova dell’affiliazion formale che, secondo il collaborante, costituirebbe un tratto distintivo dell’associazione RAGIONE_SOCIALE, i predetti, inoltre, non presentavano neppure gli ulteriori indici che tipicamente contraddistinguono gli associati, primo tra i quali l’aver frequentato l’ambiente universitario, nell’ambito del quale l’associazione è stata costituita.
3.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del reato di concorso esterno nell’associazione ex art. 416 cod. pen. Le captazioni acquisite, infatti, non lasciavano emergere un apporto degli imputati all’associazione, quanto un loro interesse a specifiche e singole vicende, ovvero al compimento di determinati reati.
3.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono per l’eccessività del trattamento sanzionatorio e, il solo RAGIONE_SOCIALE, anche del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Con memoria difensiva del 9 febbraio 2014, proposta nell’interesse di NOME, si eccepiva la tardività del ricorso in cassazione proposto dal AVV_NOTAIO generale, sul presupposto che la sentenza era stata resa in camera di consiglio e che il termine per impugnare dovesse essere quello previsto dall’art. 581, comma 1, lett.a), cod. proc. pen., pari a 15 giorni, anziché quello più ampio previsto per le sole sentenze dibattimentali.
Con ulteriore memoria del 14 febbraio 2014, it difensore deduceva l’infondatezza del ricorso del AVV_NOTAIO, al contempo sottolineando la fondatezza del ricorso dell’AVV_NOTAIO in ordine alla ritenuta insussistenza dell’associazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi l’infondatezza dell’eccezione di tardività
del ricorso proposto dal AVV_NOTAIO generale, dovendosi dare continuità al consolidato principio secondo cui per l’impugnazione delle sentenze pronunciate a seguito di giudizio abbreviato valgono i termini stabiliti per l’impugnazione delle sentenze dibattimentali dall’art. 585 cod. proc. pen., con le decorrenze specificate nelle lett. b), c) e d) del comma secondo del suddetto articolo’ La Cassazione ha ritenuto che l’applicabilità alle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato dei diversi termini di impugnazione rapportati dall’art. 585 cod. proc. pen. all’art. 544 stesso codice, anziché del termine unico di quindici giorni stabilito per i provvedimenti camerali, deve farsi logicamente derivare dal rinvio operato dall’art. 442, comma primo, cod. proc. pen. “agli artt. 529 e seguenti”, tra i quali è compreso l’art. 544, al quale fa riferimento appunto l’art. 585 cod. proc. pen.(Sez.U, n. 16 del 15/12/1992, dep. 1993, Cicero, Rv. 192806).
Nel merito, il ricorso del AVV_NOTAIO generale si fonda sull’avvenuto riconoscimento, in altri procedimenti, del carattere mafioso delle associazioni straniere che, sul territorio nazionalt, esplichino una forza di intimidazione sia pur limitata ad una porzione di territorio e circoscritta agli appartenenti alla medesima comunità etnica.
Si tratta di un principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera che, pur non avendo l’indiscriminato controllo del territorio sul quale operano, siano in grado di esercitare la forza di intimidazione nei confronti degli appartenenti ad una comunità etnica ivi insediata, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione che pronnana dal vincolo associativo, a nulla rilevando che la percezione di tale potere criminale non sia generalizzata nel territorio di riferimento (Sez.6, n. 37081 del 19/11/2020, Rv. 280552; Sez.2, n. 24495 del 2/4/2021, Emetuwa).
Tali pronunce, peraltro riferite proprio ad associazioni nigeriane analoghe a quella in esame, hanno riguardato ben determinati contesti territoriali (rispettivamente Torino e Palermo), con riferimento ai quali è stata verificata la sussistenza delle condizioni di intimidazione tipiche delle associazioni mafiose, individuando il contesto nel quale la forza intimidatrice si è manifestata, anche e soprattutto in considerazione della tipologia di reati fine posti in essere.
Al contempo, la giurisprudenza più recente ha affermato che non è sufficiente a far ritenere configurato il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. l’esistenza collegamenti con la “casa-madre” (nella specie, l’organizzazione nigeriana “RAGIONE_SOCIALE“), non potendosi applicare a tali sodalizi i criteri delle mafie storiche, ma, in linea con i requisiti previsti per le nuove mafie, è necessario accertare se il
sodalizio: a) abbia conseguito fama e prestigio criminale, autonomi e distinti da quelli personali dei singoli partecipi, in guisa da esser capace di conservarli anche nel caso in cui questi ultimi fossero resi innocui; b) abbia in concreto manifestato capacità di intimidazione, ancorché non necessariamente attraverso atti di violenza o di minaccia; c) abbia manifestato una capacità di intimidazione effettivamente percepita come tale ed abbia conseguentemente prodotto un assoggettamento omertoso nel territorio in cui l’associazione è attiva (Sez.6, n. 14444 del 21/2/2023, Rv. 28457902).
Applicando tale principio al caso di specie, ne consegue l’infondatezza del ricorso del AVV_NOTAIO generale, nel quale non viene in alcun modo specificato quali sarebbero stati gli elementi, trascurati dalla sentenza di appello, che avrebbero condotto all’affermazione della mafiosità dell’associazione.
Occorre anche precisare che il giudizio sconta un equivoco di fondo, posto che a fronte di un’imputazione concernente l’associazione denominata “RAGIONE_SOCIALE” operante sull’intero territorio nazionale, la sentenza impugnata ha operato una valutazione molto più circoscritta, considerando l’esistenza di una presunta compagine locale ubicata nel territorio aquilano.
Partendo da tale limitazione territoriale dell’accertamento, la Corte di appello ha escluso che l’associazione locale avesse manifestato i caratteri tipici richiesti dall’art. 416-bis cod. pen., evidenziando l’assenza di reati a base violenta commessi sul territorio, il mancato accertamento di una condizione di intimidazione, sia pur circoscritta agli appartenenti alla comunità nigeriana.
Proprio per tali ragioni, si è affermato che, pur essendo indubbio che la RAGIONE_SOCIALE Axe abbia i requisiti tipici della nnafiosità e che gli imputati appartenevano a tale associazione, cionondimeno le condotte criminose si sarebbero limitate al compimento di truffe informatiche e a sporadici reati in tema di stupefacenti, senza che l’associazione locale avesse in alcun modo esteriorizzato quella capacità intimidatoria riconosciuta all’associazione madre.
Orbene, rispetto a tale assunto il ricorso della Procura generale non tiene conto del fatto che la colpevolezza degli imputati è stata riferita ad un ben delimitato contesto territoriale e operativo, E:ssendosi ritenuta sussistente una associazione locale, rispetto alla quale non è emersa la manifestazione – stabile e percepita nel contesto di riferimento – dei requisiti della mafiosità.
Rispetto a tale assunto, fondato su una motivazione logica e non contraddittoria, non è sufficiente evocare le diverse conclusioni cui si è pervenuti con riguardo a realtà criminali non omogenee (per gravità dei reati commessi e diffusività territoriale della loro influenza).
Peraltro, deve sottolinearsi come pur sentenza impugnata non ha individuato
gli indici tipici della “mafiosità” neppure con riguardo all’associazione operante su base nazionale, difettando l’accertamento in concreto di una pervasiva e diffusa capacità intimidatoria ed essendo emersa solo l’esistenza di gruppi collegati tra di loro, dediti ad attività criminali di diversa natura e non necessariamente implicanti il ricorso alla forza intimidatoria tipicamente richiesta dall’art. 416-bis cod. pen.
Passando all’esame dei motivi proposti nell’interesse degli imputati ricorrenti, deve rilevarsi la fondatezza del primo motivo, assorbente rispetto agli altri, con il quale si contesta l’appartenenza dei predetti all’associazione denominata RAGIONE_SOCIALE, sottolineando in primo luogo la mancanza del necessario vaglio di attendibilità del collaborante NOME COGNOME, peraltro già ritenuto inattendibile in altro procedimento definito cori sentenza resa cla Sez.6, n. 14444 del 21/2/2023, Rv. 28457902.
Invero, le dichiarazioni del collaborante hanno rivestito un ruolo assolutamente marginale, al punto che nella sentenza di primo grado si valorizza il suo apporto con riguardo alla ricostruzione generale del fenomeno criminale, ma si specifica che questi non ha fornito «informazioni specifiche sui fatti del presente procedimento», anche in considerazione del fatto che la contestazione parte dal 2018, mentre NOME COGNOME risulta detenuto dal 2014 ed è stato in grado riferire sulle vicende criminali del “Cult” fino al 2016 (si veda p.21-22).
Quanto detto comporta che l’apporto del collaborante è, di per sé, inidoneo a fondare il giudizio di colpevolezza in ordine al reato associativo, fornendo esclusivamente un quadro descrittivo generale e non specificamente riferibile ai fatti oggetto del presente procedimento.
Ciò detto, si rileva che le doglianze difensive risultano fondate nell’evidenziare la carenza e contraddittorietà degli elementi che avrebbero condotto alla condanna per il reato associativo.
In primo luogo, è opportuno segnalare che dei tre imputati ricorrenti, il solo COGNOME è stato ritenuto responsabile di plurimi reati fine, commessi in concorso con COGNOME (separatamente giudicato e ritenuto il capo nazionale della RAGIONE_SOCIALE Axe, come indicato nella sentenza di primo grado).
Le sentenze di primo e secondo grado valorizzano la frequenza dei contatti tra COGNOME e COGNOME, il fatto che COGNOME appelli l’interlocutore come “mio Chairman”, riconoscendogli un ruolo verticistico, nonché la circostanza che NOME fungesse da collettore della merce oggetto delle truffe informatiche, ricevendo i beni acquistati mediante l’uso di carte di credito donate presso il suo indirizzo di Teramo (pg.95-98 sentenza di primo grado; pg.17 e 26 sentenza appello).
Sottolinea la difesa come COGNOME non viene indicato quale associato dal
collaborante, né risulta nei suoi confronti un coinvolgimento in attività ulteriori e diverse dalle truffe informatiche che, tuttavia, venivano compiute essenzialmente in concorso con COGNOME, senza che emergano ulteriori contatti con altri associati.
3.1. In merito alla posizione di NOME:)sa, la difesa sottolinea il fatto che a suo carico sono state acquisite conversazioni dal tenore generico, in alcuni casi relative a vicende personali, e comunque non dimostrative dell’appartenenza all’associazione.
Secondo la tesi accolta nelle sentenze di merito, invece, NOME sarebbe un associato operante nell’ambito del Forum di Castel Volturno, fungendo anche da collegamento con i vertici nazionali della RAGIONE_SOCIALE, con i quali discorreva delle dinamiche associative, degli arresti eseguiti, nonché del ruolo di ‘ Strong man” che rivestiva.
Invero, le intercettazioni valorizzate (si veda, in particolare, pg. 105-112 sentenza di primo grado) evidenziano essenzialmente un rapporto tra COGNOME e COGNOME, senza che le sentenze di merito abbiano chiarito le ragioni per cui al primo sia stata attribuita l’appartenenza al Forum operante nel territorio casertano, tanto meno viene spiegata la ragione per cui le conversazioni dimostrerebbero il coinvolgimento nella gestione di dinamiche associative, piuttosto che in singole vicende criminali.
3.2. L’altro coimputato cui è stata ascritta la sola partecipazione all’associazione è RAGIONE_SOCIALE, indicato quale coordinatore del Forum :::asertano ed a sua volta in stretti contatti con COGNOME, come emerso dalle intercettazioni acquisite.
Nei confronti di NOME, inoltre, è stata valorizzata anche l’individuazione fotografica effettuata da NOME COGNOME che, nel corso dell’interrogatorio del 18 gennaio 2018, lo avrebbe identificato come appartenente all’associazione, a lui noto con il nome di COGNOME (pg. 99 sentenza di primo grado).
Sul punto, le considerazioni svolte dalla difesa in ordine all’inattendibilità delle dichiarazioni del collaborante sono fondate, posto che il collaborante riferisce di aver conosciuto NOME in epoca antecedente al 2014, lo indica con un diverso nominativo e precisa altresì di non conoscere esattamente l’attività dal predetto svolta.
Tali dichiarazioni, pertanto, avrebbero richiesto una adeguata motivazione al fine di dare contezza delle ragioni per cui dalle stesse sono stati tratti elementi a supporto dell’appartenenza all’associazione, nonostante la genericità della individuazione, con specifico riferimento al diverso nominativo indicato, nonché al fatto che il dichiarante nulla ha saputo indicare circa le attività del soggetto riconosciuto.
Quanto detto denota uno specifico profilo di contraddittorietà della
motivazione, posto che a fronte della genericità delle dichiarazioni del collaborante, le stesse sono state ritenute idonee a confermare l’appartenenza dell’imputato al sodalizio.
La prova dell’appartenenza all’associazione, invero, è desunta anche dalle conversazioni intrattenute con COGNOME, nel corso delle quali si parla dei rapporti tra i Forum di Napoli e Roma, oltre che di attività delittuose principalmente legate alle frodi informatiche. L’ulteriore elemento addotto .a carico di COGNOME è rappresentato dalle intercettazioni dalle quali emergerebbe che, a seguito dell’arresto di un presunto associato, il ricorrente sarebbe stato inserito in una chat finalizza alla raccolta di fondi per sostenere le spese legali (si veda pg.36 sentenza di primo grado).
Sintetizzati gli argomenti posti a fondamento dell’affermata appartenenza all’associazione degli imputati ricorrenti, si ritiene che i ricorsi devono essere accolti, posto che le sentenze di primo e secondo grado si limitano a richiamare gli elementi probatori – essenzialmente consistenti in intercettazioni telefoniche dai quali dovrebbe risultare la partecipazione al sodalizio criminoso, senza, tuttavia, fornire adeguata dimostrazione della struttura associativa, del campo operativo e, soprattutto, del ruolo che ciascun imputato avrebbe svolto al suo interno.
Gran parte degli elementi che emergono dalle intercettazioni, invero, non presentano quell’univoca valenza probatoria che è richiesta per l’affermazione della penale responsabilità.
In primo luogo, si rileva che la sentenza impugnata risente di un vizio di fondo, posto che incentra la sua attenzione essenzialmente sull’esistenza di una presunta cellula operante nella zona di L’Aquila, non considerando che la contestazione fa riferimento ad un’associazione nazionale. Si tratta di un aspetto di primario rilievo, posto che l’affermazione della penale responsabilità presuppone necessariamente la ricostruzione della struttura associativa e la conseguente verifica dell’appartenenza degli imputati, dovendosi verificare se e a quale organizzazione – nazionale o territoriale – i predetti appartengano.
L’ulteriore aspetto in relazione al quale la motivazione è particolarmente carente è relativo alla mancata individuazione dell’attività criminosa dell’associazione, posto che gli unici reati fine accertati consistono nelle truffe informatiche coinvolgenti COGNOME e COGNOME. Si tratta di un’attività, tuttavia, che non viene con precisione collocata nell’ambito di un più ampio schema associativo, tanto più che non emerge una rete di contatti coinvolgenti una pluralità di soggetti concorrenti nella commissione dei predetti reati.
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Per i restanti ricorrenti – ai quali non sono contestati reati fine – difetta contestazione di specifiche condotte delittuose, asseritarnente commesse nell’ambito di un più ampio programma criminoso, sicchè la responsabilità è stata essenzialmente desunta dai rapporti con soggetti ritenuti al vertice dell’associazione e dal tenore dei colloqui intercettati.
Si tratta di elementi astrattamente rilevanti che, tuttavia, avrebbero richiesto una più approfondita valutazione, sulla base di dati obiettivi, in merito all’individuazione dell’attività associativa concretamente svolta, dei reati fine posti in essere e, soprattutto, dell’apporto causale fornito da ciascun aderente.
La mera esistenza di plurimi contatti, tra soggetti cui si riconoscono presunti ruoli in ambiti criminali, non può costituire di per sé ia dimostrazione dell’appartenenza all’associazione, dovendosi individuare quale sia l’organizzazione, sia pur rudimentale, fondata su un accordo avente ad oggetto la realizzazione di un programma criminale.
Con riguardo ai singoli compartecipi, inoltre, deve verificarsi, oltre alla consapevolezza dell’appartenenza, anche l’effettiva contribuzione all’attività associativa. A tal riguardo è opportuno segnalare come la prova della partecipazione all’associazione non presuppone necessariamente l’accertato concorso nella commissione di reati-fine (Sez.4, n. 11470 del 913/2021, Scarcello, Rv. 280703), salvo restando che la mancanza di oggettiva estrinsecazione della condotta associativa comporta necessariamente una più rigorosa dimostrazione dell’adesione al sodalizio, oltre all’individuazione del contributo causale fornito dal singolo associato.
4.1. Per quanto concernete, infine, la specifica posizione di NOME, cui si contesta di aver partecipato alla “colletta” per sostenere le spese legali di uno degli associati, deve sottolinearsi come il mero dato fattuale non è di per sé dirimente, posto che il concorso nella contribuzione è un elemento neutro, che ben può trovare motivazioni di varia natura, tra !e quali la solidarietà tra appartenenti alla medesima etnia.
La giurisprudenza, infatti, ha chiarito che la prova dell’appartenenza al sodalizio criminoso può essere desunta anche dall’accertamento dell’assistenza legale fornita ad un partecipe e dell’aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell’intera consorteria e non solo della persona assistita (Sez.3 n. 12705 del 15/2/2019, Bilello, Rv.275478).
Applicando tale principio al caso di specie, è agevole evidenziare come la Corte di appello abbia omesso di verificare se la finalità del contributo economico, con specifico riferimento alla posizione dell’imputato, fosse determinata dalla volontà
di contribuire alle esigenze personali del soggetto arrestato, ovvero se si inseriva in una scelta più ampia, volta a perseguire le finalità associative. L’accertamento della finalità, peraltro, presuppone che si ritenga verificato il presupposto fattuale, costituito dall’effettiva contribuzione, posto che il mero inserimento dell’imputato nella chat attivata per la raccolta dei fondi è una condotta non direttamente riferibile a RAGIONE_SOCIALE.
Traendo le conclusioni dalle osservazioni svolte, ne consegue che – una volta esclusa la configurabilità dell’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. per effetto del rigetto del ricorso del AVV_NOTAIO generale – residua la necessità di procedere ad un nuovo giudizio in sede di rinvio, volto a verificare l’effettiva partecipazione degli imputati ricorrenti all’associazione, con specifico riferimento all’individuazione della struttura del sodalizio, all’apporto causalmente rilevante rispetto all’attività criminosa e alla sussistenza dell’affectio soci etatis.
L’annullamento con rinvio, in accogiimento del motivo di ricorso concernente la partecipazione all’associazione, non comporta l’estensione delle conseguenze dell’impugnazione con riguardo agli imputati non ricorrenti. Il motivo di ricorso, infatti, è incentrato essenzialmente sulla valutazione delle condotte realizzate da ciascun imputato e, quindi, si basa su profili di natura prettamente soggettiva, in quanto tali insuscettibili di estensione ai terzi non impugnanti, nei cui confronti deve ritenersi definitiva la statuizione di condanna.
Per quanto concerne, infine, la posizione di COGNOME, deve precisarsi la definitività delle& condanna , per i reati-fine, posto che l’impugnazione non ha riguardato anche tali capi della condanna.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del AVV_NOTAIO generale.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME, NOME e NOME relativamente al reato di cui all’art. 416 cod. pen. e O GLYPH rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso il 14 marzo 2024