Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10366 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10366 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 29/07/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; uditi i difensori, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento del AVV_NOTAIO per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per la partecipazione, con ruolo direttivo, all’associazione mafiosa operante nel mandamento di “Porta Nuova” (art. 416-bis cod. pen.), nonché all’associazione dedita al traffico di stupefacenti con
metodo mafioso nel medesimo territorio (artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416bis.1 cod. pen.).
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, denunciando, a mezzo dei difensori di fiducia, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 294, 386, 388 e 391 cod. proc. pen., 13 e 34 Cost.
Dopo essere stato attinto da decreto di fermo il 4 luglio 2022, il AVV_NOTAIO per le indagini preliminari emetteva la corposa ordinanza cautelare in data 9 luglio 2022, che conteneva tutta una serie di elementi nuovi rispetto a quelli rappresentati dal decreto di fermo (trascrizioni di captazioni, esiti di attivit investigativa e dichiarazioni di collaboratori di giustizia) e non conosciuti dalla difesa e dal ricorrente in precedenza. Per tale motivo il ricorrente aveva chiesto ma senza esito – un nuovo interrogatorio (la cui rilevanza è viepiù dimostrata dal fatto che il AVV_NOTAIO indagini preliminari ha definito evanescenti gli elementi forniti dal ricorrente nell’interrogatorio rispetto al grave quadro indiziario e che era intenzione del ricorrente contestare la sua individuazione nell’unico dialogo intercettato che lo aveva riguardato).
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 292, 125 e 309 cod. proc. pen.
Il Tribunale, nonostante specifiche censure, ha riproposto meramente la motivazione formulata dal AVV_NOTAIO per le indagini preliminari, che a sua volta replicava acriticamente la tesi investigativa.
Il Tribunale non ha svolto alcuna autonoma considerazione anche con riferimento alle argomentazioni difensive. In ogni caso era fatto obbligo al Tribunale di svolgere un integrale e completo controllo d’ufficio sull’ordinanza genetica.
Sono richiamati a sostegno della rilevanza di tale vizio molteplici arresti di legittimità.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.
Il Tribunale non ha dimostrato gli elementi sintomatici della partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso, conferendo in modo illogico valenza unica ad una pregressa condanna per la partecipazione ad associazione mafiosa per fatti anteriori al 2008 (da cui trarre una sorta di “mafiosità a vita” del ricorrente).
Tale dato processuale è stato utilizzato per travisare il contenuto di captazioni, di per sé neutre o irrilevanti.
Inoltre, il Tribunale ha assegnato rilevanza alle dichiarazioni del collaboratore COGNOME, per attribuire al ricorrente il ruolo verticistico, benché prive di riscont esterni e non oggetto di alcun controllo in punto di credibilità ed attendibilità (si trattava di soggetto, per sua stessa ammissione, estraneo alle dinamiche mafiose, essendo stato soltanto un dipendente della consorteria mafiosa): quanto costui ha riferito è frutto di deduzioni e di notizie apprese in ambienti criminali.
Che il ricorrente abbia ricoperto, una volta scarcerato, il ruolo di reggente fino ad allora ricoperto da COGNOME è soltanto frutto di un inammissibile sillogismo argomentativo del Tribunale tratto dalla pregressa condanna.
Né ha rilievo il fatto che il ricorrente è stato identificato con il nomignolo “i lungo”, posto che anche altri soggetti usavano lo stesso soprannome e è un teorema investigativo che COGNOME venisse così individuato.
Quanto alle captazioni, è illogica la ricostruzione della captazione relativa al conteggio di danaro, posto che tale ruolo avrebbe implicato la detenzione della cassa comune (non menzionata dal Tribunale) e resta soltanto teorizzato che lo “zio” ivi indicato sia proprio il ricorrente; mentre è stato enfatizzato il significa di quella dell’Il gennaio 2022, travisando le frasi profferite (che erano relative a fatti di natura lavorativa e non ad affari mafiosi).
Non vi è stata alcuna dimostrazione del ruolo concreto svolto dal ricorrente nel sodalizio.
A tal fine si richiama la giurisprudenza in materia di procedimento indiziario e di dimostrazione del ruolo del partecipante nel sodalizio mafioso.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990, 416-bis.1 cod. pen.
Il Tribunale non ha dimostrato l’esistenza di una struttura associativa autonoma rispetto a quella mafiosa, limitandosi a rinviare al provvedimento genetico, anche in presenza di censure sul punto.
Nessuna valenza indiziante può essere attribuita alle dichiarazioni del COGNOME, per i motivi già esposti. Nessun riscontro le stesse hanno trovato nelle captazioni (nessuna conversazione è intercorsa tra il ricorrente e gli altri sodali in ordine all’organizzazione dell’attività illecita) o in altri atti investigativi.
Anche la aggravante mafiosa risulta priva di base indiziaria e ritenuta con motivazione apodittica.
Alcuna condotta specifica è attribuibile in tale sodalizio al ricorrente.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 275 cod. proc. pen.
In modo apodittico è stata ritenuta la sussistenza delle esigenze cautelari, non considerando gli arresti di legittimità sull’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,
quanto alla rilevanza del decorso del tempo dai fatti e quindi all’attualità del pericolo di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il primo motivo relativo al mancato svolgimento di nuovo interrogatorio è manifestamente infondato.
Invero nell’ordinanza impugnata si dà atto che la questione era stata sollevata dalla difesa davanti al Tribunale del riesame ai fini della declaratoria di inefficacia della misura cautelare.
Il Tribunale ha respinto tale eccezione difensiva richiamando correttamente l’orientamento di legittimità, secondo cui non è deducibile in sede di riesame l’inefficacia della misura cautelare personale correlata all’irregolarità dello svolgimento dell’interrogatorio di garanzia in quanto eventuali vizi della procedura che regola la fase dell’esame successivo all’emissione ed all’applicazione del vincolo cautelare non attengono né alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame, la cui regolarità non può non essere valutata dal tribunale adito (Sez. 2, n. 54267 del 12/10/2017, Rv. 271366, in motivazione la Corte ha altresì precisato che l’interrogatorio di garanzia ha efficacia nel procedimento di riesame limitatamente alla rilevanza dei contenuti dichiarativi, che rappresentano “elementi sopravvenuti” dei quali è necessario l’apprezzamento; tra le tante conformi, da ultimo, Sez. 6, n. 35668 del 14/07/2022; cfr. anche Sez. 3, n. 13670 del 19/03/2020, Rv. 278770, che ha chiarito le modalità di impugnazione di tale vizio).
Solo per rafforzare il rigetto, il Tribunale ha aggiunto ulteriori argomenti che riguardavano il merito della questione (ovvero il novum dell’ordinanza cautelare e il rispetto del contraddittorio) e sui quali si sono appuntate le critiche difensive versate nel ricorso.
Quanto alla dedotta mancanza di autonoma valutazione da parte del AVV_NOTAIO per le indagini preliminari, va rilevato che la relativa questione non risulta essere stata sollevata in sede di riesame.
Va rammentato che la nullità dell’ordinanza cautelare genetica per mancanza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, di cui all’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., va qualificata come nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio, dovendo, pertanto, essere dedotta, a pena
decadenza, con la richiesta di riesame (Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Rv. 282460; Sez. 1, n. 1262 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 276482).
Relativamente all’analoga censura mossa alla motivazione dell’ordinanza impugnata, deve osservarsi che la nullità ex art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. può riguardare soltanto l’ordinanza cautelare genetica (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Rv. 280603). Né può essere esaminata la dedotta carenza e apparenza della motivazione, in quanto formulata in modo generico e anche con argomenti infondati, ben potendo il Tribunale ricorrere anche ad una motivazione per relationem.
In tema di riesame dell’ordinanza applicativa di misure cautelari, è infatti legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l’istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza (tra tante, Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Rv. 272628, in una fattispecie in cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che si doleva, unicamente, della tecnica di redazione della motivazione, effettuata con il cd. copia ed incolla).
Il ricorrente non indica a quali specifiche questioni il Tribunale non abbia fornito risposta.
Sono parimenti inammissibili le censure declinate con riferimento al reato associativo mafioso.
4.1. Quanto al riferimento fatto dal Tribunale alla pregressa condanna, immune da rilievi è il ragionamento giustificativo seguito dall’ordinanza impugnata, che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto già affermati più volte in sede di legittimità in tema di associazione mafiosa, ovvero che:
i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l’adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all’interno dell’organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna. (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Rv. 278221);
la valutazione della prova della continuità dell’adesione al sodalizio di un soggetto già condannato per lo stesso reato può essere tratta da elementi di fatto che, autonomamente considerati, potrebbero anche non essere sufficienti a fondare un’accusa originaria di partecipazione (Cass. Sez. 2, n. 43094 del 26/6/2013, Rv. 257427).
Partendo da tale dato, il Tribunale ha valutato dunque gli elementi che hanno consentito di dimostrare la perdurante partecipazione del ricorrente alla stessa articolazione criminale.
4.2. Le critiche sulla valutazione di tali elementi è a tratti generica e a tratt manifestamente infondata.
Il Tribunale ha vagliato adeguatamente le dichiarazioni del collaboratore COGNOME, evidenziando da un lato significativamente che costui aveva reso dichiarazioni · anche autoaccusatorie e dall’altro che · il dichiarante aveva conoscenza diretta delle dinamiche associative, avendo svolto un preciso ruolo per conto dell’associazione (furti, rapine, pestaggi).
Il Tribunale ha indicato poi i riscontri esterni alle accuse rivolte al ricorrent (individuato come “il lungo” e come il vertice più alto del mandamento “Porta Nuova”).
A fronte di tale valutazione, la censura in ordine alla natura de relato delle dichiarazioni del COGNOME risulta formulata in modo generico e comunque in ogni caso non correlandosi, quanto ad utilizzabilità, ai consolidati principi sulla non operatività della regola probatoria di cui all’art. 195 cod. proc. pen. sulle testimonianze indirette nella fase delle indagini o nell’ambito dei giudizi cautelari o di quelli a prova contratta (Sez. 2, n. 5731 del 02/10/2019, Rv. 278371; Sez. 5, n. 45994 del 08/07/2004, Rv. 231391).
Risultano inoltre non consentite le critiche sulla portata delle dichiarazioni rese da costui, in quanto il ricorrente propone una diversa lettura del compendio indiziario, notoriamente preclusa in sede di legittimità.
Quanto al riferimento al nomignolo “il lungo” per identificare la persona del ricorrente, il rilievo si presenta meramente ripetitivo e aspecifico, in quanto il Tribunale ha richiamato anche altre dichiarazioni di collaboratori che lo individuano in modo concorde con tale soprannome.
Le censure sui riscontri sono condotte dal ricorrente con argomentazioni generiche e atomistiche, rispetto alla lettura sinergica e convergente di tali elementi esposta dal Tribunale.
E’ comunque principio pacifico che non è richiesto che i riscontri che devono confermare la chiamata di correo abbiano lo spessore di una prova “autosufficiente” perché, in caso contrario, la chiamata stessa non avrebbe alcun rilievo, fondandosi altrimenti la prova soltanto su tali elementi esterni (tra tante, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Rv. 276744).
Nel criticare la tenuta dei riscontri, il ricorrente si astrae dall’insieme dell captazioni riportate nel corpo della motivazione, concentrando i suoi rilievi su due sole captazioni, delle quali il propone peraltro soltanto una “più” logica (nella sua prospettiva) lettura, senza segnalare effettivi vizi di legittimità, e non correlandosi
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in ogni caso con le spiegazioni fornite dal Tribunale in ordine al loro significato (cfr. pag. 8 quanto all’individuazione del ricorrente nello “zio” indicato dai dialoganti).
4.3. Risulta infine immune da censure la motivazione della ordinanza impugnata là dove ha ritenuto, sulla base degli elementi indiziati esposti, che il ricorrente avesse continuato a far parte del sodalizio, divenendone il reggente del mandamento.
In particolare, il ruolo apicale risultava confermato dai plurimi e convergenti elementi tratti dalle captazioni, oltre che dalle dichiarazioni rese dal COGNOME:
ricorrente era stato investito della questione della esiguità del sostentamento ricevuto dal nucleo familiare del detenuto intraneo (l’omonimo COGNOME cl. DATA_NASCITA) da parte del gruppo criminale;
il ricorrente era risultato destinatario del sostentamento economico da parte del sodalizio criminale ed in particolare di una consistente somma di danaro nella distribuzione dei danari tra i sodali, proprio in ragione del ruolo di rilievo ricopert all’interno della consorteria;
il ricorrente era stato interessato da coloro che si stavano occupando della questione del pagamento di un debito che riguardava il sodalizio e aveva dato il suo assenso alla dilazione;
il sodale COGNOME aveva riferito alla moglie delle direttive impartitegli dal ricorrente per affari illeciti (come dimostrava la frase “20 anni vai a prendere”)
il ricorrente, in merito ad una pretesa estorsiva del sodalizio nei confronti di un fruttivendolo, aveva ribadito di fare come “dieci anni prima”;
il ricorrente si era lamentato di non essere stato informato della vendita di un esercizio commerciale nella zona di competenza, prospettando un’azione ritorsiva.
Quanto al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, va preliminarmente rilevato che il Tribunale ha escluso che vi fossero censure “specifiche” sulla esistenza della associazione e per tale motivo ha rinviato per maggiore completezza alla ordinanza genetica in ordine alla ricostruzione in fatto di tale punto, procedendo ad una più sintetica analisi degli elementi indiziari.
Va ribadito che il riesame di una misura cautelare personale, pur essendo un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, qualora l’impugnazione sia limitata soltanto ad alcuni punti, per quelli non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto il tribunale del riesame, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, può limitarsi a richiamare l’ordinanza applicativa ribadendo l’adeguatezza della motivazione (Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Rv. 273384; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Rv. 278314).
Pertanto le critiche sulla esistenza di un’autonoma associazione risultano aspecifiche, in quanto dovevano confrontarsi con il complessivo ragionamento giustificativo reso dai giudici del merito.
5.1. Quanto al concorso tra le due associazioni criminali, il Tribunale ha fatto proprio l’orientamento consolidato, secondo cui i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241883; da ultimo, tra tante, Sez. 1, n. 4071 del 04/05/2018, dep. 2020, Rv. 278583).
Nella specie, non è elemento contestato dalla difesa che l’associazione mafiosa svolgesse anche altre finalità illecite, diverse dai reati di traffico stupefacenti.
5.2. In ordine alle dichiarazioni di COGNOME, valgono le osservazioni già fatte in precedenza.
Il Tribunale ha indicato anche in tal caso puntualmente i riscontri, ovvero le varie captazioni che davano atto del ruolo verticistico ricoperto dall’indagato anche in tale sodalizio (così quando uno dei sodali, estromesso dal COGNOME dalla gestione delle piazze di spaccio, intendeva far intervenire a suo favore il ricorrente; quando nel successivo incontro il ricorrente spiegava a costui le condizioni per il suo rientro nel gruppo dedito allo spaccio; quando il ricorrente rimproverava un trafficante di aver avviato l’attività senza la sua autorizzazione e gli vietava di proseguire quella attività sul territorio di competenza del sodalizio).
5.3. Le evidenze dimostravano in definitiva il ruolo direttivo del ricorrente nella gestione delle piazze di spaccio, attraverso episodi sintomatici dello svolgimento da parte di costui di tipiche dinamiche gestionali.
5.4. Quanto alla aggravante mafiosa le doglianze appaiono in ogni caso prive di interesse.
E’ infatti inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione contro un provvedimento “de libertate” rivolto a contestare la configurabilità di determinate circostanze aggravanti, quando dall’esistenza o meno di tali circostanze non dipende, per l’assenza di ripercussioni sull'”an” o sul “quomodo” della cautela, la legittimità della disposta misura (tra tante, Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Rv. 279508).
Inammissibili sono anche i rilievi versati nell’ultimo motivo sul punto delle esigenze cautelari.
Il Tribunale ha infatti escluso la sussistenza di elementi idonei a far superare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Le critiche relative all’attualità del pericolo di recidiva sono del tutto astratte posto che la partecipazione alle due associazioni è dimostrata dal Tribunale sino ad epoca prossima rispetto all’emissione della ordinanza genetica, come emerge dalla data delle captazioni registrate.
Anche la giurisprudenza che dà rilievo al cd. “tempo silente” (ossia al decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l’emissione della misura e i fatti contestati) ai fini della valutazione della attualità delle esigenze cautelari per i reati associazione mafiosa, valorizza a tal fine “un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell’indagato sintomatiche di perdurante pericolosità”.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 3 01/2023.