Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 33030 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 33030 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/03/2024 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME, letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, con la quale ha replicato agli argomenti della requisitoria insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso anche alla luce del contenuto dell’allegato interrogatorio di NOME COGNOME che aveva escluso l’affiliazione di NOME.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, avverso l’ ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che ha applicato nei suoi
confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1).
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limit strettamente necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. coord. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il provvedimento impugnato, senza valutare gli argomenti difensivi e in base alle sole intercettazioni e dichiarazioni non riscontrate dei collaboratori di giustizia, h ritenuto sussistente la gravità indiziaria del ruolo partecipativo di COGNOME all’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen., nonostante non ne risulti alcun indice o fattivo contributo nei termini indicati dalla sentenza delle Sezioni unite Modaffari .
Inoltre, il Tribunale non ha valorizzato le dichiarazioni del più importante collaboratore di giustizia dell’indagine, NOME, che aveva descritto NOME come una «vittima di COGNOME», circostanza dimostrata dalla conversazione riportata a pagina 26 dell’ordinanza.
Peraltro, avverso il provvedimento di sequestro preventivo, ritenuto elemento di riscontro, è stato proposto riesame, così da non poter valere sino alla definizione dello stesso.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’assenza di attualità delle esigenze cautelari, in quanto le intercettazioni richiamate dall’ordinanza sono limitate a quattro giornate di febbraio e marzo 2018 e risulta un ampio tempo silente rispetto al ricorrente, privo di carichi pendenti e con precedenti risalenti ed estranei a detto contesto.
E’ stata disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, come prorogato, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché generico, reiterativo e volto a far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
2.Costituisce principio consolidato che, in caso di ricorso avverso provvedimenti in materia di misure cautelari, la Corte di cassazione è tenuta a verificare esclusivamente se il giudice di merito abbia rispettato i canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze. Da ciò consegue che sono inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa di ciascun elemento di fatto posto a fondamento del provvedimento impugnato e ne contesti nel merito la valenza.
Inoltre, in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), non ravvisabili nella specie.
Il primo motivo attraverso argomentazioni di merito, volte ad una lettura alternativa delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizi insiste con la proposizione di temi e argomenti già considerati e disattesi dal Tribunale del riesame in termini logici e coerenti.
3.1. Occorre premettere che l’ordinanza impugnata e quella genetica (par 32 alle pagg. 240 e ss.) hanno collocato la posizione del ricorrente, e del reato a lui contestato in via provvisoria, nell’ambito del sodalizio di tipo mafioso denominato inizialmente RAGIONE_SOCIALE COGNOME e, successivamente, RAGIONE_SOCIALE COGNOME, tuttora operante nel quartiere Japigia di Bari.
L’ordinanza impugnata, con un’analitica disamina del compendio indiziario, rispetto al quale non risultano dedotte specifiche omissioni o illogicità valutative, ha fondato i gravi indizi di colpevolezza sull’esplicito tenore dei dialoghi captati comprovanti il coinvolgimento del ricorrente nelle iniziative dell’associazione mafiosa.
In particolare, sono riportate le conversazioni, captate in ambientale, in cui NOME COGNOME, con altri appartenenti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commenta in prima persona vicende dell’associazione criminali nell’appartamento di NOME COGNOME – ristretto agli arresti domiciliari -, insieme ad altri affiliati (NOME COGNOME, NOME COGNOME e una persona non identificata).
Le intercettazioni danno conto: a) della riunione in cui NOME COGNOME commenta la dinamica dell’omicidio di NOME COGNOME e il ferimento di NOME COGNOME, a cui era presente, non riuscendo ad avvisare le vittime dell’arrivo del “commando” (pagg. 14-18); b) della scelta del ricorrente, con altri, di individuare
le modalità con le quali prevenire, con vedette visibili, la reazione all’agguato avvenuto dopo la scarcerazione del capoRAGIONE_SOCIALE di Bari vecchia, NOME COGNOME (pagg. 18-21); c) della discussione di COGNOME, con COGNOME e COGNOME, sui motivi che avevano portato alla guerra tra gruppi criminali e come risolverli (pagg. 21-27) annuendo circa l’osservazione di COGNOME che rischiavano «venti o trenta anni di galera» (pag.26).
Dal dato captativo emerge, in sostanza, il diretto ed inequivoco coinvolgimento del ricorrente nelle attività svolte dal RAGIONE_SOCIALE, per come confermato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME che, nel maggio 2022, avevano riferito della recente affiliazione di COGNOME al padrino di mafia NOME COGNOME «con il grado di terza», nonostante da anni fosse interno al RAGIONE_SOCIALE come prestanome della famiglia, come per il bar Johanna di INDIRIZZO, tanto che altri gruppi non potevano toccarlo «perché lui era un uomo di NOME» (pagg. 27-30).
3.3. Alla luce di detti elementi il Tribunale delinea un rapporto di tale stabilit nel tempo, affidabilità e organicità di NOME rispetto alla consorteria criminale, da rendere generiche le censure del ricorso, anche alla luce del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca allargata, proprio del bar menzionato dal collaboratore di giustizia, senza che rilevi la definitività o meno del provvedimento.
3.4. Altrettanto generica è l’affermazione che il ricorrente fosse una vittima di COGNOME o la discrasia, censurata dal ricorso, rispetto alle dichiarazioni dei menzionati collaboratori con quelle di NOME COGNOME che, insieme a NOME COGNOME, aveva escluso che COGNOME fosse affiliato, motivata in base al dato cronologico, in quanto sentito prima che ciò avvenisse, ovverosia a febbraio del 2020.
3.5. Nella motivazione dell’ordinanza impugnata sono stati puntualmente selezionati i fatti che costituiscono indicatori, anche logici, dell’effet inserimento dell’indagato nel gruppo criminale, descrivendone l’ambito e puntualizzandone, in modo organico, il contesto e il ruolo, senza che rilevi la mancata contestazione di reati-fine.
Infatti, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Gli indicatori fattuali dell partecipazione sono desumibili da attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, da cui possa logicamente inferirsi l’appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi
gravi, precisi e idonei a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione e senza alcun automatismo probatorio (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670). Ciò che rileva, dunque, è che il partecipe sia stabilmente inserito nella struttura organizzativa dell’associazione; sia riconosciuto dai compartecipi quale componente della compagine; sia disponibile per le specifiche esigenze del caso concreto a prescindere dai singoli reati e per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889).
Tutti elementi pacificamente riscontrati nel caso in esame.
4. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.
La sussistenza e l’attualità delle esigenze cautelari sono state ricavate, dal Tribunale del riesame, dai gravi indizi di colpevolezza in ordine al ruolo ricoperto dal ricorrente nel RAGIONE_SOCIALE di riferimento, ancora operativo, dalla sua recente affiliazione, collocabile nel 2022, come dichiarato dai collaboratori di giustizia, l’avvenuto controllo, negli anni 2021 e 2022, con altri pregiudicati (pag. 31). Poiché la provvisoria incolpazione fa riferimento ad una condotta ancora perdurante («dal 2016 all’attualità»), il tempo trascorso tra le date delle intercettazioni (febbraio-marzo 2018) e l’adozione della presente misura cautelare non vale, di per sé, a far ritenere non più attuale il pericolo di reiterazione d reato, soprattutto perché NOME appartiene ad una mafia storica (Sez. 2, n. 23128 del 15/03/2018, Formoso, v. 272880) per la quale vale anche la presunzione relativa, ex artt. 275, comma 3 e 51, comma 3-bis cod. proc. pen.
La decisione di merito ha dunque reso congrua motivazione, in riferimento ai presupposti che legittimano l’applicazione della massima misura restrittiva.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrente va condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 12 luglio 2024
La Consigliera estensora
La Pregidente