Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 12475 del 2024, ha messo in luce una delle novità più significative introdotte dalla Riforma Cartabia in materia di processi in assenza. La Corte ha stabilito che, per impugnare una sentenza emessa nei confronti di un imputato assente, è indispensabile un mandato ad impugnare specifico, rilasciato dopo la condanna. Questa decisione rafforza la necessità di una partecipazione attiva e consapevole dell’imputato al processo, anche nella fase successiva alla sentenza di primo grado.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza del Giudice di Pace di Como, che aveva condannato una persona, giudicata in sua assenza, alla pena di 10.000,00 euro di ammenda per una violazione della normativa sull’immigrazione (art. 14 del d.lgs. n. 286/1998). Contro questa decisione, il difensore d’ufficio dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e il nuovo requisito del mandato ad impugnare
Il ricorso si basava su due doglianze:
- Vizio del procedimento: Si contestava la dichiarazione di assenza, sostenendo che non fosse stata effettuata una verifica adeguata sulla reale conoscenza del procedimento da parte dell’accusata.
- Vizio di motivazione: Si lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Tuttavia, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito di queste questioni, fermandosi a un ostacolo preliminare di natura procedurale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione risiede nell’applicazione dell’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale, introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia).
Questa norma, applicabile alle sentenze emesse dopo il 30 dicembre 2022, impone un requisito di validità fondamentale per l’impugnazione presentata nell’interesse di un imputato dichiarato assente. Nello specifico, l’atto di impugnazione deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da uno «specifico mandato ad impugnare», rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio.
Le Motivazioni della Sentenza
I giudici hanno chiarito che la finalità della nuova norma è quella di assicurare che l’impugnazione sia il frutto di una scelta consapevole del soggetto giudicato assente, e non un’iniziativa ‘autonoma’ del difensore d’ufficio. La legge vuole escludere la possibilità che un’impugnazione venga presentata senza che l’interessato ne sia a conoscenza o abbia espresso una chiara volontà in tal senso.
La Corte ha inoltre precisato che questo requisito formale si applica all’atto di impugnazione nella sua interezza. Non è possibile, quindi, ‘scindere’ i motivi di ricorso e sostenere che almeno quelli relativi alla legittimità della dichiarazione di assenza possano essere esaminati. L’impugnazione è un atto unitario e, se manca il requisito del mandato, è interamente inammissibile.
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa sentenza consolida un principio fondamentale della Riforma Cartabia: la responsabilizzazione dell’imputato. Chi viene giudicato in assenza e intende contestare la sentenza di condanna non può più rimanere inerte. È tenuto ad attivarsi, contattare un difensore (di fiducia o quello d’ufficio) dopo la sentenza e conferirgli un mandato ad impugnare specifico e formale. In mancanza di questo passo, ogni tentativo di appello sarà vano, con l’ulteriore aggravio di costi e sanzioni. Si tratta di una svolta procedurale che mira a garantire l’effettività del processo e la consapevole partecipazione di tutte le parti coinvolte.
Dopo la Riforma Cartabia, un imputato dichiarato assente può far impugnare la sentenza dal suo difensore d’ufficio senza un atto specifico?
No. La sentenza chiarisce che per le sentenze emesse dopo il 30 dicembre 2022, è necessario uno ‘specifico mandato ad impugnare’ rilasciato dall’imputato al difensore dopo la pronuncia della sentenza stessa.
Cosa deve contenere il mandato ad impugnare per essere valido?
Secondo la norma (art. 581, comma 1-quater c.p.p.), il mandato deve essere specifico per l’impugnazione, deve essere rilasciato dopo la sentenza e deve contenere una dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato.
Cosa succede se l’appello viene presentato senza questo specifico mandato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile nella sua interezza. Di conseguenza, l’appellante è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.