Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42935 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42935 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo dedotto da NOME COGNOME, relativo alla violazione dell’art. 337 cod. pen. e al vizio di motivazione sul punto, è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivaz;one della sentenza impugnata, limitandosi a proporre principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, e, comunque, sollecita una rilettura del fatto nel giudizio di legittimità
Considerato che, per ragioni analoghe, è inammissibile il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 582 cod. pen. e al vizio di motivazione sul punto;
Rilevato che il quarto motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è inammissibile per aspecif icità;
Ritenuto che gli ulteriori motivi, relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva e alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio, sono inammissibili per aspecificità, in quanto si risolvono nella riproposizione di questioni definite dalla Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva (alle pagg. 5 e 6), senza confrontarsi con la stessa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023.