Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51350 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51350 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO AtAmia
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 387 -bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso nonché le “conclusioni scritte” in data 25 ottobre 2023, con cui si ribadiscono i motivi proposti insistendo per il loro accoglimento;
Ritenuto che le doglianze contenute nel primo motivo di ricorso, con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato contestato, sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso – attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 -bis cod. pen. -, oltre che formulato in termini del tutto generici, è privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 5, ove si sottolinea la pluralità delle violazioni alle prescrizioni dell’autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023