Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23533 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23533 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a SAN CANDIDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 del TRIBUNALE di BELLUNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del secondo motivo di ricorso, essendo il primo motivo inammissibile, e risultando assorbiti gli ulteriori.
PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTTA.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, – per aver portato, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione un coltello della complessiva lunghezza di cm. 18 di cui 8 di lama affilata ed appuntita – e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena di euro 3.000 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, nel contempo ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
NOME NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, ha presentato appello, convertito in ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di ricorso.
2.1. Con il primo si duole della ritenuta sussistenza del reato, dal momento che il coltellino nel cui possesso l’imputato, falegname, è stato trovato, era un mero strumento di lavoro.
2.2. Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 131 bis cod. pen., ricorrendone tutti i presupposti di legge ed in assenza di abitualità nel reato.
2.3. Con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.4. Con il quarto motivo lamenta la mancata concessione dei benefici di legge, in assenza di motivazione.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, essendo il primo motivo inammissibile, e risultando assorbiti gli ulteriori.
Il difensore dell’imputato ha depositato conclusioni scritte ex art. 23 d. I. 137 del 2020, con le quali ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di ricorso, dovendosi ritenere assorbiti il terzo ed il quarto ed infondato il primo.
Il primo motivo, con il quale il ricorrente contesta l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, è infondato.
Il Giudice di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi materiale (non contestato) e psicologico del reato in contestazione, evidenziando che, quand’anche dato per provato che il coltello nel cui possesso il COGNOME è stato trovato fosse uno strumento di lavoro, in ogni caso il suo porto fuori dal luogo di lavoro non poteva ritenersi giustificato, non avendo l’imputato indicato un valido motivo per il suo possesso al momento del controllo.
Dette argomentazioni sono scevre da vizi logici e giuridici ed in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il “giustificato motivo”, rilevante ai sensi della legge n. 110 del 1975, art. 4, non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell’immediatezza, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile di un’immediata verifica da parte dei verbalizzanti, atteso che, diversamente opinandosi, qualsivoglia condotta di porto vietato di strumento atto ad offendere potrebbe trovare giustificazione in una causa astrattamente collegata con esso, ma non effettiva al momento della consumazione del comportamento vietato, così frustrandosi la ratio legis, mirante a restringere, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza per le persone e le cose, il più possibile il porto di strumenti e oggetti potenzialmente adoperabili per commettere atti di intimidazione e di violenza (si vedano Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 – 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007; Sez. 1, n. 4696 del 14.01.1999, Zagaria, Rv. 213023).
Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti motivi.
La sentenza impugnata ha escluso la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in quanto, «avendo valutato che l’imputato non è incensurato, ciò non permette di ritenere la non abitualità della condotta».
Tuttavia, la richiamata disposizione, al terzo comma, precisa che il comportamento è da considerarsi abituale nel caso in cui «l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate».
Al fine di verificare la sussistenza del necessario requisito della non abitualità del comportamento, il giudice deve tener conto di condotte analoghe, integranti il reato in relazione al quale viene chiesta l’applicazione della causa di non punibilità in esame, o reati della stessa indole, potendo trattarsi anche di reati posti in essere successivamente a quello per cui si procede (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 278347 – 01).
Nella specie, il Tribunale di Belluno non ha operato tale accertamento, limitandosi ad evidenziare come il COGNOME non fosse incensurato, senza tuttavia operare il necessario
accertamento in ordine alla natura dei reati per i quali l’imputato aveva già subito condanna, alla loro indole, ed in particolare alla medesimezza della stessa rispetto al reato per cui si procedeva a suo carico.
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. al Tribunale di Belluno, in persona di diverso magistrato, affinché, libero nell’esito, rinnovi il giudizio nei confronti del ricorrente limitatamente all’applicabilità dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Le ulteriori censure attinenti il trattamento sanzionatorio risultano assorbite.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis c. p. con rinvio per nuovo giudizio su detto punto e sul trattamento sanzionatorio al Tribunale di Belluno in persona di diverso magistrato. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 21 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente