Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28468 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28468 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in relazione al reato di cui all’art. 116 comma 15 (guida senza patente con recidiva nel biennio di ciclomotore sprovvisto di targa).
Il ricorrente articola tre motivi di ricorso con i quali deduce violazione di legge e difetto di motivazione, lamentando che dagli atti di indagine non emergeva la prova del luogo in cui il ricorrente era stato fermato, ovvero individuato e se lo stesso si trovasse alla guida del ciclomotore: con una seconda articolazione assume violazione di legge in quanto difetta la prova della recidiva del biennio in ragione della indimostrata definitività dell’accertamento amministrativo che rappresenta il presupposto del reato di cui in contestazione; con una terza articolazione si duole del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen.
Il ricorso risulta inammissibile. I primi due motivi di ricorso attengono alla responsabilità penale dell’imputato sono stati introdotti per la prima volta nel giudizio di legittimità e pertanto risultano inammissibili in quanto deducono profili di violazione di legge e difetti motivazionali non indicati nei motivi di gravame in appello e risultano pertanto improponibili ai sensi dell’art.606 cpv cod.proc.pen. e comunque il giudice distrettuale ha dato evidenza che in relazione al precedente accertamento dell’illecito amministrativo non era stata proposta opposizione.
3.1 Del tutto assente nel ricorso, è, inoltre, il confronto con le argomentazioni esposte dalla corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. [cfr., sull’onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678).
Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’ fesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 – 01; Sez. 7, Ordinanza n. 10481 dei 19/01/2022 Rv. 283044 – 01), la motivazione appare adeguata a giustificare la esclusione del beneficio, tenuto altresì conto che la particolare conformazione della condotta contravvenzionale ascritta (caratterizzata dalla reiterazione dell’azione antidoverosa che, da sola, vale ad integrare un illecito amministrativo) mal si concilia con il riconoscimento della speciale causa di non punibilità, in conformità a quanto previsto dalla stessa disposizione (art.131 bis, comma 4, cod.pen.) che la esclude per i reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (cfr. sez.6, n.20491 del 20/04/2022, M., Rv.280344; sez.1, n.1523 del 5/11/2018, COGNOME, Rv.274794; ; sez.6, n.11780 del 21/01/2020, P., Rv.278722). Va inoltre rilevato come il motivo di appello sul punto risulta generico, né in ricorso sono specificate particolari ragioni in ordine alla meritevolezza del beneficio.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. Pen. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 aprile 2024
Il Presidente estensore