Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27672 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27672 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nord nel procedimento a carico di:
NOME nato a El Milia Jijel (Algeria) il 21/09/1989
avverso l’ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale di Napoli nord Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso ;
letta la memoria del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del PM.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 aprile 2025, il Tribunale di Napoli nord non convalidava l’arresto di NOME COGNOME eseguito per il reato di combustione illecita di rifiuti, disponendo restituirsi gli atti al pubblico ministero.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nord, articolando un unico motivo, di seguito sommariamente enunciato ex art. 173, disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 382, cod. proc. pen., ed il correlato vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
In sintesi, rileva il pubblico ministero che il giudice monocratico ha disposto la non convalida dell’arresto dell’indagato per il delitto di combustione illecita di rifiuti per difetto di prova circa la sussistenza dello stato di quasi flagranza. Diversamente, osserva il ricorrente, ricorrevano tutti gli elementi che giustificavano l’arresto dell’indagato ai sensi dell’articolo 382 cod. proc. pen. (la polizia giudiziaria interveniva mentre era in corso l’incendio dei rifiuti oggetto di contestazione, chiaramente appiccato pochi istanti prima dell’intervento; l’autore del fatto in un primo momento non era avvistato sul luogo; il responsabile dell’ufficio videosorveglianza del Comune aveva tuttavia allertato gli operanti che dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza era possibile risalire all’autore del reato; la polizia giudiziaria rientrava tempestivamente al comando riconoscendo senza dubbio l’autore del reato nell’attuale indagato, recandosi nuovamente nel giro di 15 minuti nei pressi del luogo del reato e rintracciando l’indagato in una baracca sita sul lato opposto della strada a circa 10 mt. dal rogo). Emerge poi dal verbale della polizia giudiziaria un altro elemento non valorizzato del giudice, ossia che all’interno della baracca erano stati rinvenuti degli accendini funzionanti. Incomprensibilmente, peraltro, il giudice di merito avrebbe ritenuto tali elementi insufficienti anche ad integrare il fumus del reato in questione. Richiamata copiosa giurisprudenza di legittimità riguardante la sussistenza, in simili ipotesi, dello stato di quasi flagranza, ribadisce il pubblico ministero ricorrente che ciò che rileva nel caso di specie è l’acquisizione di elementi, ossia di tracce, da cui si desuma con assoluta probabilità in maniera inequivoca che il soggetto sia l’autore del reato, come avvenuto nel caso di specie.
In data 11 giugno 2025, è pervenuta la requisitoria scritta del Procuratore generale che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Le censure del PM ricorrente sono per il PG coerenti con l’orientamento della Corte di legittimità, la quale ha puntualizzato che lo stato di quasi flagranza ricorre quando la polizia giudiziaria procede all’arresto in esito a ricerche immediatamente poste in essere non appena avuta notizia del reato, anche se non subito concluse ma protratte senza soluzione di continuità (cfr. Cass. Pen. Sent. Sez. 5 nr. 32653/2023). Nel caso di specie, le circostanze fattuali evidenziate nel ricorso danno conto della stretta contestualità temporale e di un riconoscimento operato nella sostanziale immediatezza.
In data 15 giugno 2025, è pervenuta memoria con note difensive dell’Avv. NOME COGNOME che, nell’interesse dell’i mputato, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del PM, valorizzando quanto affermato dalle Sezioni Unite secondo cui è illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia
giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Sez. U, n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 267591 – 01).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Ed invero, nel caso in esame, gli elementi acquisiti dalla polizia giudiziaria nell’immediatezza del fatto deponevano chiaramente nel senso della sussistenza dello stato di quasi flagranza.
Anzitutto, l’intervento era avvenuto pochi istanti dopo la consumazione del reato, allorquando era ancora in corso l’incendio dei rifiuti.
In secondo luogo, la visione delle telecamere, che è stata pressoché contestuale, atteso che gli operanti avevano contattato immediatamente l’addetto alla videosorveglianza, dal quale apprendevano che la scena del delitto era stata immortalata ed era identificabile l’autore dell’illecito.
Ancora, rileva la stretta contiguità temporale, stimabile in circa 10/15 minuti come risulta dagli atti, tra il momento dell’intervento, la visione delle immagini, il rientro presso gli uffici al fine di visionare direttamente le immagini con immediato riconoscimento dell’indagato, il rinvenimento dello stesso indagato presente negli immediati pressi del luogo del delitto in una baracca, sita sulla medesima strada del rogo ad appena 10 mt.
Da ultimo, elemento non meno rilevante, il rinvenimento della sua disponibilità di accendini verosimilmente utilizzati per appiccare l’incendio.
In tema di arresto in flagranza, la c.d. “quasi flagranza” -che presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte della polizia giudiziaria che proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato -deve escludersi se la traccia del reato sia intrinsecamente equivoca e implichi apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice constatazione (Sez. 4, n. 5349 del 04/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278443 – 01).
3.1. Nel caso di specie, come bene evidenziato dal PM nel ricorso, gli elementi dianzi evidenziati costituivano indubbiamente ‘tracce’ da cui era
desumibile, con elevata probabilità, in maniera inequivoca che l’indagato fosse autore del reato.
La nozione di ‘tracce del reato’ non deve infatti essere considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l’atteggiamento assunto dall’autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell’avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all’intervento della polizia giudiziaria (Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021, Pmt c/ Toschi, Rv. 281210 – 01).
Del resto, l’integrazione dell’ipotesi di c.d. “quasi flagranza” costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” non richiede – a differenza del caso dell’inseguimento – che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione della commissione del reato, essendo sufficiente l’immediata percezione delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Sez. 4, n. 53553 del 26/10/2017, P.m. in proc. COGNOME e altro, Rv. 271683 – 01).
3.2. L’integrazione dell’ipotesi di c.d. “quasi flagranza”, costituita dalla “sorpresa” dell’indiziato “con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”, non richiede pertanto che la polizia giudiziaria abbia diretta percezione dei fatti, né che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente prima” (Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277187 -01).
E ciò è quanto avvenuto nel caso di specie.
L’impugnata ordinanza dev’essere, conseguentemente, a nnullata senza rinvio perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso, il 02/07/2025