Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16138 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16138 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
Nel procedimento a carico di COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato in MAROCCO il DATA_NASCITA
avverso l’ORDINANZA del 17/10/2023 del G. .P. del TRIBUNALE di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato , 2 il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME lette le conclusioni del Procuratore .7.2nerale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento sen7? rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnati, s il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, decidendo sulla richiesta t archiviazione per infondatezza della notitia criminis del procedimento iscritto nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, all’esito dell’udie fissata ai sensi dell’art. 409 co. 2 cod. proc. pen., ha ravvisato gli estremi del delitto di f
cui ha ordinato l’archiviazione per particolare tenuità del fatto, con l’iscrizione del procedime nel casellario giudiziale.
Il ricorso per cassazione è affidato al difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, il quale svolge un unico motivo, con cui denuncia nullità dell’ordinanza impugnata per violazione del diritto di difesa degli indagati e del diritto al contraddittorio. Evoca app giurisprudenziali che non consentono al giudice per le indagini preliminari di disporre di uffici l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto senza la richiesta del Pubblic Ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Va ribadita, in premessa, la ricorribilità dell’ordinanza di archiviazione ex art. 131cod. pen., che, pur non avendo la forma della sentenza, di questa ha i caratteri costitutivi i quanto decide, in maniera definitiva, su questioni di diritto soggettivo. Infatti, l’istitut non punibilità per particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale, in quanto, richieden l’analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, presuppone “ppnderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito” (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, in motivazione). Ne deriva che l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile con il ricorso in se di legittimità per violazione di legge e per motivazione mancante o meramente apparente e, dunque, per violazione della norma che impone l’obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. (Sez. 5 n. 36468 del 31/05/2023 Rv. 285076).
1.1. D’altronde, va riconosciuto l’interesse all’impugnazione, perché il provvedimento di archiviazione pronunciato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è un epilogo che comporta conseguenze a carico dell’indagato, implicando l’ordinanza un accertamento sulla sussistenza del fatto che può avere conseguenze negative anche solo ai fini della ritenuta abitualità della condotta, ove si consideri che, a mente dell’art. 131-bis, comma 3, cod. pen., la causa di non punibilità in questione non è ammessa nel caso di compimento di «più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità».
In via generale, poi, va ricordato che l’esiguità del disvalore penale del fatto – p corrispondente alla figura tipica – è stata costruita nella legge come particolare causa esclusione della punibilità, istituto di diritto sostanziale, e non come causa di improcedibil dell’azione, istituto marcatamente processuale (Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Rv. 271010).
Da ciò sono derivate una serie di conseguenze in campo processuale, data la particolare natura dell’istituto, che innegabilmente presuppone un «accertamento» del fatto, delle sue modalità obiettive di realizzazione e delle sue conseguenze (essendo tali parametri richiamati come indicatori al fine di qualificare la particolare tenuità dell’offesa) e che rappresenta epilogo del giudizio (ove la tenuità venga dichiarata con sentenza) non completamente liberatorio per il destinatario (la sentenza dibattimentale ha efficacia di giudicato in altri g
civili o amministrativi quanto a sussistenza del fatto, illiceità penale e attribuibilità autore), giacché il provvedimento, anche se di archiviazione, va iscritto nel casellari giudiziale, in virtù di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del d.lgs. n. 28 del (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276463).
1.2. Sempre in via preliminare, giova sottolineare che, in tema di delimitazione dei poteri di controllo attribuiti al giudice per le indagini preliminari sull’operato del pu ministero per assicurare il rispetto del principio costituzionale della obbligatorietà dell’azi penale ex art. 112 Cost., la sfera di valutazione del giudice non è limitata a un semplice esame della richiesta finale del pubblico ministero, essa estendendosi al complesso degli atti procedinnentali rimessi al giudice dall’organo requirente (Sez. 6, n. 33763 del 30/04/2015, P.M. in proc. Quintavalle e altri, Rv. 264427).
Il comma 1-bis, dell’art. 411 cod. proc. pen., inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.L.vo 16 marzo 2015, n. 28, afferma che, se l’archiviazione è richiesta per la particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne notizia alla persona offesa e all’indagato c possono prendere visione degli atti e formulare opposizione, indicando, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato l’orientamento – evocato dal difensore ricorrente – secondo cui il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciato ai sensi dell’art. 411, comma 1, cod. proc. pen., è nullo se emesso senza l’osservanza della speciale procedura prevista al comma 1-bis di detta norma, non essendo le disposizioni generali contenute negli artt. 408 e ss. cod. proc. pen. idonee a garantire necessario contraddittorio sulla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’ 131-bis cod. pen.
La norma recita, infatti, che «se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso », prevedendo un’unica modalità di attivazione del procedimento nell’ipotesi in cui la richiesta attenga alla causa di non punibil di cui all’art. 131 bis cod. pen. (così Sez. 6, n. 10455 del 14/02/2018 , Rv. 272247, in un fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata l’ordinanza di archiviazione per particolare ten del fatto emessa in seguito all’udienza camerale fissata per l’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero fondata sull’inidoneità degli at sostenere l’accusa in giudizio – conf. Sez. 5, n. 36857 del 07/07/2016, Rv. 268323; Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Rv. 271010).
In linea con tale orientamento, Sez. 6, n. 6959 del 16/01/2018, Rv. 272483 pronunciando in una fattispecie in cui il giudice per le indagini preliminari aveva espressamente invitato le parti a prendere in esame anche il tema della possibile archiviazione ai sens dell’art.131-bis cod.pen, ha affermato che “Non può, in vero, costituire equipollente della richiesta in tal senso del pubblico ministero, prevista dalla richiamata disposizione, l’invito giudice, nel corso dell’udienza camerale disposta a seguito di opposizione della persona offesa dal reato, di prendere in esame anche il tema della possibile archiviazione per particolare
tenuità del fatto, invito che non soddisfa i requisiti di espressa e specifica motivazione de richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 131- bis cod. pen. che sola è in grado di garantir diritto di difesa e la pienezza del contraddittorío, con conseguente nullità del provvedimento impugnato… il giudice deve seguire lo schema procedimentale ordinario, restituendo gli atti al pubblico ministero e disponendo con ordinanza che, entro dieci giorni, questi formuli l’imputazione, salvo che non ritenga di presentare una nuova richíesta di archiviazione ex art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen. “; questo perché “la disposizione in esame non contiene alcuna deroga al descritto iter procedimentale, per il caso in cui sia il giudice a ravvisare presenza di richiesta di archiviazione per ragioni diverse, la particolare tenuità del fatto quindi, non contempla il potere del giudice di pervenire a tale esito processuale, esito che, anche nel caso in cui il giudice abbia portato il tema della particolare tenuità del fa all’attenzione delle parti, nell’udienza fissata a seguito di opposizione della persona offes avverso la richiesta di archiviazione del pubblico ministero per infondatezza della notizia d reato, integra una violazione del diritto al contraddittorio positivamente disciplinato attraver la disposizione di cui all’art. 411, comma 1 bis cod. proc. pen..”.
In tale contesto, si argomenta che “Il contraddittorio che si realizza riguarda, cioè, un oggetto diverso dall’ipotesi di cui agli artt. 408, 409 e 410 cod. proc. pen., con una ben distin struttura procedimen tale che è posta a tutela sia dell’indagato, sia della stessa parte offes che, sulla ritenuta tenuità del fatto, può effettuare motivati rilievi ” (Sez. 5, n. 36857 del 07/07/2016, Rv. 268323). In sintesi, secondo tale prospettiva ermeneutica, il d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, che ha introdotto l’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ha conside l’ipotesi in cui sia il giudice a ritenere applicabile la causa di non punibilità, in presenza d richiesta di archiviazione del pubblico ministero per infondatezza della notizia di reato.
Venendo al caso in esame, la richiesta di archiviazione è stata formulata dal AVV_NOTAIO Ministero sul rilievo che “nei fatti si ravvisano gli estremi di una controversia avente rilievo meramente civilistico, riconducibile a situazioni di responsabilità contrattuale”.
Il giudice per le indagini preliminari, ritenendo di non accogliere la richiesta, ha proceduto fissare l’udienza con decreto, ai sensi dell’art. 409 co. 2 cod. proc. pen., nel quale ha precisa di non ritenere “condivisibili le argomentazioni relative alla insussistenza di elementi per il positivo esercizio dell’azione penale, dovendo, comunque, valutarsi anche la possibilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p.”. Quindi, ha disposto che fosse dato avviso a tutte le parti e al Procuratore Generale, che ne hanno ricevuto notifica rituale.
All’udienza camerale, presente il solo difensore di ufficio degli indagati, questi ha chies accogliersi “la richiesta di archiviazione così come formulata dal P.M.”. All’esito della camera d consiglio, il giudice per le indagini preliminari ha adottato l’ordinanza impugnata.
Ritiene il Collegio che non ricorra, nel caso di specie, la dedotta nullità dell’ordinanza
5.1. L’orientamento al quale si richiama la difesa ricorrente ritiene che l’iter procedimentale delineato dall’art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen. richieda che il pubblico ministero dia gli avvisi all’indagato e alle parti offese; che la normativa non contenga alcun
deroga a tale procedura; che, pertanto, essa non contempli il potere del giudice di pervenire all’archiviazione per la particolare tenuità del fatto, per il caso in cui sia lo stesso giu ravvisare, in presenza di richiesta di archiviazione per ragioni diverse, tale esito processuale.
Si afferma, invero, che, qualora il g.i.p. ritenga tale possibilità, non possa fare altro ritrasmettere gli atti ex art. 409, comma 4 e 5, cod. proc. pen. perché svolga ulteriori indagi se nel caso valorizzabili ex art. 131-bis cod. pen., o formuli l’imputazione, invitando il pubbl ministero a valutare la possibilità di attivare la richiesta prevista dall’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., richieste di integrazioni ed invito compatibili con i poteri di cont riconosciuti al gi -udice in fase di indagini (Sez. 6 n. 88/2018 del 16/01/2018, n.m.; Sez. 5, n. 40293 del 15/06/2017, Rv. 271010;, Sez. 6, n. 10455 del 14/02/2018, Rv. 272247).
5.2. Se quello che si richiede, ai fini dell’archiviazione pronunciata ai sensi dell’art. 1 bis cod. pen., è che essa debba essere preceduta dall’audizione delle parti (se compaiono) sul punto, in apposita udienza in camera di consiglio (come d’altronde previsto dall’art. 469 comma 1 bis ai fini della sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. proc. pen.) ritiene il Collegio che, nel caso in scrutinio, la procedura seguita per pervenire all’archiviazi abbia assicurato il contraddittorio tra tutte le parti, che sono state rese edotte ab initio, con la notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale, del thema sul quale si sarebbe svolto il confronto in camera di consiglio: la anticipata valutazione di non condivisione da parte del giudice della richiesta di archiviazione come formulata dal pubblico ministero e la possibil riconducibilità del fatto nell’alveo dell’art. 131-bis cod. proc. pen.
Tutte le parti, quindi, sono state poste in condizione di interloquire sul prospetta possibile esito dell’udienza, di formulare le proprie valutazioni sul punto e di articolar rispettive difese, anche opponendosi motivatamente alla decisione ventilata dal giudice per le indagini preliminari.
Sotto tale ultimo profilo, si osserva come il pubblico ministero, non comparendo all’udienza e, di conseguenza, non argomentando l’eventuale proprio dissenso rispetto alla prospettazione contenuta nel decreto del giudice, ha tenuto un comportamento processuale implicitamente adesivo alla valutazione della sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 131 bis co pen. e, comunque, apprezzabile ai sensi dell’art. 411 col-bis cit..
Dal canto suo, la difesa, insistendo in udienza nel richiedere l’archiviazione “così come formulata dal P.M.”, ha mostrato di essersi confrontata con la possibilità di un’archiviazione a sensi dell’art. 131-bis, prospettata chiaramente dal giudice per le indagini preliminari, ab initio, e, tuttavia, ha omesso di argomentare le ragioni del dissenso rispetto a tale epilogo decisorio. Dissenso che il ricorrente neppure ha espresso con il ricorso, nel quale manca una specifica deduzione in merito alla concreta lesione del diritto di difesa, che viene evocato solo in termin astratti.
Conclusivamente va dunque rilevato che nella specie, tenuto conto della ricostruita sequenza procedimentale, emerge che alle parti è stato assicurato un contraddittorio pieno sul tema specifico della archiviazione per lieve entità del fatto; tale contraddittorio si è reali
avuto riguardo anche alla tipologia di archiviazione specificamente individuata dall’art. 41 co.1 bis cod. proc. pen. e la decisione è intervenuta all’esito della camera di consiglio che, definitiva, ha avuto come oggetto della decisione non tanto e non solo l’infondatezza o meno della notitia criminis, quanto, specificamente, la particolare tenuità del fatto.
5.3. D’altronde deve considerarsi che diverse sono le ipotesi in relazione alle quali si formato l’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa e di cui si è dato conto sopra. Invero, si tratta di casi in cui le parti sono state poste ‘a sorpresa’ dinanzi alla decision giudice, dopo che l’udienza camerale si era incentrata sulla sola richiesta di archiviazione pe un altro dei motivi consentiti dalla legge (si vedano decisioni massimate: Rv. 272247, 268323,271010 cit.) oppure sono state invitate a interloquire su tale profilo solo nell’udienz camerale (così nel caso di cui alla decisione RV 272483 cit.), senza essere state preventivamente avvisate e, quindi, senza essere poste in condizione di predisporre ponderatamente le rispettive difese e di esprimere eventuale motivato dissenso.
5.4. Nel caso in esame può escludersi, da un lato, che il giudice si sia pronunciato per i riconoscimento della responsabilità, seppure nella dimensione “lieve”, in assenza di richiesta del pubblico ministero e, dall’altro, la lesione del diritto di difesa dell’indagato e della pe offesa, ai quali è stato garantito il contraddittorio sul punto.
Richiedere che il giudice per le indagini preliminari – anche in tale contesto – avrebb dovuto restituire gli atti al pubblico ministero e disporre con ordinanza che, entro dieci gio questi formulasse l’imputazione, invitandolo a valutare la presentazione di una nuova richiesta di archiviazione ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., equivarrebbe a duplicare adempimenti già effettuati e a reiterare un contraddittorio già assicurato su quello specific epilogo decisorio, senza alcuna opposizione delle parti.
5.5. Può, allora, affermarsi il seguente principio: “Non è nulla l’ordinanza del giudice delle indagini preliminari che, in seguito alla richiesta del pubblico ministero di archiviazi del procedimento per irrilevanza penale del fatto, si pronunci ai sensi degli artt. 131 bis co pen. e 411 co. 1 bis cod. proc pen. disponendo l’archiviazione del procedimento per la lieve entità del fatto, ove, nel provvedimento con cui viene fissata l’udienza in camera di consigli le parti siano state rese espressamente edotte del tema sul quale il giudice ha inteso garantire il contraddittorio.”
6. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 08 febbraio 2024
Il Consigliere estensore