Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39425 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39425 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Darfo Boario Terme (Bs) il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte di appello di Firenze;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/09/2025, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Tribunale di Lucca dell’11/06/2021, appellata da NOME COGNOME, con cui il medesimo era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art 646 cod. pen. e, esclusa l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ed applicato l’aumento per la recidiva, condannato alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione ed euro 450 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali, con condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidato in euro 4.000 per il danno non patrimoniale, rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione di quello patrimoniale ed assegnando provvisionale di euro 3.000. Con la medesima sentenza era stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di cui alle sentenze del Tribunale di Lucca del 22/10/2013, irrevocabile il 31/03/2014, e del 25/10/2013, irrevocabile il 28/12/2013.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze propone ricorso il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO , nell’interesse dell’ imputato, articolando vari motivi.
2.1. Con primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., ‘ mancanza e/o erronea applicazione della legge penale nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, il cui vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ‘ .
In particolare, lamenta il ricorrente non essere stati considerati una serie di elementi, elencati a pag. 3 del ricorso, da cui si ricava che manca il ‘ legittimo possesso ‘ del bene, il COGNOME ‘non aveva alcun titolo per passare dalla detenzione di ricezione della merce come aiutante nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , al possesso con conseguente poi ulteriore interversione con rifiuto di consegna ; egli è presso la RAGIONE_SOCIALE per un breve periodo ancora dato che lascia la compagna nell’anno 2010, quindi ancor prima di ogni richiesta di restituzione mobilia e la circostanza che egli scaricasse la merce o aiutasse presso l’attività commerciale della moglie non comporta un suo possesso’; assume vieppiù il ricorrente che manchi anche la finalità dell’ingiusto profitto, non sapendo i testi riferire di quali mobili si trattasse, che valore avessero, ed essendosene anche il proprietario disinteressato per oltre dieci anni e finendo poi i beni per essere conferiti allo smaltimento (pagg. 4 e 5 del ricorso).
Insta pertanto per la assoluzione quanto meno ai sensi dell’art 530 comma 2 cod. proc. pen. (così, pag. 5 del ricorso).
2.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., ‘ mancanza e/o erronea applicazione della legge penale ‘ con riferimento all’art. 61, comma 1, n. 11 cod. pen. e all’art. 646 cod. pen. per mancanza di condizione di procedibilità e chiede annullarsi la sentenza senza rinvio per difetto di querela.
2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., ‘mancanza e/o erronea applicazione della Riforma Cartabia e dell’attuale art. 646 c.p.’ , non avendo la persona offesa proposto o ratificato la querela entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
2.4. Con quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., ‘ mancanza e/o erronea applicazione della legge penale ‘ con riferimento agli artt. 646, 157 e 158 cod. pen.
A tale riguardo rileva il ricorrente come i mobili siano stati consegnati in data 1 aprile 2006 ed a tale data doveva dunque ritenersi consumato il reato di appropriazione indebita trattandosi di reato istantaneo (cita Cass. n 17901/2014) e poiché, non avendo il COGNOME alcun ruolo all’interno della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , il momento consumativo poteva essere solo quello della ricezione della merce ‘perché è in quel momento in cui egli poteva avere un consapevole condotta di appropriazione’ ( così a pag. 7 del ricorso).
Insta pertanto per la dichiarazione di estinzione del reato.
2.5. Con quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., ‘ mancanza e/o erronea applicazione della legge penale ‘, in relazione all’art. 157 cod. pen., atteso che la aggravante della recidiva non è stata applicata concretamente nel calcolo della pena e non può pertanto incidere sul tempo necessario a prescrivere, per cui il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, deve ritenersi compiuto sia che si consideri il reato consumato al 2006, sia che lo si consideri consumato alla data del 20 dicembre 2015.
2.6. Con ultimo motivo, si fa richiesta di applicazione dell’art. 131 -bis cod. pen. rilevando come i beni fossero pochi e di scarso valore, il danno esiguo (esclusa già dal primo giudice la aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità) e modesta la condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è aspecifico, generico e meramente reiterativo delle doglianze portate in appello: invero, il motivo non si confronta con la doppia motivazione conforme e si limita a riproporre meramente una diversa lettura del materiale probatorio, che non risulta neppure aderente alle emergenze istruttorie.
In particolare, il ricorrente non si confronta con l’elenco e la compiuta descrizione dei mobili consegnati dalla persona offesa al COGNOME, per come risultante dalla scrittura privata prodotta e riconosciuta dallo stesso imputato (vds. pag. 2 della sentenza di primo grado) e su cui ha riferito conformemente anche la teste COGNOME. Neppure il motivo si confronta, poi, con la puntuale, logica e coerente ricostruzione dei fatti operata nel doppio grado di merito, da cui emerge che il COGNOME consegnò la merce all’imputato , che si era incaricato del restauro, e
successivamente ricevette da costui, anche dopo che aveva trasferito la sua attività altrove, rassicurazioni sull’esecuzione dei lavori , così ottenendo il COGNOME anche una successiva commissione per l’esecuzione di una libreria per cui la persona offesa versò , a più riprese, danaro per un totale di 3.000 euro in contanti (vds. pag. 2 della sentenza di primo grado).
Il motivo risulta vieppiù scollegato dalla motivazione nella parte in cui assume il disinteresse del proprietario per la mobilia, laddove, di contro, le risultanze istruttorie, conformemente illustrate nelle sentenze del doppio grado, rilevano come il COGNOME si fosse interessato ed attivato costantemente per avere informazioni sui lavori di restauro e sulla mobilia tanto che, dopo avere interloquito più volte con l’imputato ed averne ricevuto rassicurazioni, in data 11 settembre 2013 si era recato presso la Guardia di Finanza di Viareggio per presentare un esposto, aveva inviato lettere raccomandate all’indirizzo del COGNOME ed un atto di intimazione ed una diffida per la riconsegna, susseguendosi poi, sino al 2016, telefonate, sms ed incontri personali, tra cui quello avvenuto in data 20 dicembre 2015 in cui l’imputato ancora continuava a dirsi disponibile ad effettuare il restauro dei mobili consegnatigli (vds. pagg. 3-4 sentenza di primo grado).
I giudici del merito, valutando le deduzioni difensive, hanno quindi ritenuto irrilevante, alla luce delle superiori circostanze, anche il fatto che all’epoca della consegna l’imputato f osse aiutante presso il negozio della compagna, poiché a lui erano stati consegnati i mobili ed a lui era stato dato l’incarico di restaurarli , tanto che era stato sempre il COGNOME, negli anni, a dare rassicurazioni alla persona offesa sull’espletamento dell’incarico . Si tratta di ragionamento probatorio esposto con motivazione compiuta, congruente e logica, conforme nei due gradi di giudizio di merito, e aderente alle risultanze probatorie, e come tale non censurabile in questa sede.
I motivi secondo e terzo, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di ordine logico, censurandosi con entrambi il difetto di condizione di procedibilità, sono in parte manifestamente infondati ed in parte aspecifici.
3.1. In particolare , quanto alla sussistenza della aggravante di cui all’art . 61 n. 11 cod. pen., il motivo risulta non consentito nella misura in cui non è stato specificamente devoluto con l’atto di appello e comunque aspecifico nella parte in cui non si confronta con la puntuale e corretta motivazione adottata da entrambi i giudici di merito, meramente riproponendo una diversa lettura del materiale probatorio.
3.2. Quanto al difetto della condizione di procedibilità, poi, si osserva come il primo giudice abbia dato atto della esistenza della querela presentata dal NOME COGNOME (acquisita al fascicolo per il dibattimento in ragione dell’intervenuto decesso della persona offesa) e come, dalla consultazione degli atti, detta querela risulti anche in atti depositata. Inoltre, essendo già stata presentata, non doveva essere riproposta o ratificata in seguito alla entrata in vigore del d.lgs 150/2022.
Anche il quarto motivo non è consentito, in quanto meramente reiterativo delle doglianze portate in appello rispetto ad una questione in fatto, quale la individuazione della interversione del possesso, su cui si registra la doppia conforme motivazione dei giudici di merito, compiuta, logica e congruente ed esente da errori di diritto. In ogni caso, poiché la consumazione del reato è stata individuata non prima dell’incontro del 20 dicembre 2015 e comunque dopo la convocazione dell’imputato da parte delle forze dell’ordine a febbraio 2016 (vds. pag. 7 della sentenza di appello), tenendo conto della ritenuta recidiva, correttamente non è stata rilevata la prescrizione del reato.
Anche il quinto motivo non è consentito: invero, con esso si deduce questione che non è stata previamente devoluta al giudice di appello, posto che nell’atto di appello la c ensura sul punto riguardava la sussistenza della recidiva in ragione della diversa individuazione della data di consumazione del reato propugnata dall’appellante , mentre con il ricorso in cassazione si deduce, per la prima volta, che la recidiva non sarebbe stata in concreto ritenuta dal primo giudice siccome non sarebbe stato operato alcun aumento per effetto di essa sul calcolo della pena.
Ad ogni modo, il motivo risulta vieppiù aspecifico nella misura in cui non si confronta con la motivazione del primo giudice (che ha invece operato l’ aumento in misura di metà della pena base per effetto della recidiva contestata e ritenuta: vds. pag. 8 sentenza di primo grado).
Quanto all’ultimo motivo, esso non è consentito , in quanto non previamente devoluto al giudice del merito (vedasi appello e verbale di udienza cartolare dinnanzi alla Corte di appello, in cui si dà atto essere depositate conclusioni scritte dalla difesa, conclusioni in cui si deduce solo la prescrizione del reato).
Invero, poiché l’art. 131 -bis cod. pen. era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, la questione della sua applicabilità non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità ( Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773 -01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 -01). Infine, nella specie non si deduce una qualche condotta od elemento sopravvenuto che solo potrebbe in ipotesi legittimare la deduzione, per la prima volta, della questione in sede di legittimità ( Sez. 2 – , n. 396 del 17/11/2023, dep. 2024, Maiocchi, Rv. 285726 -01).
Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’a rt. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così stimata in ragione delle cause di inammissibilità del ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME