Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28387 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28387 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2025 del TRIBUNALE di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso di COGNOME NOME (che ha presentato memoria) in ordine al reato ex artt. 110 c.p. 452 terdecies c.p., è inammissibile.
Con l’unico motivo proposto, si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 129 e 649 cod. proc. pen. per violazione del principio di cui al brocardo ne bis in idem.
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tr richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità de pena o della misura di sicurezza;
considerato che, nel caso in esame, lo stesso ricorrente non supera il rilievo del giudice della differenza temporale delle condotte storiche, laddove l’una sarebbe interrotta con la prima sentenza e l’altra, di cui al presente procedimento, è invece contestata dal 2016 come ancora in corso e come tale appare distinta ed ultronea rispetto ai fatti di cui al primo procedimento;
rilevato altresì che i fatti di cui al primo processo ex art. 434 c.p. non si limita come in quello attuale, a descrivere solo una omessa bonifica per mancata efficacia della barriera idraulica e mancata realizzazione di monitoraggio delle acque bensì la più pregnante condotta del cagionare un disastro ambientale con inquinamento del terreno e della falda acquifera, attraverso plurime attività non citate nel presente procedimento, quali lo sversamento di reflui, nel terreno, e nei corpi idrici, l’abbandono di rifiuti, l’omesso intervento per eliminare le perdite derivanti dal predetto abbandono, nonchè l’omessa effettuazione di condotte di bonifica del sito con perpetrazione, anzi, di nuovi abbandoni di rifiuti;
considerato che dunque trattasi anche di fatti sostanzialmente diversi e che si solleva una questione inerente la motivazione.
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 04/07/2025.