Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16495 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16495 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a FUSCE-MAMURRAS (ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 del TRIBUNALE di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 28 marzo 2023 il Tribunale di Ancona, confermando la sentenza emessa dal giudice di pace di Jesi, ha condannato NOME COGNOME alla pena di 3.400 euro di ammenda per il reato di cui all’art 10-bis d.lgs. n. 286/1998 da lui commesso in data 11/07/2020.
Il Tribunale, decidendo nel merito nonostante l’inammissibilità dell’appello, ha respinto tutti i motivi di impugnazione, relativi alla sussistenza del reato e all’omessa applicazione dell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod.pen., ed ha ritenuto non sussistente neppure la causa di esclusione della procedibilità prevista dall’art. 34 d.lgs. n. 274/2000, valutando non particolarmente tenue la lesione al bene giuridico protetto dalla norma, cioè l’interesse dello Stato al controllo e alla regolazione dei flussi migratori.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge penale e la contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non procedibilità di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274/2000.
Il giudice non ha valutato se, alla luce della sua incensuratezza, egli abbia tenuto una condotta di vita diretta ad inserirsi positivamente nella società, meritando così l’applicazione della causa di non procedibilità. Inoltre egli, oltre ad avere in Italia i suoi legami familiari, nelle more ha regolarizzato la propria posizione.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente all’esame del ricorso, deve rilevarsi che la sentenza impugnata è stata indebitamente emessa dal Tribunale di Ancona, che ha giudicato sull’appello proposto dall’imputato.
La sentenza di primo grado, infatti, è stata emessa dal giudice di pace di Jesi, il quale ha condannato l’imputato alla sola pena dell’ammenda, e l’art. 593, comma 3, cod.proc.pen. stabilisce che «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda». Il Tribunale di Ancona, pertanto, avrebbe dovuto rilevare tale circostanza e dichiarare inammissibile l’appello proposto, qualificandolo come ricorso per
cassazione e trasmettendolo a quest’ultima, unico giudice competente a giudicare l’impugnazione proposta contro detta sentenza, stante il principio della ricorribilità in Cassazione contro le sentenze, stabilito dall’art. 111 Cost., e in applicazione dell’art. 568, comma 5, cod.proc.pen.
Pertanto, in conformità al consolidato principio di questa Corte, «va annullata senza rinvio la sentenza del giudice d’appello che si sia erroneamente pronunciato sul gravame contro una sentenza inappellabile, con conseguente necessità di una pronuncia della Corte di cassazione sull’originario gravame, da qualificarsi come ricorso» (Sez. 5, n. 13905 del 08/02/2017, Rv. 269597; conformi, tra le molte, Sez. 5, n. 4016 del 19/09/2000, Rv. 217738; Sez. 3, n. 50305 del 10/11/2023, Rv. 285540)
L’appello originariamente proposto è inammissibile in entrambi i suoi motivi, ed anche il ricorso, avente ad oggetto uno dei motivi già formulato con l’atto di appello, è inammissibile.
2.1. GLYPH Con l’appello, da riqualificare come ricorso, l’imputato chiedeva l’assoluzione sostenendo l’insussistenza della prova del reato contestato e chiedendo una diversa valutazione dei documenti esaminati dal giudice di primo grado.
Si tratta di un motivo di impugnazione non ammesso nel giudizio di legittimità. Infatti la Corte di cassazione, in particolare nella sentenza Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che ‘attaccano’ la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». Esula, quindi, dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (vedi Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).
La motivazione del giudice di primo grado è, sul punto, completa, coerente con i documenti esaminati, non contraddittoria e non manifestamente illogica, ed è pertanto priva dei vizi rilevabili dal giudice di legittimità, vizi che peraltro n sono stati specificamente indicati nell’atto di impugnazione.
2.2. Il motivo relativo al mancato riconoscimento della causa di non procedibilità di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274/2000, ovvero alla omessa assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod.pen., formulato nell’atto di appello e nel ricorso, è manifestamente infondato per la sua genericità.
Il giudice di pace, nel caso ritenga sussistente la particolare tenuità del fatto, deve applicare la causa di non procedibilità stabilita dall’art. 34 d.lgs. n. 274/2000, trattandosi di una normativa peculiare rispetto all’art. 131-bis cod.pen., e perciò prevalente su questo (cfr. Sez. U., n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587). Nel presente caso, peraltro, la richiesta del riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile a prescindere dalla correttezza della norma indicata come applicabile.
Sia nell’atto di appello, sia nel ricorso, tale richiesta è, infatti, del tu generica. L’impugnante non ha indicato, e tanto meno dimostrato, alcuno specifico motivo che giustifichi una valutazione di particolare tenuità della condotta tenuta. Dalla sentenza di primo grado risulta che egli aveva ricevuto in data 11/05/2019 la notifica del provvedimento, emesso in data 17/04/2019, con cui il AVV_NOTAIO gli comunicava il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno e gli intimava di lasciare il territorio dello Stato nel termine di quindici giorni, mentre egli è stato fermato e controllato in data 11/07/2020: egli si è quindi trattenuto illecitamente in Italia per oltre un anno, violando l’intimazione di rimpatrio ed essendo consapevole di essere privo del permesso di soggiorno e di ogni altro titolo che giustificasse il suo trattenimento. Il mancato riconoscimento della particolare tenuità della sua condotta è ampiamente giustificato, quindi, dalla non esiguità del danno ovvero dalla gravità della lesione all’interesse dello Stato, per la sua lunga durata, e dall’elevato grado di colpevolezza dell’imputato.
Le impugnazioni non si confrontano con le modalità della condotta, come evidenziate dal giudice di pace, ma chiedono il riconoscimento della particolare tenuità del fatto in base alle condizioni personali dell’impugnante, che vengono, però, solo genericamente prospettate, ma non dimostrate, in particolare con le necessarie allegazioni. In entrambi gli atti, infatti, l’impugnante fa riferimento alla propria incensuratezza, al fatto di avere in Italia la propria famiglia, all’ormai avvenuto inserimento positivo in questo contesto sociale, ma tali circostanze, oltre a non essere incidenti né sulla lunga durata della condotta di reato, né sul grado di colpevolezza, non sono state provate con l’allegazione, quanto meno,
della identità dei familiari, dello stile di vita, dello svolgimento di un’atti lavorativa, sebbene irregolare.
Con il ricorso, poi, l’impugnante ha ribadito la richiesta di proscioglimento ai sensi dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000 sostenendo che la condotta da lui tenuta «dal punto di vista penale si presta ad essere valutata di particolare tenuità», senza spiegare le ragioni di tale sua valutazione, e affermando che non vi sono elementi che provino che egli non abbia fino ad oggi «condotto una vita diretta al positivo inserimento anche solo nella comunità regolarmente presente nel territorio», senza considerare che il proscioglimento non è stato negato per una sua asserita pericolosità sociale. Nella parte finale del ricorso, infine, il ricorrent afferma che «oltre al legame familiare dell’imputato in Italia, lo stesso, nelle more, ha regolarizzato la sua posizione»: tali circostanze, come già rilevato, sono del tutto indimostrate, ed il ricorrente non ha neppure indicato come sarebbe composto l’asserito legame familiare, nonché quando e in quale modo egli avrebbe oggi regolarizzato la propria posizione in Italia.
L’impugnante non ha, infine, precisato, in nessuno dei due atti di impugnazione, in quale modo le circostanze da lui affermate inciderebbero sulla valutazione della tenuità del reato commesso: le sue impugnazioni devono, pertanto, essere giudicate assolutamente generiche, e perciò inammissibili.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la sua condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e qualificato l’appello come ricorso lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente