Appello Inammissibile: Quando i Nuovi Motivi Decretano la Fine del Processo
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un appello inammissibile possa derivare dalla tardiva introduzione di motivi di ricorso. Quando la difesa presenta in sede di legittimità argomentazioni mai sollevate in precedenza, la Corte è tenuta a chiudere le porte a un esame nel merito, confermando la decisione impugnata. Analizziamo questo caso per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche di tale principio processuale.
Il Caso: dallo Scippo al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da un reato di furto con strappo (comunemente noto come ‘scippo’), commesso ai danni di un cittadino a cui era stato sottratto il telefono cellulare. L’autore del reato, identificato e processato, veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello a una pena di un anno di reclusione e una multa.
La condanna si basava su un elemento di prova ritenuto fondamentale dai giudici di merito: il riconoscimento dell’imputato da parte della vittima. Tale riconoscimento era stato considerato particolarmente attendibile perché la persona offesa conosceva l’aggressore da tempo, abitando nello stesso quartiere e avendolo visto crescere fin da bambino.
I Motivi del Ricorso e l’appello inammissibile
Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha tentato una nuova strategia. Ha contestato l’utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, sostenendo che fossero inquinate da una testimonianza ‘de relato’, ovvero indiretta. Nello specifico, la vittima aveva riferito in dibattimento informazioni che gli erano state comunicate dagli agenti di polizia, i quali a loro volta le avevano apprese dall’indagato stesso. Secondo la difesa, ciò costituiva una violazione del divieto di testimonianza sulle dichiarazioni rese dall’imputato.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato un vizio fatale: questo specifico motivo non era mai stato sollevato nell’atto di appello. La difesa, nel precedente grado di giudizio, si era limitata a contestare l’attendibilità generica del riconoscimento, senza mai eccepire l’inutilizzabilità della testimonianza per le ragioni poi addotte in Cassazione. Questa novità ha reso l’appello inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione: la Solidità della Prova Diretta
La Corte Suprema ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso basandosi su due pilastri argomentativi.
In primo luogo, ha evidenziato che l’introduzione di un motivo di ricorso per la prima volta in sede di legittimità viola il principio devolutivo dell’impugnazione, secondo cui il giudice superiore può decidere solo sulle questioni già sottoposte al giudice precedente.
In secondo luogo, e in modo dirimente, la Corte ha chiarito che la condanna non si fondava affatto sulla presunta testimonianza ‘de relato’. Al contrario, la decisione dei giudici di merito era solidamente ancorata al riconoscimento diretto e immediato operato dalla vittima. L’attendibilità di tale riconoscimento era, inoltre, corroborata da un altro elemento significativo: subito dopo il fatto, e prima ancora di essere formalmente indagato, l’imputato aveva telefonato al numero di emergenza per autodenunciarsi. Pertanto, la questione sollevata dalla difesa in Cassazione era, oltre che tardiva, del tutto irrilevante ai fini della decisione, che poggiava su altre e più solide basi probatorie.
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di procedere a una ‘rilettura’ dei fatti o a una nuova valutazione delle prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito. La Cassazione interviene solo per vizi di legittimità, non per offrire una valutazione alternativa e più ‘adeguata’ per il ricorrente.
Le Conclusioni: Limiti dell’Impugnazione e Conseguenze dell’Inammissibilità
L’ordinanza conferma che il processo ha regole precise che non possono essere aggirate. I motivi di impugnazione devono essere cristallizzati nei rispettivi atti e non possono essere introdotti a piacimento nei gradi successivi. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito al ricorrente delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di strutturare una strategia difensiva completa fin dai primi gradi di giudizio, poiché le omissioni non possono essere sanate davanti alla Corte di Cassazione.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non sollevato in Appello?
No. L’ordinanza chiarisce che i motivi di ricorso devono essere stati proposti nell’atto di gravame precedente. Introdurre doglianze nuove in Cassazione porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Su cosa si è basata la condanna definitiva dell’imputato?
La condanna si è basata principalmente sul riconoscimento certo e attendibile effettuato dalla persona offesa, la quale conosceva l’imputato da tempo, e su una chiamata di autodenuncia fatta dall’imputato stesso subito dopo il fatto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma definitiva della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17596 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17596 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 25 giugno 2019, con la quale COGNOME NOME è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 309,00 di multa, per il reato di cui all’art. 624 bis cod.’ pen. commesso il 5 ottobre 2015 avvicinandosi in bicicletta a NOME ed impossessandosi del suo telefono cellulare strappandoglielo dalle mani.
Con l’unico motivo di ricorso la difesa lamenta violazione di legge per essere state utilizzate ai fini della decisione le dichiarazioni rese dalla persona offesa che ha riferito: di aver visto l’autore dello scippo in un negozio di parrucchiere un paio di giorni dopo i fatti e di aver chiesto l’intervento delle forze dell’ordine; di aver saput dagli operanti, entrati nel negozio per identificare COGNOMECOGNOME COGNOME il telefono non era più recuperabile. Secondo la difesa, poiché gli operanti avevano riferito alla persona offesa il contenuto di dichiarazioni rese loro dall’indagato, le dichiarazioni del teste non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini della decisione. Così facendo, infatti, sarebbe stato aggirato il divieto previsto dall’art. 92 cod. proc. pen. in base al quale le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.
Rilevato che il motivo non era stato proposto nell’atto di gravame. L’appello era fondato, infatti, sulla ritenuta inattendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa e nel ricorso non sono state formulate doglianze riguardo a questo elemento di prova sul quale si fonda l’affermazione della penale responsabilità. Rilevato che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, la persona offesa ha più volte ribadito di aver riconosciuto nell’imputato l’autore dello scippo nel momento stesso in cui lo subì e di aver potuto operare tale riconoscimento perché abitava nello stesso quartiere di COGNOME e lo incontrava spesso fin da quando era un bambino. Considerato che, secondo i giudici di merito, tale riconoscimento è tanto più attendibile perché, subito dopo i fatti (e prima ancora di essere indagato), COGNOME telefonò al NUMERO_TELEFONO dicendo che voleva autodenunciarsi per aver commesso un reato. Ritenuto, pertanto, che l’affermazione della penale responsabilità non sia fondata sulla testimonianza de relato sulla quale si appunta il motivo di ricorso che – non a caso – non era stata fatta oggetto di doglianze nei motivi di appello. Rilevato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).
Ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
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