Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17998 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17998 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 16/11/1974
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO dì ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale cittadino, con la quale NOME NOME è stato condannato alla pena di anni 1 emesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa per il reato di cui all’art.73, comma V, DPR 309/90.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione censurando la decisione per i seguenti motivi: erronea applicazione dell’art.131 bis cod.pen.; erronea applicazione degli artt. 58 Legge 689/1981 e 2 comma 4 cod.pen.; violazione dell’art.240 cod.pen riguardo la confisca del denaro in sequestro; violazione degli artt.132, 133cod.pen., 73 comma 5 D.P.R. 309/90 e 125 cod.proc.pen. riguardo la misura della pena e i criteri della sua determinazione; illegittimità della revoca della sospensione condizionale della pena inflitta con precedente sentenza per violazione degli artt. 163 e 168 comma 1 cod.proc.pen.
2.1 D difensore del ricorrente ha depositato motivi aggiunti con cui ha ulteriormente illustrato le proposte censure.
I motivi in questione sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazion dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1 Per quanto riguarda il primo motivo i giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, escludendo la causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen. in ragione della gravità del fatto desumibile dalla qualità dello stupefacente e dal dato quantitativo (da cui sono ricavabili 426 dosi singole medie,) tali da soddisfare un gran numero di acquirenti, dalla modalità della condotta illecita di detenzione, sintomatiche di un comprovato assetto organizzativo.
2.2 Quanto al secondo motivo, l’art. 58 della legge 689 del 1981 attribuisce al giudice il potere discrezionale nell’applicazione e nella scelta della pena sostitutiva. Nel caso di specie è stato evidenziato il COGNOME è gravato da un precedente
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penale specifico in relazione al quale erano stati concessi i doppi benefici di legge, per cui la commissione del fatto di cui qui si tratta evidenzia che la precedente
condanna non ha sortito l’effetto deterrente che doveva, ritenendosi perciò l’ina- deguatezza della pena sostitutiva.
3.3 In ordine al terzo motivo, la confisca della significativa somma di danaro
(euro 4.811) è stata ritenuta dalla Corte di appello anche “per sproporzione” ri- spetto alle condizioni economiche dell’imputato, come si desume dal rilievo, con-
tenuto nel paragrafo dedicato alla confisca, che l’imputato “non svolge alcuna sta- bile attività lavorativa e non ha dunque fonti lecite di guadagno” (così a pag.3 della
sentenza impugnata); rispetto alla suddetta qualificazione della tipologia di abla- zione non risultano prospettati motivi di censura.
3.4 In relazione al quarto motivo, la pena inflitta all’imputato si ritiene con- forme ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen., in quanto congrua e adeguata al disva-
lore sociale del fatto non modesto e non minimale, e comunque determinata in misura inferiore alla media edittale.
Si rammenta che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596).
3.5 Per il quinto motivo, è stato correttamente ritenuto che la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa all’imputato con la sentenza relativa al precedente di data 22/05/2020 è dovuta all’aver commesso il delitto in esame nel termine di 5 anni dal passaggio in giudicato della pregressa sentenza di condanna definitiva, ai sensi dell’art.168 cod.pen..
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 aprile 2025
Il Consigliere es grisore
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Il Presidente