Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28356 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna ne ha confermato la condanna per l’illecito amministrativo da reato di cui all’art. 25-bis comma 1 lett. f-bis) d.lgs. 231 del 2001.
Considerato, quanto alle doglianze proposte con il primo motivo, che la ricorrente non contesta il principio per cui è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di uf ai sensi dell’art. 591, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., l’impugnazione presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264311 – 01) e che nel caso di specie l’appello proposto nell’interesse di COGNOME COGNOME e dichiarato inammissibile con il provvedimento impugnato è stato proposto effettivamente dal difensore nominato dall’imputata del reato presupposto dell’illecito contestato all’ente. Ne consegue che il primo motivo è manifestamente infondato, posto che è la stessa ricorrente ad evidenziare come il giudizio d’appello nei confronti della persona fisica imputata sia tuttora in corso e come, pertanto, alcun effetto estensivo dell’impugnazione proposta dalla medesima possa essersi ancora prodotto.
Non è infatti in dubbio che, ai sensi dell’art. 72 d.lgs. n. 231 del 2001, le impugnazioni proposte dall’imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo e dall’ente giovano, rispettivamente, all’ente e all’imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali, ma, come già ricordato da questa Corte, tale regola implica l’estensione all’ente non appellante degli effetti favorevoli derivanti dall’eventua accoglimento dell’appello dell’imputato del reato presupposto (Sez. 4, n. 11688 del 15/12/2020, dep. 2021, Lucarelli, Rv. 280959 – 01). Ed infatti il citato art. 72 ha realizza la mera trasposizione ed adattamento al sistema punitivo degli enti del principio estensivo delle impugnazioni di cui all’art. 587 c.p.p., il quale, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda, per l’appunto, l’estensione all’imputato non impugnante o la cui impugnazione sia inammissibile degli effetti favorevoli derivanti dall’accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato, ma non implica l’estensione da un coimputato all’altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere di esaminarli da parte del giudice (ex multis Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, COGNOME, Rv. 284727 – 05). Né produce effetti al momento della fissazione dell’impugnazione, onde non impone la previa individuazione dei potenziali beneficiari ai fini della loro citazione unitamente diretto impugnante (ex multis Sez. 3, n. 31756 del 21/10/2020, COGNOME, Rv. 280367 – 01). Tanto meno la mera eventualità che, all’esito della decisione dell’impugnazione della persona fisica imputata nel procedimento relativo al reato presupposto, i suoi effetti possano estendersi anche all’ente è in qualche modo in grado di sanare l’inammissibilità
originaria per difetto di legittimazione di quella proposta dall’ente, anche qualora con l stessa fossero proposti identici motivi.
Considerato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato, posto che il provvedimento impugnato è intervenuto successivamente alla scadenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado e dunque non era applicabile il disposto di cui all’art. 106 comma 2 c.p.p., né l’ente poteva essere rimesso nel termine per impugnare non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 175 c.p.p. e ciò a voler prescindere dal fatto quella del difensore nominato dall’imputato del reato presupposto non è la situazione di mera incompatibilità considerata dalla prima delle due disposizioni citate, bensì è una ipotesi di nomina effettuata da colui che era privo del potere di procedervi, traducendosi per l’appunto in una carenza assoluta di legittimazione del difensore incaricato a compiere attività processuale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/7 2024