Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43563 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43563 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia e da NOME COGNOME, nato a Romano di Lombardia il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Brescia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/09/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che: la sentenza impugnata sia annullata con rinvio, con riguardo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione del AVV_NOTAIO generale, convertito in appello; i ricorsi proposti nell’interesse degli imputati siano dichiarati inammissibili; uditi i difensori, AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO, per Armani, e NOME COGNOME, per {
COGNOME.
Con sentenza del 22 settembre 2022, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Brescia del 25 novembre 2021 resa all’esito di giudizio abbreviato – con la quale NOME era stato condannato per i reati di cui agli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, mentre COGNOME era stat condannato per i reati di cui agli artt. 8 e 5 del digs. n. 74 del 2000.
Nel confermare la sentenza di primo grado’ la Corte di appello ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso per cassazione proposto dal AVV_NOTAIO generale avverso la sentenza di primo grado, convertito in appello in presenza di appelli degli imputati.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, censurando la violazione dell’art. 585, comma 2, lettera d), cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte distrettuale ha ritenuto che il ricorso per cassazione del AVV_NOTAIO generale, convertito in appello – riferito alla mancata applicazione di confisca e pene accessorie – fosse tardivo, perché proposto oltre il termine di 45 giorni decorrente dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza, avvenuto il 23 febbraio 2022. Non si sarebbe considerato che il termine per l’impugnazione non decorre dal deposito della sentenza ma, per il AVV_NOTAIO generale, dalla comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza stessa; comunicazione che nel caso di specie è avvenuta il 28 febbraio 2022. Secondo la prospettazione del ricorrente, dunque, l’impugnazione, presentata il 13 aprile 2022, sarebbe tempestiva rispetto al termine di 45 giorni (che sarebbe scaduto il 14 aprile 2022).
La sentenza è stata impugnata anche dal difensore di NOME COGNOME.
3.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta che la Corte territoriale, nel disporre d’ufficio la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con ordinanza del 20 giugno 2022, non ha sentito le parti in contraddittorio, con violazione dell’art. 603, comma 5, cod. proc. pen. Si sostiene che la celebrazione dell’udienza del 20 giugno 2022 nella forma telematica abbia impedito l’interlocuzione con le parti, che mai avevano espresso richieste sul punto e le cui conclusioni non prevedevano la rinnovazione della prova testimoniale.
3.2. In secondo luogo, si censurano il travisamento della prova e il vizio di motivazione, con riferimento alla rinnovazione istruttoria disposta in appello per l’audizione dei funzionari accertatori, in merito alla compatibilità del sito con l’effettivo esercizio dell’attività aziendale dedotta, con riferimento alla RAGIONE_SOCIALE, la quale, nella prospettazione accusatoria, avrebbe emesso fatture
per operazioni inesistenti nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società di RAGIONE_SOCIALE. La difesa sostiene che la rinnovazione istruttoria è stata dovuta all’insufficienza della prova ritenuta in primo grado circa l’inattività della società RAGIONE_SOCIALE, ma non si sarebbe considerato che il funzionario escusso non aveva riferito di aver ispezionato e ricercato il INDIRIZZO, sede della società, avendo esaminato il luogo superficialmente dall’esterno. Né sarebbe probante la circostanza, pur pacificamente accertata, del mancato pagamento delle tasse locali da parte della società.
Il ricorrente contesta, poi, l’affermazione della sentenza secondo cui le società estere che avrebbero prodotto i rifiuti destinati alla società italiana e oggetto delle fatture in contestazione sarebbero prive di mezzi e di sede operativa. Non si sarebbe considerato che: a) Google Maps non è uno strumento affidabile, perché non aggiornato in tempo reale; b) è normale che le società estere abbiano sede legale e sede operativa in luoghi differenti; c) le verifiche effettuate dall’RAGIONE_SOCIALE delle dogane sono del 2017 e, dunque, successive rispetto alle operazioni commerciali oggetto di contestazione, svoltesi nel 2015-2016; cl) le informazioni fornite all’RAGIONE_SOCIALE delle dogane da parte degli omologhi organi stranieri non sono il frutto di una concreta attività di indagine, ma di mere presunzioni legate alla mancata risposta alla convocazione dei legali rappresentanti o a problemi fiscali in loco.
Un ulteriore travisamento probatorio consisterebbe nella valul:azione di quanto riferito da COGNOME, il quale aveva confermato il timbro apposto dalla propria società, essendosi limitato a non riconoscere la veridicità delle lettere di accompagnamento delle merci, non trovandosi fisicamente nel luogo della loro compilazione.
Le conclusioni della sentenza impugnata sarebbero, comunque, in contraddizione con il rilievo in essa contenuto secondo il quale la RAGIONE_SOCIALE, società dell’imputato, era effettivamente operativa e ben strutturata. Mancherebbe, inoltre, un’analisi sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
3.3. In terzo luogo, si denuncia la violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, sul rilievo della mancanza di una autonoma valutazione degli indizi rispetto a quanto dedotto dagli organi accertatori, essendo l’inesistenza delle fatture basata su mere indimostrate presunzioni.
Non si sarebbe considerato che: a) l’inesistenza soggettiva delle fatture è basata sul mero incrocio di dati societari o su presunzioni operate da autorità doganali estere; b) le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle società estere sono contrastanti tra di loro, tanto che alcuni confermano la reale esistenza delle transazioni commerciali; c) l’apparato di indagine è lacunoso, mancando
accertamenti sui trasporti e sulla conformità dei prezzi al valore di mercato. Quanto, in particolare, alla violazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, la difesa rileva che: a) la contestazione è basata solo sulla verifica della banca dati rilevante; b) non risultano indagini specifiche sull’effettività delle operazioni; c) proprietario del locale di esercizio della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE non è stato sentito a sommarie informazioni; d) non risultano ispezioni volte a verificare la struttura aziendale della RAGIONE_SOCIALE; e) l’operatività della RAGIONE_SOCIALE è stata accertata con sentenza irrevocabile dal Tribunale di Brescia, anche con riferimento al fatto che la strada di accesso consente la possibilità di transito di autoarticolati o mezzi pesanti; f) non vi sono accertamenti su eventuali retrocessione di somme.
Si sarebbe dovuta vagliare anche l’esistenza di due sentenze assolutorie pronunciate in altri procedimenti nei confronti degli stessi imputati, sebbene per anni fiscali differenti, oltre alla tardività degli accertamenti, in quanto avvenuti a più di un anno di distanza dalle operazioni commerciali oggetto di contestazione.
A tali rilievi la difesa aggiunge che l’assenza di attività materiale è irrilevante, trattandosi di mere società commerciali e che due dei trasportatori hanno confermato – seppure in altro procedimento – l’effettività dei trasporti effettuati, così da escludere la falsità dei documenti di trasporto. Del tutto neutra sarebbe la circostanza che le transazioni all’estero siano avvenute in contanti; mentre – lo si ribadisce – la sede della RAGIONE_SOCIALE non sarebbe stata oggetto di ispezione.
3.4. In quarto luogo, si lamentano vizi della motivazione e la violazione degli artt. 62-bis, 133 e 163 cod. pen., per la mancata valutazione: dell’atteggiamento collaborativo dell’imputato, il quale ha depositato la documentazione contabile e fiscale che ha agevolato l’accertamento; della sua sostanziale incensuratezza; del comportamento successivo; dell’ampio decorso del tempo senza ulteriore reiterazione delle condotte contestate. Tali elementi avrebbero dovuto essere ritenuti rilevanti ai fini delle circostanze attenuanti generiche, della determinazione della pena, della sospensione condizionale.
Il difensore di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza d’appello.
4.1. In primo luogo, si lamentano vizi della motivazione In relazione alla sussistenza del reato di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, con specifico riferimento all’esistenza di una struttura aziendale effettivamente operativa e idonea a supportare il volume d’affari rilevante, per l’anno 2015.
Il ricorrente afferma di avere provato l’esistenza sia del sito della RAGIONE_SOCIALE, costituito da molti capannoni, sia del contratto di comodato a suo favore, e sostiene che la Corte d’appello avrebbe trascurato la censura difensiva secondo cui la società aveva sede al INDIRIZZO e non al numero INDIRIZZO. Sul
punto, la deposizione del teste COGNOME sarebbe stata travisata, perché lo stesso aveva sostanzialmente affermato di non avere svolto accertamenti approfonditi, in mancanza dell’attrezzatura necessaria e in presenza di “personaggi un po’ particolari”, nonché di avere visto anche depositi di materiale ferroso all’interno di alcuni capannoni. Ad avviso della difesa, la mancanza di un sopralluogo al INDIRIZZO, sede della ditta, risulterebbe dalla relazione di servizio in atti. Inoltre sentenza impugnata non si confronterebbe con le seguenti evidenze: a) l’accertamento sul luogo di esercizio è stato effettuato solamente con un rapido sopralluogo esterno; b) non sono riferite le dimensioni dei capannoni e, dunque, restano sconosciute le relative capacità di stoccaggio di merci; c) il riferimento all’adeguatezza della struttura operativa per il commercio di materiali ferrosi è generico, in mancanza di richiami a regolamenti o protocolli merceologici; d) la merce era comunque trasportata nell’arco di tre mensilità, per poche tonnellate alla volta, immagazzinabili in pochi metri cubi di spazio; e) l’accertamento era stato svolto a una distanza di tempo tale da giustificare il mancato rinvenimento di tracce riconducibili alla ditta, anche perché era venuto meno nel frattempo il contratto di comodato che ne giustificava la presenza sul posto.
Circa quest’ultimo profilo, la difesa sostiene che la Corte d’appello avrebbe travisato la durata del rapporto di comodato, pur in presenza di un contratto valido dal 10 aprile 2014 al 30 dicembre 2016, perché dagli atti risulterebbe che il comodante, a sua volta locatario, aveva cessato la sua operatività; con la conseguenza che anche la società comodataria aveva dovuto abbandonare il sito il 31 dicembre 2015. Sarebbe erronea la motivazione della sentenza nella parte in cui rileva che dal contratto di locazione era esclusa la possibilità per il locatario di concedere in comodato l’immobile senza il consenso della parte locatrice effettivamente non prestato – perché tale contratto vietava solo a sublocazione e non anche il comodato. Quanto alla mancanza di data certa del comodato, non sarebbero stati fatti accertamenti tali da verificare una sua mancata registrazione.
4.2. In secondo luogo, si denunciano vizi della motivazione, in relazione al contenuto di due sentenze di assoluzione definitive del tribunale di Brescia per le medesime condotte aventi ad oggetto l’anno di imposta 2014, nelle quali si era accertata l’effettività delle realtà aziendali e delle operazioni commerciali sottesi alle fatture oggetto di quei procedimenti.
4.2.1. In particolare, in relazione al contenuto della sentenza del Tribunale di Brescia del 19 luglio 2021, la sentenza impugnata risulta: a) errata nella parte in cui qualifica la pronuncia come non passata in giudicato, mentre l’assoluzione dell’imputato è definitiva quanto all’accertamento dell’effettività della realtà aziendale; b) illogica nella parte in cui affermai che tale pronuncia si limiti ad ipotizzare che l’attività della ditta potesse essere comunque compatibile con un
commercio in nero, non considerandosi che l’attività in questione non comporta la presenza di personale o di particolari attrezzature; c) illogica nella parte in cui spiega il meccanismo del versamento e del successivo immediato prelievo con retrocessioni delle quali non vi è prova e non con la semplice necessità di acquisire provvista in contanti per ulteriori acquisti, seppure al nero; d) illogica nella parte in cui la retrocessione delle somme è meramente ipotizzata; e) contraddittoria nella parte in cui afferma che non si riscontra il meccanismo della monetizzazione del corrispettivo pagato, perché i pagamenti risultano non tracciati e vi sono compensazioni tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; f) illogica , quanto al riferimento ad asseriti pagamenti non tracciabili, in presenza di un bonifico effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di un rapporto reciproco e continuativo tra le due ditte.
4.3. Con un terzo motivo di doglianza, si contesta l’erronea applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione alla sussistenza di un obbligo di assolvimento dell’Iva con riferimento alle cessioni interne di rottami di metalli, come regolato dal d.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, comma 5, e 74, commi 7 e 8. La difesa lamenta la mancata considerazione del meccanismo dell’inversione contabile, applicabile a tale tipo di commercio, secondo cui il destinatario di una
cessione di beni o prestazioni di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente o del prestatore.
4.4. In quarto luogo, si denuncia la mancanza di motivazione in relazione al motivo di appello con il quale difensore aveva rilevato la mancanza di motivazione circa la sussistenza dell’effettivo superamento della soglia di punibilità per il reato dell’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 e circa la sussistenza del dolo di evasione. Secondo la difesa, al netto delle fatture emesse e di quelle ricevute nel rapporto fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, residua un importo Iva da versare di soli euro 20.191,67. Si lamenta l’omessa valutazione – da parte della Corte di appello – dell’assenza di atti di accertamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE relativi all’imposta evasa, nonché dell’inesistenza di un effettivo vantaggio fiscale e seguito delle reciproche compensazioni fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
4.5. Con un quinto motivo di ricorso, ci si duole di vizi della motivazione in relazione alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo sufficienti il riferimento della sentenza impugnata alla sistematicità della condotta e ai rilevanti importi sottratti all’erario. E le circostanze attenuanti generiche non potrebbero essere negate in base alla gravità del fatto e alla negativa personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali, trattandosi di elementi già valutati ai fini della determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del AVV_NOTAIO generale è fondato.
In violazione dell’art. 585, comma 2, lettera d), cod. proc. pen., la Corte distrettuale ha ritenuto che il ricorso per cassazione del AVV_NOTAIO generale, convertito in appello – riferito alla mancata applicazione di c:onfisca e pene accessorie – fosse tardivo, perché proposto oltre il termine di 45 giorni decorrente dalla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza, avvenuto il 23 febbraio 2022. La Corte di appello non ha però considerato che il termine per l’impugnazione non decorre dal deposito della sentenza ma, per il AVV_NOTAIO generale, dalla comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza stessa; comunicazione che nel caso di specie è avvenuta il 28 febbraio 2022. Da ciò consegue che l’impugnazione, presentata il 13 aprile 2022, è tempestiva rispetto al richiamato termine di 45 giorni, che sarebbe scaduto il successivo 14 aprile.
Ne deriva, sul punto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME è inammissibile.
2.1. Il primo motivo di doglianza – con cui si lamenta che la Corte territoriale, nel disporre d’ufficio la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, non ha sentito le parti in contraddittorio, con violazione dell’art. 603, comma 5, cod. proc. pen. – è manifestamente infondato.
Il ricorrente non tiene conto del fatto che l’udienza 20 giugno 2022 era “cartolarizzata”, ai sensi dell’art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 e, dunque, si svolgeva previo contraddittorio scritto. L’istruttoria dibattimentale si è effettivamente tenuta in presenza, alla successiva udienza del 22 settembre 2022, in cui le difese non hanno formulato eccezioni sulla rinnovazione, che hanno dunque implicitamente accettato, e hanno proceduto all’esame dibattimentale dei testi. Deve dunque ritenersi implicitamente svolto il giudizio ex art. 603, comma 5, cod. proc. pen., in relazione alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel contraddittorio delle parti. In ogni caso, deve rilevarsi che l’eventuale nullità per violazione del richiamato art. 603, comma 5, è – nel procedimento ai sensi dell’art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2000 – una nullità intermedia (argomento a fortiori da Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, Rv. 283706; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172), che avrebbe dovuto essere eccepita, nel caso in esame, all’udienza del 22 settembre 2022; cosa non avvenuta.
2.2. La seconda censura – riferita alla rinnovazione istruttoria disposta in appello per l’audizione dei funzionari accertatori, in merito alla compatibilità del sito con l’effettivo esercizio dell’attività aziendale della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE NOME è inammissibile.
La difesa si limita ad asserire che la rinnovazione istruttoria è stata dovuta all’insufficienza della prova, ritenuta in primo grado circa l’inattività della società RAGIONE_SOCIALE, ma non considera che dagli accertamenti svolti non è emersa alcuna traccia della società RAGIONE_SOCIALE, la quale non aveva neanche pagato le tasse locali, né al numero civico INDIRIZZO/B né al numero civico 8/D (pagg. 18-19 della sentenza impugnata), anche in mancanza di specifiche deduzioni difensive di segno positivo circa la sua operatività.
Parimenti inammissibili sono le contestazioni – anche esse mosse con il secondo motivo di doglianza – circa la mancanza di mezzi e sede operative delle società estere che avrebbero prodotto i rifiuti destinati alla società italiana e oggetto delle fatture in contestazione. Si tratta della mera riproposizione di rilievi agli accertamenti svolti (ai quali la Corte di merito risponde adeguatamente alle pagg. 21-22 della sentenza impugnata), basati su assunti del tutto controvertibili o formulati in modo puramente ipotetico, quali quelli relativi: alla pretesa inaffidabilità di Google Maps, al fatto che le società estere possono avere sede
legale e sede operativa in luoghi differenti, al tempo dell’accertamento, all’applicazione di presunzioni da parte degli enti accertatori stranieri.
Analoghe considerazioni valgono per il lamentato travisamento probatorio delle dichiarazioni di COGNOME, il quale – secondo il ricorrente – aveva confermato il timbro apposto dalla propria società, essendosi limitato a non riconoscere la veridicità delle lettere di accompagnamento delle merci, non trovandosi fisicamente nel luogo della loro compilazione.
A fronte dei generici rilievi difensivi di tipo strettamente valutativo, diretti circoscrivere arbitrariamente la portata delle dichiarazioni in questione – poi reiterati con il ricorso per cassazione – la sentenza di secondo grado correttamente valorizza il dato incontrovertibile rappresentato dal disconoscimento della veridicità delle lettere di accompagnamento delle merci (pag. 22 della sentenza). Né può essere richiamata in contrario la circostanza che la RAGIONE_SOCIALE, società dell’imputato, fosse effettivamente operativa e ben strutturata, trattandosi di un dato del tutto irrilevante, in presenza di operazioni dotate di rilevanza fiscale la cui illiceità è stata puntualmente provata. Deve infatti affermarsi, in generale, in tema di sussistenza del reato di cui all’art. 2 del cl.lgs. n. 74 del 2000, che l’effettiv esistenza e operatività dell’impresa che si avvale delle fatture non esclude di per sé l’inesistenza delle operazioni oggetto delle fatture stesse, la cui emissione serve normalmente ad avvantaggiare in modo illecito un utilizzatore effettivamente operante.
2.3. Il terzo motivo di doglianza – relativo alla pretesa mancanza di una autonoma valutazione degli indizi rispetto a quanto dedotto dagli organi accertatori – è parimenti inammissibile.
Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, l’inesistenza delle fatture è stata compiutamente provata e non desunta sulla base di presunzioni semplici, come già sopra evidenziato. Nessun contrasto sostanziale vi è fra le dichiarazioni rese dei legali rappresentanti delle società estere, né sono necessari, in presenza di un quadro istruttorio chiaro, particolari accertamenti sul trasporto, sulla conformità dei prezzi al valore di mercato, sull’eventuale retrocessione di somme.
Quanto all’operatività della RAGIONE_SOCIALE, è sufficiente qui richiamare le considerazioni già svolte, da ritenere assorbenti rispetto alla deduzione difensiva secondo cui si sarebbe dovuta vagliare anche l’esistenza di due sentenze assolutorie pronunciate in altri procedimenti nei confronti degli stessi imputati, sebbene per anni fiscali differenti, oltre alla tardività degli accertamenti, avvenuti a più di un anno di distanza dalle operazioni commerciali oggetto di contestazione.
La sentenza impugnata spiega adeguatamente perché gli accertamenti delle sentenze assolutorie richiamate dalla difesa siano irrilevanti. Infatti, essi sono riferiti ad anni di imposta precedenti, nei quali non può essere escluso che la RAGIONE_SOCIALE
fosse effettivamente operativa, mentre, dalle prove raccolte nel presente procedimento, emerge con sufficiente certezza che RAGIONE_SOCIALE non era operativa nell’anno qui rileva.
Inammissibili sono anche i rilievi difensivi, parzialmente ripetitivi di censure già formulate nei precedenti motivi di ricorso, con cui: si asserisce l’irrilevanza della mancanza di attività materiale delle società controparte di quella dell’imputato, trattandosi di mere società commerciali; si afferma che due dei trasportatori hanno confermato – seppure in altro procedimento – l’effettività dei trasporti effettuati, così da escludere la falsità dei documenti di trasporto; si ritiene del tutto neutra sarebbe la circostanza che le transazioni all’estero siano avvenute in contanti; si ribadisce che la sede della RAGIONE_SOCIALE non è stata ispezionata.
È sufficiente osservare, sul punto, che – a fronte di alternative interpretazioni di parte, del tutto sganciate da una sua puntuale analisi del quadro probatorio dalla stessa prospettazione difensiva emerge che la conferma data dai trasportatori riguarda i trasporti effettuati in altro procedimento e non quelli effettuati nel presente procedimento, di cui pacificamente non c’è prova; mentre l’uso del contante è ulteriore elemento indiziario a carico e la circostanza che la sede della RAGIONE_SOCIALE non sia stata ispezionata è irrilevante, in forza di quanto già argomentato sub 2.2.
2.4. Inammissibile è anche la quarta doglianza, con cui si lamentano vizi della motivazione e la violazione degli artt. 62-bis, 133 e 163 cod. pen.
Dalla semplice lettura della sentenza impugnata emerge, infatti, che il trattamento sanzionatorio è stato nel complesso adeguatamente motivato, a fronte di una pena modesta in relazione alla gravità dei fatti; mentre, quanto alle circostanze attenuanti generiche e alla sospensione condizionale, non vi sono elementi positivi di giudizio o elementi da cui desumere che l’imputato non ricadrà nel reato, a fronte di una spiccata capacità a delinquere, espressa dal suo collegamento con più imprese “cartiere” (pag. :23 della sentenza), rispetto alla quale i dati rappresentati dall’incensuratezza, dal comportamento successivo e dal decorso del tempo appaiono recessivi.
Anche il ricorso proposto dal difensore di COGNOME è inammissibile.
3.1. Il primo motivo di doglianza – sostanzialmente riferito alla motivazione circa l’esistenza di una struttura aziendale effettivamente operativa e idonea a supportare il volume d’affari rilevante, per l’anno 2015 – è inammissibile.
Circa la pretesa esistenza e operatività della RAGIONE_SOCIALE, è sufficiente qui richiamare quanto già argomentato sub 2.2., a proposito dell’adeguatezza degli accertamenti effettuati, a fronte di generiche asserzioni difensive di segno contrario.
Il ricorrente aggiunge, sul punto, un profilo di critica relativo al preteso travisamento della durata del rapporto di comodato, pur in presenza di un contratto valido dal 1° aprile 2014 al 30 dicembre 2016. In particolare, si contesta la corretta motivazione della sentenza impugnata secondo cui dagli atti risulta che il comodante, a sua volta locatario, aveva cessato la sua operatività; con la conseguenza che anche la società comodataria aveva dovuto abbandonare il sito il 31 dicembre 2015, a prescindere dalla durata formale del contratto. Rispetto a tale logica conclusione, la difesa non ha prospettato concreti elementi di segno contrario, essendosi limitata anche in questo caso, a ribadire la mancanza di prova della inoperatività della RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Il secondo motivo – con cui si denunciano vizi della motivazione, in relazione al contenuto di due sentenze di assoluzione definitive del tribunale di Brescia per le medesime condotte aventi ad oggetto l’anno di imposta 2014, nelle quali si era accertata l’effettività delle realtà aziendali e delle operazion commerciali sottesi alle fatture oggetto di quei procedimenti – è inammissibile, per le considerazioni già svolte sub 2.3. circa l’impossibilità logica di estendere le considerazioni relative agli anni precedenti anche all’anno 2015, rispetto al quale vi sono convergenti indizi dell’inattività della RAGIONE_SOCIALE.
3.3. La terza doglianza – con cui si contesta l’erronea applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione alla sussistenza di un obbligo di assolvimento dell’Iva, con riferimento alle cessioni interne di rottami di metalli, per la mancata considerazione del meccanismo dell’inversione contabile – è inammissibile.
A prescindere da ogni considerazione circa la sua fondatezza, deve rilevarsi che si tratta di un motivo di diritto non proposto in appello, secondo quanto emerge dalla sintesi riportata nella sentenza impugnata, non contestata sul punto. Trova dunque applicazione il limite di cui al comma 3 dell’art. 606 cod. proc. pen., nel senso dell’inammissibilità in cassazione delle censure di violazione di legge non dedotte con i motivi di appello.
3.4. Il quarto motivo, relativo al superamento della soglia di punibilità e alla sussistenza del dolo di evasione, è inammissibile. La difesa propone un conteggio alternativo, che nega l’evidenza degli accertamenti effettuati, e sostiene l’inesistenza di un effettivo vantaggio fiscale e seguito delle reciproche t, compensazioni fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, proponendo una mera reinterpétazione fattuale puntualmente smentita dagli atti. Del tutto irrilevanti – come già ampiamente osservato – sono le considerazioni relative all’assenza di atti di accertamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE relativi all’imposta evasa, nonché all’inesistenza di un effettivo vantaggio fiscale a seguito delle reciproche compensazioni fra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
3.5. Inammissibile è anche il quinto motivo di ricorso, relativo alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La motivazione fa correttamente riferimento alla gravità dei fatti – per la sistematicità delle condotte e l’entità degli importi sottratti all’erario – a personalità negativa del soggetto, gravato da precedenti, alla mancanza di elementi positivi di giudizio. E, contrariamente a quanto ritenuto della difesa, è pacifico, secondo la giurisprudenza di legittimità, che lo stesso dato, di valenza negativa, possa essere preso in considerazione sia ai fini della determinazione della pena sia ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza che ciò comporti lesione del principio del ne bis in idem (ex multis, Sez. 3, n. 7054 del 13/12/2018, dep. 18/04/2019, Rv. 275904 – 03).
Per tali motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione del AVV_NOTAIO generale, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia.
I ricorsi degli imputati devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. perì., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione del AVV_NOTAIO generale, con trasmissione atti alla Corte di appello di Brescia.
Dichiara inammissibili i ricorsi degli imputati, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/06/2023