Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2033 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2033 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
FILIPPO CASA NOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMENOMENOMEXX
avverso la sentenza del 04/12/2024 della Corte di appello di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
Lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 dicembre 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 3 novembre 2023, con cui il Tribunale di Castrovillari ha condannato
NOMEXXX alla pena di anni nove di reclusione per i delitti, unificati dalla continuazione, di tentato omicidio in danno del fratello NOME (capo A), porto in luogo pubblico di un fucile cal. 12 (capo B), arma clandestina perchŁ non catalogata in Italia, e ricettazione del predetto fucile (capo C), contestati in Corigliano – Rossano l’1 maggio 2018, escluse le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi e riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante ex art. 577, comma 2, cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, articolando cinque motivi, di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo e con il quarto motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’accertamento del dolo omicida e all’omessa derubricazione del fatto ai sensi degli artt. 582 e 585 cod. pen., lamentando il travisamento della prova e la mancata considerazione di elementi che deponevano per l’assenza dell’ animus necandi, enucleabili dalla zona corporea attinta dallo sparo, dall’esplosione di un solo colpo da distanza ravvicinata e con finalità di disarmo, dalle risultanze di intercettazioni – in corso in altro procedimento – nei confronti dell’autore della condotta, dalle sommarie informazioni rese dalla persona offesa.
Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esclusione della legittima difesa putativa, atteso che l’imputato aveva agito in stato d’ira determinato dall’esplosione di colpi in aria da parte del fratello, opponendo una reazione difensiva nel momento in cui l’altro aveva puntato l’arma al suo indirizzo.
Con il terzo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all’omesso riconoscimento dell’attenuante della provocazione, censurando la sentenza per aver ravvisato una sproporzione tra offesa e reazione.
Con il quinto motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello omesso di valutare elementi favorevoli all’imputato, quali la conflittualità familiare in cui Ł maturato il contrasto, la condotta processuale collaborativa, la riconciliazione tra i fratelli, l’assunzione parziale di responsabilità da parte della persona offesa.
Il giudizio di cassazione si Ł svolto a trattazione scritta, non essendo pervenuta richiesta di trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 611, comma 1 -bis , primo periodo, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Va innanzitutto esaminato il secondo motivo, afferente alla configurabilità della scriminante della legittima difesa putativa, il cui positivo riscontro potrebbe elidere l’antigiuridicità della condotta.
Come risulta dalla ricostruzione della vicenda operata nelle sentenze di merito, la mattina del 1 maggio 2018 NOME si recava presso un’abitazione in uso allo stesso e al fratello NOME in INDIRIZZO CoriglianoINDIRIZZORossano per prelevare dei pezzi di ricambio dell’automobile.
Giunto nel sito, iniziava una discussione con il germano per questioni patrimoniali, nel corso della quale, alterato, NOME prelevava dall’autovettura un fucile, esplodendo uno o due colpi in aria, per poi allontanarsi a bordo del proprio veicolo
NOMENOME.
Non appena il fratello andava via, l’odierno imputato saliva a bordo della propria autovettura ponendosi al seguito.
Arrivato a casa, NOME, dopo aver parcheggiato il veicolo nel garage, sentiva dei passi avvicinarsi, notando all’esterno NOME. Per intimorire il fratello, puntava contro questi il fucile che aveva in mano, affermando di non avere paura di lui, ma l’altro, munito anch’egli di fucile, esplodeva un colpo che attingeva la persona offesa alla mano destra, causando la rottura del fucile che impugnava, e alla spalla: come accertato in sede di consulenza balistica, attesa la breve distanza di sparo (entro 2,5 metri), lo sciame di p a l l i n i , a n c o r a r i u n i t i a p a l l a , c a g i o n a v a a l l a v i t t i m a NUMERO_CARTA, impattando di rimbalzo sulla spalla sinistra, ove provocava una ferita cutanea.
Alla stregua della descritta dinamica dei fatti, il motivo di ricorso in ordine alla reclamata scriminante putativa Ł infondato.
La Corte di appello ha dato conto dell’insussistenza dei presupposti per l’operatività dell’esimente, in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui «la volontaria determinazione di una situazione di pericolo che poteva essere evitata allontanandosi senza pregiudizio e disonore osta alla configurabilità della causa di giustificazione, che opera solo quando l’agente Ł costretto a reagire al “pericolo attuale di un’offesa ingiusta”, e non anche quando egli stesso ha dato “ab initio” causa alla specifica situazione pericolosa o l’ha, comunque, affrontata, accettando il rischio di subirne gli effetti» (Sez. 1, n. 21577 del 20/02/2024, COGNOME, Rv. 286440 – 01; nello stesso senso, tra le tante, Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273861 – 01, secondo cui «non Ł invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello
o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione – sia pure erronea – di dover agire per scopo difensivo», ma anche Sez. 1, n. 2654 del 09/11/2011, dep. 2012, Minasi, Rv. 251834 01, secondo cui «la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell’ingiustizia dell’offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa»).
Dalla ricostruzione degli accadimenti esposta nella sentenza impugnata emerge che, dopo aver assunto l’iniziale atteggiamento minaccioso, NOMEsi era allontanato, eliminando quindi, in modo spontaneo, qualunque situazione di pericolo che potesse determinare l’imputato a compiere l’azione delittuosa. A fronte dell’allontanamento del congiunto NUMERO_CARTA, anzichØ porre fine alla contesa, la alimentava, inseguendo l’altro a bordo della propria autovettura e presentandosi presso l’abitazione di questi, munito di fucile, in modo da innescare nuovamente il contrasto.
Le medesime considerazioni inducono a ritenere infondato il terzo motivo di ricorso, in ordine all’omesso riconoscimento dell’attenuante della provocazione.
Nel rimarcare la sproporzione tra offesa e reazione, i giudici del gravame hanno evidenziato come l’imputato non si fosse limitato a una reazione immediata, ma avesse inseguito il fratello sparandogli con un fucile.
L’azione offensiva veniva compiuta dopo che la condotta provocatoria della persona offesa era spontaneamente cessata.
Recandosi armato fino a casa del fratello, NUMERO_CARTA creava una nuova situazione di sfida, che costituiva un’autonoma manifestazione di aggressività: «l’accettare o il portare una sfida per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l’applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppur occasionato da un precedente fatto dell’avversario» (Sez. 5, n. 12045 del 16/12/2020, dep. 2021, Gallace, Rv. 281137 – 03).
Valutazioni diverse vanno fatte in ordine al primo e al quarto motivo di ricorso, concernenti l’accertamento dell’ animus necandi e la qualificazione giuridica della condotta.
La giurisprudenza incentra la distinzione tra il reato di lesione personale e quello di tentato omicidio sul diverso atteggiamento psicologico dell’agente e sulla differente potenzialità dell’azione lesiva, desumibili da una pluralità di dati fattuali, quali la sede corporea attinta, l’idoneità dell’arma impiegata, le modalità dell’atto lesivo (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390 – 01; Sez. 1, n. 51056 del 27/11/2013, COGNOME, Rv. 257881 – 01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257208 – 01).
La sentenza impugnata non risulta coerente con le indicazioni giurisprudenziali, pur richiamate nella pronuncia, nella misura in cui ricollega laconicamente l’affermazione dell’ animus necandi alla potenzialità offensiva dell’arma e all’esplosione del colpo da breve distanza, senza confrontarsi esaustivamente con le censure difensive.
Con l’atto di appello l’imputato ha contestato la dinamica dello sparo descritta nella sentenza di primo grado, che vedeva NOMEXXXesplodere un colpo all’indirizzo del fratello NOME mentre questi imbracciava il fucile, appoggiando l’arma alla spalla sinistra e posizionando la mano destra in prossimità del grilletto.
Sulla scorta della descritta dinamica il Tribunale perveniva alla conclusione che l’imputato, pur attingendo la vittima alla mano, avesse comunque mirato in direzione del tronco e del petto, sedi di organi vitali.
L’assunto Ł stato sottoposto a precisa critica in sede di gravame, avendo l’appellante dedotto che mai in dibattimento la persona offesa aveva riferito di aver imbracciato il fucile,
di averlo avvicinato alla spalla sinistra e di aver poggiato la mano destra sul grilletto.
Nell’invocare la riqualificazione della condotta nella fattispecie di lesioni personali aggravate a cura della Corte di appello, l’imputato ha rimarcato una pluralità di dati tratti dalle emergenze processuali: l’unicità del colpo e la direzione lievemente bassa-alta accertata dalla consulenza balistica; la parte corporea attinta; la circostanza che, intercettato subito dopo l’accaduto nel corso di una conversazione tra presenti con la compagna,
NOMEXXX aveva affermato di aver colpito il fratello alla mano ‘spezzando’ il fucile; le dichiarazioni della persona offesa, la quale in sede di sommarie informazioni asseriva che l’aggressore aveva ‘sparato ad una mano’.
Ai rilievi difensivi la Corte di appello non ha fornito adeguata risposta.
In particolare, non risultano congruamente sviluppate, alla luce delle critiche difensive, che avrebbero reso necessarie argomentazioni piø articolate, le valutazioni riguardanti la dinamica e la direzione dello sparo, avuto riguardo alla sede corporea attinta, nonchØ le posizioni rispettivamente assunte dai contendenti al momento dell’esplosione del colpo, profili rilevanti ai fini dell’accertamento del dolo omicidiario, pur nella forma del dolo alternativo.
In mancanza di una trattazione completa che dimostri l’avvenuto esame e il superamento logico, da parte della Corte di appello, dei prospettati rilievi difensivi, la motivazione della sentenza risulta carente e non persuasiva.
La sentenza dev’essere pertanto annullata limitatamente alla qualificazione come tentato omicidio del fatto di reato al capo A) e al relativo trattamento sanzionatorio, assorbita la doglianza in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sui predetti punti.
Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen deve dichiararsi l’irrevocabilità dell’accertamento sulla sussistenza e sull’attribuibilità all’imputato dei reati ai capi B) e C), non attinti da specifiche censure in ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla qualificazione giuridica del fatto di reato di cui al capo A) come tentato omicidio ed al relativo trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Dichiara irrevocabile la sentenza impugnata in ordine ai reati di cui ai capi B) e C).
Così Ł deciso, 27/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.