Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41630 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41630 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIO Generale presso la Corte di appello di Bari nel procedimento a carico di
COGNOME NOME nato a Bari il DATA_NASCITA
NOME NOME nata a COGNOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Molfetta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata;
lette le conclusioni dei difensori, AVV_NOTAIO COGNOME per NOME COGNOME e NOME COGNOME e AVV_NOTAIO COGNOME per NOME COGNOME, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile e, comunque, di rigettare il ricorso del AVV_NOTAIO generale.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione di condanna di primo grado, ha assolto NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME da tutti i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale loro rispettivamente ascritti ai capi A), B), C) e D).
La medesima Corte ha assolto NOME COGNOME dal delitto di cui al capo B) e ne ha confermato la condanna per quelli di cui ai capi A) e C), esclusa però la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità (art. 219, primo comma, legge fall.), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Il processo ha conosciuto le seguenti scansioni processuali, per quanto qui rileva.
1.1. NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati chiamati a rispondere di reati fallimentari in relazione al fallimento della RAGIONE_SOCIALE dichiarato il 24 settembre 2013.
Ai primi tre sono state addebitate ai capi A) e C) le seguenti condotte nella veste di amministratori della fallita (NOME COGNOME dal 4 aprile 2003 al 25 gennaio 2011, NOME COGNOME dal 25 gennaio 2011 al 18 maggio 2012, NOME COGNOME dal 18 maggio 2012 al 5 giugno 2013):
bancarotta fraudolenta patrimoniale, per la distrazione di tutti i beni ammortizzabili del valore di 160.746,90 euro, delle risorse di cassa pari a 223.827,00 euro, delle merci in rimanenza del valore di 266.307,00 euro e dei crediti pari a 201.506,00 euro (capo A);
-bancarotta fraudolenta documentale per l’omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili (capo A). Così da cagionare alla fallita ‘ un danno patrimoniale di rilevante gravità ‘ ;
bancarotta fraudolenta patrimoniale, per aver distratto risorse finanziarie della società pari a 24.800,00 euro, mediante ‘ la stipula di un contratto fittizio di trasferimento di quote sociali dagli NOME al COGNOME per un importo di euro 100.00,00 pagati con denaro della società e non del cessionario ‘ (capo C).
L’editto accusatorio ascriveva inoltre:
ai fratelli NOME COGNOME e NOME COGNOME, il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione della somma di 20.000,00 euro, realizzata ‘ deliberando in sede di approvazione di bilancio di esercizio 2010, l’attribuzione di un compenso per la carica di amministratore a NOME COGNOME, nonostante la società versasse in una situazione di crisi ormai irreversibile ‘ (capo B);
a NOME COGNOME, NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOMEpadre dei primi due) ─quest’ultimo nella qualità di extraneus quale
legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE ─ , il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione della somma di 10.150,00 euro, realizzata attraverso l’esecuzione in favore di NOME COGNOME, in data 28 marzo 2013, di un bonifico, privo di reale giustificazione, con la causale fittizia ‘in conto insoluti 30 aprile 2012’ (capo D).
1.2. All’esito del giudizio dibattimentale di primo grado, il Tribunale di Trani ha dichiarato: NOME COGNOME colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A), nonché dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale cui ai capi C) e D), esclusa la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità; NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli dei reati loro ascritti ai capi A), B) e C); NOME COGNOME colpevole del reato di cui al capo D).
Ha assolto, invece, NOME COGNOME dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale cui al capo A), NOME COGNOME e NOME COGNOME da quello di cui al capo D), per non aver commesso il fatto.
1.3. La Corte di appello, investita dall’impugnazione degli imputati, ha adottato la decisione in premessa ricordata, pienamente liberatoria nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso l’ indicata pronuncia ricorre il AVV_NOTAIO generale nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, impugnando l’assoluzione per i capi A), C) e D) , non per il capo B).
NOME COGNOME, unico condannato, non ha presentato ricorso.
A sostengo dell’impugnazione i l Pubblico ministero formula tre motivi.
2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla assoluzione di NOME COGNOME e NOME COGNOME dal delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A).
La condotta ascritta agli imputati è consistita in una bancarotta documentale specifica non in una bancarotta documentale generica, come, incorrendo in un travisamento, ha ritenuto la Corte di appello, che, di conseguenza, ha errato nella ricostruzione del l’elemento soggettivo, non indagandolo nella prospettiva giuridicamente corretta.
La sentenza impugnata ha omesso di considerare: il rapporto di parentela intercorrente tra NOME COGNOME, il fratello NOME e il padre NOME; il ruolo di amministratrice di diritto rivestito da NOME COGNOME a far data dalla costituzione della società (4 aprile 2003) sino al 25 gennaio 2011, quando è stata sostituita dal fratello NOME; le dichiarazioni spontanee di quest’ultimo circa il contributo gestorio offerto dalla sorella sintanto che era amministratrice; il ruolo svolto da NOME ter NOME nell’operazione distrattiva di cui al capo C).
Quanto a NOME COGNOME, il AVV_NOTAIO generale evidenzia che lo stesso ha assunto la veste di amministratore il 18 maggio 2012 ‘in piena crisi aziendale’ , si è reso ‘direttamente responsabile’ delle condotte distrattive di cui ai capi C) e D) , si trovava in rapporto di stretta conoscenza con NOME COGNOME, come dimostra la circostanza che i due hanno riportato una condanna per il delitto di truffa commesso in concorso.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine all ‘ assoluzione di NOME COGNOME e NOME COGNOME dai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui ai capi A) e C).
Il Pubblico ministero censura la stringata e incongrua motivazione offerta dalla Corte di appello circa la mancata prova della consapevolezza, in capo agli amministratori di diritto, degli intenti fraudolenti dell’amministratore di fatto , e richiama la mancata valutazione degli elementi, già evocati con il primo motivo, che risultano sintomatici del consapevole apporto da parte dei ricorrenti alle operazioni distrattive.
2.3. Con il terzo lamenta vizio di motivazione in ordine alla assoluzione di NOME COGNOME e NOME COGNOME dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo D).
Si coltivano i medesimi argomenti già illustrati con il primo motivo e si segnala la contraddittorietà di una statuizione che assolve NOME COGNOME per la ritenuta insussistenza del fatto e NOME COGNOME con la formula ‘per non aver commesso i l fatto’.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
I difensori degli imputati hanno depositato memorie con le quali illustrano le ragioni di inammissibilità e infondatezza del ricorso del AVV_NOTAIO generale.
Il difensore di NOME COGNOME rimarca la validità della decisione impugnata sul rilievo che l’affermazione di responsabilità dell’imputato non può riposare esclusivamente sulla assunzione della carica formale di amministratore.
Il difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresenta che la prima imputata era solo amministratrice formale, che la contabilità era stata regolarmente tenuta durante la gestione della stessa, che non le possono essere addebitate distrazioni non temporalmente collocabili nel periodo coperto dalla sua amministrazione.
Quanto a NOME COGNOME, si prende atto della stringatezza della motivazione, ma si evidenzia che la difesa aveva documentalmente provato che il
pagamento oggetto di addebito al capo D) non era privo di causale, ma costituiva ‘un acconto’ di precedenti forniture ‘ tutte insolute ‘.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il ricorso del AVV_NOTAIO generale distrettuale si appunta sulle posizioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione alla assoluzione, deliberata in grado appello, rispetto ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale loro rispettivamente ascritti, all’esito del giudizio di primo grado, ai capi A), C) e D).
La sentenza del Tribunale aveva dichiarato:
NOME COGNOME colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A) -non di quelli di bancarotta fraudolenta patrimoniali contenuti nella medesima imputazione -, nonché dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale cui ai capi C) e D), esclusa la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità;
NOME COGNOME colpevole di tutti i reati a lei ascritti al capo A) bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, nonché per i delitti sub B) e C) – ma non per la bancarotta di cui al capo D);
NOME COGNOME colpevole del reato di cui al capo D).
Ha assolto, invece, NOME COGNOME dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale cui al capo A), NOME COGNOME e NOME COGNOME da quello di cui al capo D), per non aver commesso il fatto.
Sono pertanto definitive le statuizioni di assoluzione in primo grado (nei termini appena ricordati) nonché quella di NOME COGNOME dal delitto di cui al capo B), per insussistenza del fatto.
L’impugnazione del Pubblico ministero coglie nel segno: la decisione impugnata contrasta con pacifici arresti giurisprudenziali, presenta, inoltre, manifeste lacune argomentative e incorre in evidenti contraddizioni logiche.
In via preliminare va osservato che, come risulta dalla sentenza di primo grado, si verte in un caso di bancarotta c.d. predatoria, posto che: è sparita l’intera documentazione contabile, mai entrata nella disponibilità degli organi fallimentari; sono del pari spariti i beni strumentali, la merce, i crediti, le provviste di denaro; sono rimasti, in capo alla fallita, ingenti debiti, pari a quasi 900mila euro.
Le posizioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha ricoperto il ruolo di amministratore unico della fallita dalla data di costituzione della società (22 aprile 2003) fino al 25 gennaio 2011, quando le è subentrato il fratello NOME.
NOME COGNOME è succeduto a NOME COGNOME, conservando il ruolo di amministratore unico dal 18 maggio 2012 al 5 giugno 2013, allorché è stato sostituito da un ulteriore soggetto che ha accompagnato al fallimento la società, da tempo decotta.
4.1. Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
La pronuncia assolutoria a favore dei predetti imputati -amministratori di diritto della società -riposa, in sostanza, sulla considerazione che gli stessi sarebbero stati meri prestanome di NOME COGNOME, reale dominus lungo l’intera vita della società (paragrafo 2.1. sentenza impugnata).
4.1.1. Già questa valutazione, nella sua assolutezza, si presta a critiche, dato che la presenza di un amministratore di fatto non implica automaticamente che l’amministratore di diritto sia un prestanome, essendo la prima figura compatibile anche con un amministratore formale che venga comunque coinvolto nella gestione.
Ma la Corte di appello, appagata dalla individuazione dell’amministratore di fatto, non ha inteso approfondire il tema dei compiti realmente esercitati dagli amministratori di diritto, tema che invece risultava rilevante soprattutto rispetto a NOME COGNOME, amministratore unico sin dalla costituzione della società e rimasta in carica per sette anni consecutivi fino alle prime avvisaglie della crisi.
4.1.2. La sussistenza della condotta oggettiva del delitto di bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica è incontroversa: sono stati sottratti tutti i documenti contabili della società.
Il tema controverso riguarda l’elemento soggettivo.
Secondo la Corte distrettuale la motivazione della sentenza di primo grado avrebbe trascurato di valutare l’emersione di elementi idonei a dimostrare la consapevolezza, in capo a NOME COGNOME e NOME COGNOME, dell’agire dell’amministratore di fatto, sicché non potrebbe addebitarsi a costoro alcuna responsabilità penale che finirebbe per radicarsi in modo automatico sulla carica formale ricoperta (paragrafo 2.2).
Rispetto a NOME COGNOME, il giudice di secondo grado aggiunge che requisito implicito della condotta di bancarotta fraudolenta documentale sarebbe ” la preordinazione del fatto-reato alla procedura concorsuale “, requisito che viene ritenuto nella specie insussistente (paragrafo 2.2.1.).
4.1.1. Va subito confutata, in diritto, tale ultima affermazione.
La Corte di appello ritiene che la condotta delittuosa ” per definirsi davvero fraudolenta deve essere inevitabilmente orientata in previsione di una procedura
concorsuale “; afferma che tale ottica ” consente di circoscrivere nel tempo la tipicità dei comportamenti previsti dalla legge, assumendo rilevanza, in tal modo, quelle sole condotte che sono commesse, se non proprio nell’imminenza, in previsione del fallimento “; assegna alla “prospettiva concorsuale” la natura di requisito indefettibile del reato.
Tale prospettazione ricostruttiva non trova alcun aggancio normativo o giurisprudenziale.
La fattispecie di bancarotta fraudolenta in rassegna c.d. ‘specifica’ richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
La disposizione incriminatrice non prevede alcun elemento “occulto” o “implicito” in merito ad un ipotetico orientamento della condotta verso la procedura concorsuale; va peraltro escluso che nelle fattispecie di cui al primo comma dell’art. 223 legge fall. (a differenza di quelle del secondo comma) il fallimento sia un elemento costitutivo “interno” della fattispecie, che, come tale, debba porsi in rapporto di causalità materiale con la condotta ed essere investito da coscienza e volontà (cfr. per tutte Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME).
4.1.2. Circa gli ulteriori profili in rilievo vanno senza dubbio condivise le coordinate giurisprudenziali che la Corte di appello pone in esordio con riguardo al contenuto del dolo della bancarotta fraudolenta documentale nell’ipotesi in cui il reato sia imputato all’amministratore formale che si rivela essere un mero prestanome.
Invero è pacifico che l’assunzione solo formale della carica gestoria non consenta l’automatica esenzione dell’amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 comma 1 n. 2), 217 comma 2 e 220 legge fall., atteso che questi e non altri è il diretto destinatario ex art. 2392 c.c. dell’obbligo relativo alla regolare tenuta e conservazione dei libri contabili (ex multis Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271754). Da qui il corollario per cui egli, qualora deleghi ad altri in concreto la tenuta della contabilità o comunque consenta che altri assumano di fatto la gestione della società, non è esonerato dal dovere di vigilare sull’operato dei delegati o degli amministratori di fatto e, conseguentemente, dalla responsabilità penale, eventualmente in forza del disposto di cui all’art. 40 comma 2 c.p., se viene meno a tale dovere ( ex multis Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133).
Se non sussiste alcuna automatica esenzione di responsabilità per l’amministratore solo “formale”, nemmeno può, però, altrettanto automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa per le condotte incriminate dalla legge fallimentare sulla base della mera carica ricoperta e dell’integrazione dell’elemento materiale del reato. Ed è questo il senso
dell’orientamento che è venuto consolidandosi nella giurisprudenza di questa Corte per cui è necessaria la dimostrazione, non solo astratta e presunta, ma effettiva e concreta della consapevolezza, per le ipotesi con dolo specifico, di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 257950; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 40487 del 28/05/2018, COGNOME, non massimata; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, NOME, non massimata).
A tal fine non occorre che il prestanome abbia perseguito e condiviso, in una unità di intenti l’amministratore di fatto, lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, ma è necessario che l’amministratore formale , nell’abdicare agli obblighi da cui è gravato , sia consapevole dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada (cfr. Sez. 5, n. 27688 del 14/05/2024, Monteleone, Rv. 286640 -01).
Sul piano della prova, l’assunzione solo formale della carica costituisce un importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per la sussistenza del reato menzionato e, in alcuni casi, avuto riguardo alle concrete circostanze in cui detta assunzione è avvenuta, l’indizio può trasformarsi in prova diretta dell’elemento psicologico tipico. Ma per l’appunto è l’analisi delle circostanze concrete del fatto che possono restituire la prova della componente rappresentativa del dolo ed è dunque compito del giudice evidenziare le specifiche ragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l’amministratore formale sia consapevolmente concorso, anche in forma omissiva, nella realizzazione del reato.
La Corte di appello di Bari tuttavia, pur muovendo da principi corretti, ha totalmente abdicato al proprio compito, poiché, dopo l’esposizione delle massime giurisprudenziali, si è limitata ad affermare che ” tale profilo risulta del tutto trascurato nella motivazione della sentenza di primo grado “; così incorrendo sia in un vizio motivazionale dovuto alla patente assertività della conclusione, sia in un errore di prospettiva, dato che scambia la propria funzione con quella spettante al giudice di legittimità, che, a differenza del giudice di merito, può adottare un provvedimento demolitivo quando ravvisa un vizio motivazionale.
4.1.3. La sentenza impugnata sovverte, inoltre, l’ordine logico delle questioni, poiché prima esclude il dolo concorsuale per la bancarotta fraudolenta
documentale, poi, in modo ancor più apodittico, affronta il nodo della bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Sarebbe stato necessario, invece, verificare, prima, il coinvolgimento degli amministratori di diritto nelle distrazioni per poi occuparsi del dolo della bancarotta fraudolenta documentale, dato che un eventuale contributo alle condotte depauperative è in grado di illuminare il foro interno dell’agente anche rispetto all’atteggiamento soggettivo osservato rispetto alla sparizione delle scritture contabili (cfr. Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi, Rv. 283659 – 01).
In proposito non è superfluo osservare che la Corte di appello non si è neppure preoccupata di stabilire a quale momento risalga la sottrazione della contabilità.
4.2. Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
La motivazione è affidata al paragrafo 2.3. della decisione, che si sostanzia nella citazione del condivisibile principio di diritto per cui l’accettazione del ruolo di prestanome non implica necessariamente la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall’amministratore di fatto.
Il giudice di secondo grado ha totalmente abdicato al compito di appurare le modalità attraverso le quali sono state portate a termine le condotte distrattive, così da poter stabilire, in forza di una concreta base fattuale, il coinvolgimento o meno degli imputati nelle singole operazioni distrattive, magari da loro personalmente compiute; indagine che invece il Tribunale aveva svolto in modo scrupoloso (cfr. pagg. 2-8 sentenza di primo grado).
5. La posizione di NOME COGNOME.
All’esito del giudizio di primo grado, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOMEpadre di NOME NOME NOMENOME erano stati ritenuti colpevoli del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione della somma di 10.150,00 euro, realizzata attraverso l’esecuzione da parte d el primo, all’epoca amministratore unico della fallita, in favore del secondo (chiamato a risponderne in qualità di extraneus quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE), di un bonifico recante con la causale fittizia ‘in conto insoluti 30 aprile 2012’ (capo D).
Il Tribunale ha accertato che tale operazione è stata effettivamente compiuta e che non vi era alcuna giustificazione per il versamento della somma contestata dal conto corrente della fallita in favore di una società riconducibile a NOME COGNOME (cfr. pagg. 8 e 9 sentenza di primo grado).
Rimangono totalmente oscure le ragioni della decisione che hanno condotto la Corte di appello ad assolvere l’indicato imputato (paragrafo 2.4.).
La sentenza impugnata contiene soltanto questo laconico passaggio: ” una volta assolto dall’addebito il COGNOME per quanto detto al punto 2.3., non è
immaginabile alcuna superstite responsabilità di COGNOME NOME quale extraneus nel reato proprio dell’amministratore della società fallita “.
L’affermazione sconta due evidenti cadute logiche.
Anzitutto COGNOME viene assolto per non aver commesso il fatto, il che significa che, secondo la Corte di appello, il fatto sussiste, ma non sarebbe ascrivibile a COGNOME, mentre NOME COGNOME viene assolto con la formula, che contraddice la prima, “perché il fatto non sussiste”.
In secondo luogo la totale assenza di motivazione sulla assoluzione di COGNOME -il quale, secondo quanto ritenuto dal Tribunale (e non confutato dalla Corte di appello), ha realizzato l’operazione distrattiva, effettuando il bonifico incriminato -fa cadere il presupposto dell’assoluzione di NOME COGNOME.
Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente ai capi A), C) e D) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rimangono ferme ovviamente le statuizioni definitive come sopra indicate (cfr. paragrafo 2).
Va chiarito che ad oggi non è maturato il termine prescrizionale massimo.
Occorre considerare che la circostanza aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità era già stata esclusa, per COGNOME, dal Tribunale e poi è stata definitivamente, con portata generale, dalla Corte di appello (cfr. paragrafo 2.6 pag. 5 -punto non impugnato dal P.G.).
Discende che il termine massimo di prescrizione del reato, consumato il 24 settembre 2023, pari ad anni dodici e mesi sei, spirerà il 24 marzo 2026, data alla quale devono aggiungersi 161 giorni di sospensione (49 giorni per rinvio per astensione dei difensori dal 23 ottobre 2019 al 11 dicembre 2019; 112 giorni per rinvio su richiesta della difesa dal 1 dicembre 2023 al 22 marzo 2024) così da pervenire al 1 settembre 2026.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, NOME NOME e COGNOME NOME limitatamente ai capi A), C) e D) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.
Così deciso il 26/11/2025
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