Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9513 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9513 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Pescara il DATA_NASCITA, rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia, avverso la ordinanza del Tribunale di L’Aquila emessa in data 02/10/2025,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME,
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni a firma AVV_NOTAIO datate 03/12/2025,
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 02/10/2025 il Tribunale dell’Aquila, in funzione di giudice d riesame, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse del ricorrente avverso l’ordinanza Tribunale di Pescara del 12/09/2025 di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.
Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell’indagato, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione a sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 275 e 2 bis cod. proc. pen., 13, 27 e 111 Cost. per omessa valutazione dell’istanza difensiva e motivazione apparente; si assume, in particolare, che il tribunale del riesame, con valutazione giuridicamen erronea, avrebbe “omesso qualsiasi analisi differenziale, trattando i domiciliari ‘semplici’ e assistiti da braccialetto elettronico” (p. seconda del ricorso), limitandosi, con motiva apparente, a rigettare l’appello avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, la gravità d condotta e la pregressa violazione della misura degli arresti domiciliari “semplici”, senza motiv in modo specifico sulla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con il pres elettronico di controllo, con violazione anche del principio di gradualità di cui all’art. 275, 3, cod. proc. pen., essendo la misura applicata anche sproporzionata alle condizioni personali dell’imputato, munito di stabile domicilio ed inserito in un percorso terapeutico presso il Se
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.
Il Tribunale del riesame, nel confermare il disposto aggravamento della misura cautelare, ha valutato come non lieve la trasgressione da parte del ricorrente alle prescrizioni concernent divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, rimarcando come condotta fosse finalizzata addirittura a realizzare condotte di rilevanza penale, quali intro clandestinamente in orario notturno nella corte interna di un edificio ed armeggiare presso porta d’ingresso di una abitazione e poi introducendosi in due vetture, asportando oggetti presenti.
2.1. La valutazione del Tribunale del riesame, sorretta da argomentazioni congrue e non apparenti, determinava la revoca obbligatoria della misura già in atto con quella della custod in carcere. La trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal lu esecuzione degli arresti domiciliari, infatti, ove ritenuta non di lieve entità, determina la obbligatoria di tale misura ex art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., seguita dalla sostituzione con quella della custodia in carcere, non dovendo il giudice previamente valutare l’idoneità de arresti domiciliari con modalità elettroniche di controllo (Sez. 6, n. 8630 del 24/01/2024, 286070 – 01). Quanto, infatti, alla mancanza di motivazione in ordine alla sufficienza di ultima misura con il presidio del braccialetto elettronico, va ribadito che in tema di a
domiciliari, la prescrizione del cosiddetto “braccialetto elettronico” non configura un nuovo di misura coercitiva, ma un modo di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, con l conseguenza che il giudice, ove per la pericolosità dell’indagato e le peculiarità del f contestato abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non deve altresì motivare sull’inidoneità degli arresti pur connotati dall’adozione di tale braccialetto (Sez. 15939 del 14/03/2024, dep. 17/04/2024, Rv. 286343; Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016, Rv. 265891). Già in precedenza le Sezioni Unite hanno affermato, in materia di misure cautelari personali, che gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituiscon nuova ed autonoma misura cautelare, configurando il mezzo tecnico previsto dall’art. 275-bis cod. proc. pen. un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, misure cautelari esistenti (Sez. U, 3 n. 20769 del 28/04/2016, COGNOME, Rv. 266652). L’art. 27 bis cod. proc. pen., dunque, non introduce una misura coercitiva ulteriore rispetto a quel elencate negli artt. 281-286 del codice di rito, ma disciplina unicamente una «modalità esecutiva degli arresti domiciliari».
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento l rimessione in libertà dell’indagato, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presi ente