Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2639 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2639 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso;
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio proposta da NOME COGNOME e dichiarava inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del difensore, affidandosi a un unico motivo.
2.1. Con tale motivo, il difensore deduce la violazione dell’art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 125 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione dell’ordinanza.
In particolare, il ricorrente sostiene che la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale gli sia stata negata sulla scorta del rilievo esclusivo dato ai precedenti penali e ai procedimenti penali pendenti, senza considerare gli elementi positivi rappresentati nell’istanza.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato quindi meritevole di una dichiarazione d’inammissibilità.
Il motivo di ricorso non si confronta affatto con il provvedimento gravato, con il quale il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato gli elementi positivi ritenuti sussistenti ai fini della concessione della misura alternativa alla detenzione, con un ragionamento coerente che, però, lo ha portato a ritenere che vi fosse un’insuperabile pericolosità sociale del ricorrente, desunto dalle condanne per detenzione illecita di stupefacenti in esecuzione e dai procedimenti pendenti.
Si è considerato, peraltro, che, terminato un periodo di detenzione in carcere, nella successiva fase di detenzione domiciliare il condannato fqui ricorrenteiè stato successivamente arrestato, poiché trovato in possesso di cocaina, hashish, denaro in contanti e un bilancino di precisione, ritenuta la detenzione non per uso personale, bensì destinata allo spaccio, per cui il Tribunale ha correttamente ritenuto che egli sia ancora inserito nell’ambito del traffico di stupefacenti, con il fondato rischio di riprendere tali contatti.
2.1. Va, infatti, qui ribadito che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato” (in motivazione, la Corte ha chiarito che rilevano, a tal fine, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e
l’eventuale buona prospettiva dir/socializzazione » (Sez. 1, n. 44992 del 17.09.2018, Rv. 273985).
2.2. La motivazione, immune dai vizi rappresentati, ha adeguatamente ritenuto tali fatti impeditivi della concessione della misura alternativa alla detenzione dopo aver considerato i fatti positivi che sono stati ritenuti minusvalenti rispetto all’evidenziato pericolo di recidiva.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 maggio 2023
Il Consigliere estensore
TI Drocidanta