Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39551 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39551 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
NOME COGNOME ZONCU
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 11/06/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta volta ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale, che era stata presentata da NOME COGNOME, detenuto con fine pena fissato al 20/08/2028, in relazione alla pena detentiva di anni sei e mesi tre di reclusione, inflittagli – in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commesso in data 17/11/2022 – dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Locri, con sentenza del 13/09/2023.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, a mezzo del quale denuncia violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, nonchØ difetto di motivazione, in ragione di un travisamento della realtà fattuale, in ordine ai requisiti postulati dalla legge, in vista dell’ammissione alla misura richiesta.
Rappresenta la difesa come il ricorrente sia stato riconosciuto meritevole del beneficio della liberazione anticipata, avendo sempre tenuto un ottimo comportamento all’interno dell’istituto carcerario; tale commendevole condotta Ł attestata anche dalla relazione di sintesi, laddove Ł tratteggiato come il detenuto abbia seguito un percorso di emenda e di rivisitazione critica, rispetto a quanto posto in essere. Il carico pendente preso in considerazione dal Tribunale di sorveglianza – prosegue la difesa – Ł relativo a un fatto risalente a ben undici anni addietro. A tali elementi si deve aggiungere la rappresentata prospettiva lavorativa, che concretizza la possibilità di un introito economico, utile al mantenimento della famiglia e, quindi, ad intraprendere uno stile di vita lontano dal crimine.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il Tribunale di sorveglianza ha svolto un’analisi completa ed esauriente, quanto ai presupposti di ammissibilità alla misura alternativa, illustrando la sussistenza di molteplici
aspetti di segno negativo, atti ad imporre una verifica piø rigorosa, circa la progressione trattamentale e la pericolosità sociale del condannato. La difesa, invece, non si Ł confrontata con l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata, non allegando elementi a sostegno della tesi della correttezza della condotta inframuraria dell’assistito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł da dichiarare inammissibile.
Ai soli fini dell’inquadramento in diritto della dedotta questione, giova premettere che – mediante la misura alternativa al carcere dell’affidamento in prova al servizio sociale l’ordinamento tende a realizzare una modalità di esecuzione della pena in ambiente esterno, da attuare nei confronti di condannati in relazione ai quali – in forza dell’osservazione della personalità, oltre che sulla base di ulteriori acquisizioni ed elementi di valutazione e conoscenza – possa essere formulata una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale, all’esito del periodo di sottoposizione a tale misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).
2.1. Conformemente alla peculiare finalità dell’istituto, la giurisprudenza di legittimità Ł orientata – in modo concorde – a ritenere che, ai fini della concessione di tale misura, non possa essere riconnesso un decisivo rilievo negativo, ad elementi quali la gravità del reato per cui Ł stata riportata la condanna o i precedenti penali annoverati dal soggetto; nemmeno può esigersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia portato definitivamente a compimento il percorso di revisione critica del proprio passato deviante, essendo sufficiente, al contrario, che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato quantomeno avviato (Sez. 1, n. 771 del 6/2/1996, Tron, Rv. 203988 – 01; Sez. 1, 19/11/1995, COGNOME, Rv. 203154 – 01). Si Ł così precisato che, ai fini della formulazione di un positivo giudizio prognostico, la natura e la gravità dei reati per i quali Ł stata irrogata la pena da espiare deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, COGNOME, Rv. 213062 – 01), nonchØ alle pendenze e alle informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, COGNOME, Rv. 207998 – 01), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto; la compiuta ed esauriente valutazione in tal senso non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta dal condannato in tempi successivi e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali, ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale, oltre che della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, COGNOME, Rv. 264602 – 01; Sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, COGNOME, Rv. 244322 – 01; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 8/1/2002, COGNOME, Rv. 220473 01; Sez. 1, n. 6783 del 13/12/1996, COGNOME, Rv. 206776 – 01; Sez. 1, n. 688 del 5/2/1998, COGNOME, Rv. 210389 – 01).
¨ stato anche precisato come – fra gli elementi che, in tale ottica, possono assumere una specifica valenza evocativa – vadano ricompresi l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985 – 01).
2.2. L’affidamento in prova al servizio sociale, inoltre, postulando un contatto diretto fra il servizio sociale e la persona fisica dell’interessato, presuppone indefettibilmente la continua reperibilità del medesimo, sia prima dell’applicazione del beneficio che nel corso della sua esecuzione, atteso che soltanto in presenza di detta condizione può essere valutato il di lui comportamento e, segnatamente, l’osservanza delle prescrizioni concernenti i rapporti con il servizio sociale, oltre che la dimora, la libertà di locomozione, il divieto di certe frequentazioni e, infine, il lavoro da svolgere (Sez. 1, n. 4322 del 24/6/1996, Messina,
Rv. 205695 – 01).
L’irreperibilità del condannato, al momento della decisione in merito alla sua richiesta di misura alternativa alla detenzione, dunque, può legittimamente essere considerata quale circostanza atta a precludere l’accoglimento dell’istanza stessa, nella misura in cui si riveli, in concreto, sintomatica di disinteresse verso la procedura e impedisca – in modo assoluto – la verifica circa la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio invocato (Sez. 1, n. 12411 del 20/12/2000, dep. 2001, Sow, Rv. 218455 – 01).
3. Integrando quanto già sintetizzato in parte narrativa, può dirsi come l’istanza sia stata disattesa, ad opera del Tribunale di sorveglianza, in forza di una variegata congerie di motivi. Oltre alla grave caratura criminale del reato per il quale Ł stata riportata la condanna in esecuzione, si Ł considerato come il ricorrente risulti coinvolto in un procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Catania, per il reato di cui all’art. 628 cod. pen., commesso il 18/02/2014 (per tale fatto – ha sottolinea il Tribunale di sorveglianza – il soggetto ha riportato condanna, in primo grado, alla pena di tre anni di reclusione). Secondo il provvedimento impugnato, si saldano a tali dati oggettivi le informazioni di polizia giudiziaria, che sono di inequivoca significazione; da queste, infatti, emerge come il ricorrente abbia frequentazioni con soggetti pregiudicati e, inoltre, sia stato ripetutamente denunciato per evasione, durante i periodi di sottoposizione a misure restrittive.
Sono stati poi oggetto di negativa considerazione, nell’avversata ordinanza, i plurimi episodi di rilievo disciplinare a carico del ricorrente, dai quali Ł scaturita l’applicazione delle relative sanzioni e che – secondo il convincimento che si Ł formato il Collegio decidente impongono una ulteriore osservazione intramuraria. Il Tribunale di Sorveglianza – al fine di assicurare un effettivo processo di reinserimento sociale e di elidere il rischio di recidiva – ha ritenuto, sostanzialmente, che l’invocata misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale presentasse un contenuto troppo ampio e, dunque, fosse inidonea ad apprestare la necessaria tutela.
4. In definitiva il giudice a quo , nell’esercizio del potere discrezionale di cui Ł titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, COGNOME, Rv. 252921-01), non ha fatto altro che attenersi al principio di gradualità (si veda Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, COGNOME, Rv. 264037 – 01: ‹‹Prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello››; così anche Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 – 01).
L’insieme dei sopra enucleati elementi – ciascuno di indubbia valenza e tra loro perfettamente collimanti – impone infatti, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, di disattendere la richiesta, in ossequio appunto al succitato principio generale della gradualità trattamentale.
4.1. A fronte della struttura motivazionale dell’ordinanza impugnata – che Ł ampia, lineare e priva del pur minimo spunto di contraddittorietà, sia essa logica o infratestuale e che, pertanto, Ł meritevole di rimanere immune da qualsivoglia stigma, nel giudizio di legittimità l’impugnazione risulta improntata, invece, alla pura e semplice contestazione del provvedimento attaccato, del quale auspica una vera e propria rivalutazione. E infatti, la difesa:
si limita impropriamente a sottolineare come il condannato, nel periodo di detenzione, abbia serbato un ottimo comportamento, seguendo un percorso di rivisitazione critica del proprio passato deviante;
evidenzia come il precedente penale annoverato dal ricorrente sia parecchio risalente nel tempo;
sottolinea come il condannato goda di una concreta ed apprezzabile prospettiva lavorativa ed offra serie garanzie di affidabilità, circa la prognosi di vita.
4.2. La censura difensiva Ł allora inammissibile, in quanto palesemente volta alla mera rivisitazione di questioni di merito, adeguatamente affrontate nell’ordinanza impugnata, senza confronto adeguato con le ragioni poste a fondamento dello stesso. ¨ noto, però, come sia inammissibile ogni doglianza che verta su questioni di puro fatto, tese a sottoporre al giudice di legittimità una diversa valutazione delle prove raccolte. Tanto esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., con limiti non aggirabili, ovviamente, mediante il mero richiamo a violazioni normative di cui agli artt. 192, 125 e 546 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04), salvo non emergano omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste e, naturalmente, decisive. Queste ultime, in quanto «manifeste», devono essere tali da apparire di lapalissiana evidenza, per essere la motivazione fondata su congetture implausibili o per avere la stessa trascurato dati di superiore valenza (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).
In estrema ed efficace sintesi, «la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589-02), essendo, per contro, «inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01; così pure Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, NOME, Rv. 262965-01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 25/11/2025