Investimenti agevolati: la consegna del bene è sufficiente, non serve la messa in opera
Quando un’azienda realizza degli investimenti agevolati, qual è il momento esatto in cui l’operazione può considerarsi ‘fatta’ ai fini fiscali? È sufficiente la consegna del bene o è necessaria anche la sua installazione e messa in funzione? A questa domanda cruciale ha risposto la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, chiarendo che per ottenere il beneficio fiscale è determinante il momento in cui il bene entra nella disponibilità dell’acquirente, a prescindere dalla sua successiva operatività.
I Fatti di Causa
Una società operante nel settore delle lavanderie industriali aveva richiesto un’agevolazione fiscale, la cosiddetta ‘Tremonti ter’, per l’acquisto di nuovi macchinari. La normativa prevedeva che l’investimento dovesse essere effettuato entro il 30 giugno 2010. Entro tale data, la società aveva ricevuto le fatture e i beni erano stati formalmente consegnati, sebbene fossero rimasti in un magazzino della venditrice in ‘conto deposito’, per essere spediti e installati solo in un secondo momento.
L’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto parte del beneficio, sostenendo che l’investimento non potesse considerarsi concluso entro la scadenza, poiché i macchinari non erano ancora stati installati e messi in opera presso la sede dell’acquirente. I giudici di merito, nei primi due gradi di giudizio, avevano dato ragione all’Ufficio, ritenendo la consegna parziale e non sufficiente a integrare il requisito normativo.
L’Analisi della Corte sugli investimenti agevolati
La società ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un’errata interpretazione della legge. Il cuore della questione ruotava attorno al significato dell’espressione ‘investimenti […] fatti’ contenuta nell’art. 5 del d.l. n. 78/2009. Secondo la tesi difensiva, l’investimento si perfeziona con la consegna del bene, che ne determina l’ingresso nella sfera di disponibilità dell’acquirente, rendendo irrilevante la data del trasporto fisico e dell’installazione.
La Suprema Corte ha accolto questa interpretazione, giudicando fondato il motivo di ricorso della società. I giudici hanno chiarito che, per stabilire il momento di realizzazione dell’investimento, è necessario fare riferimento ai principi generali del diritto tributario, in particolare all’art. 109 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.P.R. n. 917/1986).
Il Principio di Diritto: Consegna vs. Messa in Opera
La Corte di Cassazione ha enunciato un principio di diritto chiaro e di grande importanza pratica: ‘In tema agevolazione per investimenti in impianti ed apparecchiature di cui all’art. 5, primo comma, d.l n. 78/2009, gli investimenti possono ritenersi “fatti” entro la data del 30 giugno 2010 se per tale momento il bene è entrato nella disponibilità dell’acquirente, a prescindere dal momento in cui il macchinario sia stato messo in opera.’
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che la norma agevolativa utilizza l’espressione generica ‘fatti’, senza richiedere, come accade in altre normative, la ‘messa in opera’ o l”entrata in funzione’ del bene. Questo termine deve essere interpretato alla luce dei principi fiscali sull’imputazione dei costi. L’art. 109 del TUIR stabilisce che i costi per i beni mobili si considerano sostenuti alla data della consegna o della spedizione. Di conseguenza, l’investimento è ‘fatto’ quando l’acquirente acquisisce la disponibilità giuridica e materiale del bene. Il ricevimento della merce e della relativa fattura comporta l’annotazione contabile del debito e la deducibilità del costo. Pertanto, la consegna, anche se avvenuta presso il magazzino del venditore, è l’atto che perfeziona l’investimento ai fini dell’agevolazione fiscale in esame. La tesi dell’Agenzia delle Entrate, che richiedeva l’installazione e l’operatività, è stata quindi respinta in quanto non supportata dal testo normativo.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di merito, che dovrà attenersi al principio stabilito. Questa ordinanza rappresenta un’importante vittoria per il contribuente e offre un criterio interpretativo chiaro per tutte le imprese che beneficiano di investimenti agevolati. La decisione conferma che, salvo diverse ed esplicite previsioni di legge, il momento rilevante per il diritto all’agevolazione è quello della consegna del bene, che ne sancisce il passaggio nella sfera di controllo dell’acquirente, e non quello della sua effettiva messa in funzione.
Per ottenere l’agevolazione fiscale ‘Tremonti ter’, l’investimento in un macchinario deve essere considerato ‘fatto’ al momento della consegna o della sua installazione e messa in opera?
Risposta: Secondo la Corte di Cassazione, l’investimento si considera ‘fatto’ quando il bene entra nella disponibilità dell’acquirente, ovvero al momento della consegna, a prescindere da quando viene successivamente installato o messo in opera.
Quale norma fiscale generale aiuta a definire il momento in cui un investimento è fiscalmente rilevante?
Risposta: La Corte fa riferimento all’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), che per i beni mobili collega la rilevanza fiscale dei costi al momento della consegna o della spedizione del bene.
La semplice consegna del macchinario presso il magazzino del venditore è sufficiente per considerare l’investimento completato ai fini dell’agevolazione?
Risposta: Sì, la sentenza chiarisce che la consegna del bene, anche se avviene presso il magazzino della venditrice, è sufficiente a considerare l’investimento ‘fatto’, poiché da quel momento il bene entra nella sfera di disponibilità dell’acquirente.