Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38681 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38681 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRONTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/05/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Palermo udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza pronunciata il 13.5.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava, tra le altre, le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà presentate da COGNOME NOME, detenuto in espiazione della pena di anni tre, mesi sei e giorni tre di reclusione a seguito del provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica di Catania del 24.9.2024, comprensivo della pena di mesi sei e giorni tre di reclusione per il delitto di abbandono di animali nel fondo altrui, commesso nel 2014 e di anni tre di reclusione per furto in abitazione in concorso commesso nel 2014.
Il Tribunale ha ritenuto che osti all’accoglimento dell’istanza il profilo personologico dell’interessato, contrassegnato da plurimi precedenti, nonché da taluni carichi pendenti, alcuni dei quali anche recenti, nonché la mancata revisione critica degli agiti devianti, deducendone che non sussistono i presupposti per la favorevole valutazione delle istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà.
Avverso detta decisione, l’interessato propone due ricorsi per il tramite dei propri difensori:
il primo, a firma dell’AVV_NOTAIO, pervenuto il 6.6.2025; il secondo, a firma dell’AVV_NOTAIO, pervenuto il 13.6.2025. L’AVV_NOTAIO censura la decisione sulla base del seguente motivo:
Art. 606 c. 1 lett. e) e c) c.p.p. per violazione della norma che disciplina la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.
Il difensore, premesso che dal certificato penale non si evincono precedenti ostativi ex art. 4 bis O.P. e che si tratta, comunque, di condotte risalenti nel tempo (luglio e novembre 2014), osserva che la giurisprudenza ritiene sufficiente il mero avvio del percorso di revisione critica dei propri agiti e che è «vietato ogni automatismo valutativo in malam partem» in quanto contrastante con i principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena, rendendosi, invece, necessario un approfondito esame della personalità del condannato e la perduranza della pericolosità sociale. Lamenta che, nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza abbia assunto la decisione sulla base di circostanze smentite dalla documentazione in atti e abbia omesso di confrontarsi sulla circostanza che le condotte sono risalenti nel tempo, sulla regolare condotta carceraria, sulla continuità dell’attività lavorativa (pastore). Lamenta, inoltre, che la motivazione sia priva di coerenza, completezza e logicità, tanto da risultare meramente apparente.
AVV_NOTAIO denuncia:
Vizio di violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 47 Ordinamento Penitenziario e vizio della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. desumibile dal testo del provvedimento in relazione all’art. 47 legge n. 354 del 1975.
In particolare, con riferimento all’affidamento in prova, osserva che il Tribunale di Sorveglianza si è limitato ad enumerare una serie di elementi, senza esaminarli criticamente alla luce dei criteri ermeneutici imposti dall’art. 47 Ord. Pen., in tal modo incorrendo in violazione di legge e, comunque, adottando una motivazione meramente apparente e contraddittoria rispetto a quanto evincibile dagli atti. La mera enunciazione degli elementi non è stata accompagnata da alcuna valutazione in ordine alla idoneità della misura alternativa ad escludere il rischio di commissione di altri reati e a rieducare il reo. Aggiunge considerazioni finalizzate a ridurre la valenza negativa delle argomentazioni addotte dal Tribunale di Sorveglianza, in particolare valorizzando la risalenza delle condotte criminose, la loro modesta gravità, la limitata rilevanza dei carichi pendenti (trattandosi di fatti in corso di accertamento). Sottolinea che l’Autorità impugnata ha equivocato la relazione di sintesi, nella parte in cui prospetta un programma individualizzato
intramurario, avendo, invece, precisato che tale programma viene formulato per l’ipotesi in cui COGNOME non venga ammesso alla misura alternativa richiesta. Lamenta, infine, che si sia valorizzata la mancata revisione critica degli agiti, nonostante la giurisprudenza di legittimità ritenga sufficiente che il processo di revisione critica sia stato avviato e nonostante COGNOME abbia chiesto di partecipare alle attività trattamentali nelle quali doveva essere inserito a marzo 2025, tacendo anche la circostanza che il Comune di Maniace ha offerto all’istante la possibilità di svolgere lavori di PU.
Vizio di violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 50 Legge n. 354 del 1975 e, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza di motivazione desumibile dal testo del provvedimento in relazione all’art. 50 della Legge n. 354 del 1975.
Con riferimento alla semilibertà, lamenta la mancanza di motivazione, non essendo stato effettuato un esame critico dell’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 50 Ord.Pen, non essendo stati valutati i progressi compiuti nel corso del trattamento, e non essendo stati illustrati i motivi per i quali non si ritiene sussistano le condizioni per il graduale reinserimento sociale del condannato.
Entrambi i difensori concludono chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza.
4. Il Procuratore Generale, richiamata la giurisprudenza relativa al carattere discrezionale del giudizio prognostico, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, osservando che il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni addotte dal Tribunale di Sorveglianza in relazione alla necessità di contemperare esigenze di risocializzazione ed esigenze di prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2.L’affidamento in prova al servizio sociale consiste in una misura non detentiva che si realizza totalmente al di fuori della istituzione carceraria, in uno stato di sostanziale libertà, pur con l’assistenza e il controllo dell’UEPE e delle forze dell’ordine e pur in presenza delle eventuali prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza.
Si deduce dal disposto normativo dell’art. 47 Ord. Pen., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, che le condizioni, alla cui presenza è subordinata la concessione della misura alternativa, sono costituite dal limite di pena detentiva, dalla possibilità di formulare una prognosi positiva in ordine alla possibilità che la misura, anche attraverso le prescrizioni imposte, possa prevenire la commissione di ulteriori reati e dalla possibilità che la misura contribuisca alla rieducazione del condannato.
Le condizioni per la concessione della misura evidenziano che il giudice è chiamato a compiere una valutazione discrezionale, di natura prognostica, che deve svolgersi attraverso il percorso fissato dal legislatore, il quale ha indicato sia gli elementi da prendere in considerazione, ovvero la personalità dell’interessato, sia le fonti delle informazioni, individuate nei risultati dell’osservazioni compiuta in istituto o, in caso di soggetto in stato di libertà, dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.
Nel delineare gli elementi che soccorrono nella valutazione della personalità del condannato, la giurisprudenza di legittimità ha individuato, come ineludibile punto di partenza, la gravità dei reati commessi, l’entità della pena in espiazione, i precedenti penali, le pendenze processuali (Sez. I, n. 1812 del 4.3.1999, Rv 213062), le informazioni di polizia (Sez. 1, n. 1970 dell’11.3.1997, Rv207998). A tali elementi, tuttavia, devono aggiungersi, con pari grado prognostico (Sez. 1, sent. n. 18437 del 5.4.2013, Rv 255850), le valutazioni relative alla condotta carceraria, al percorso rieducativo in corso, alla situazione socio familiare. Si tratta di elementi altrettanto importanti, essendo necessario accertare la presenza di eventuali indici positivi che consentano di formulare, in concreto, una prognosi favorevole sul buon esito della prova e sulla prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, sent. n. 4390 del 20.12.2019, Rv 278174). A tal fine, peraltro, non è richiesta la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che il percorso di revisione critica sia stato almeno avviato (Sez. 1, sent. n. 43863 del 2024), così come non è necessario che vi sia stata una ammissione degli addebiti (Sez. 1, Sent. n. 10586 del 2019), dovendo, invece, guardarsi all’accettazione delle sentenze e della pena inflitta, in quanto ciò che rileva è l’evoluzione della personalità successivamente al reato.
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata ha fondato il proprio convincimento finale sostanzialmente sulla condotta anteatta del condannato, essendosi soffermata sul numero dei precedenti penali, senza, però, operare alcuna valutazione sugli ulteriori elementi ad essi relativi, quali la data di commissione dei reati, la gravità degli stessi, l’entità della pena inflitta, e sulla loro incidenza sulla prognosi di attuale pericolosità e di rischio di recidiva.
Ha fatto riferimento a pendenze recenti e remote concernenti condotte della medesima natura di quelle in esecuzione (introduzione e abbandono di animali su fondo altrui) o, comunque, commesse in occasione dell’attività di pastorizia svolta (sottrazione di animali sottoposti a sequestro e falsa denuncia di smarrimento), ma senza valutare se e in che modo, specie le condotte più risalenti, in ragione della loro data di commissione, incidano sulla valutazione prognostica.
Ha, inoltre, menzionato le informazioni di polizia in ordine al fatto che COGNOME è stato notato in compagnia di persone gravate da precedenti penali o di polizia, senza, tuttavia, argomentare sul perché, in concreto, tali frequentazioni, in ragione della frequenza, delle circostanze, dei luoghi, possano costituire un concreto pericolo di recidiva.
A fronte di tale già parziale valutazione della condotta anteatta, il Tribunale si è limitato ad enunciare la relazione di sintesi trasmessa dalla RAGIONE_SOCIALE nella quale si riferisce che COGNOME mantiene un comportamento corretto ed esente da rilievi disciplinari, aggiungendo, quale contrappeso, che permangono spunti di criticità connessi alla negazione della sua responsabilità in ordine ai fatti per i quali è in espiazione la pena. In questo percorso argomentativo, tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza ha omesso di valutare se, nonostante la negazione degli addebiti che, come già in precedenza osservato, non costituisce, in sé, decisivo elemento di valutazione negativa, il condannato abbia comunque accettato la pena nonché richiesto o accettato il percorso rieducativo e trattamentale proposto; ha omesso di valutare la condizione familiare e sociale per desumerne elementi a favore o contro la formulazione di una prognosi positiva sulla futura astensione da reati; ha omesso di valutare, sotto il profilo dell’incidenza sul processo di recupero sociale, le opportunità lavorative o, in difetto, di lavori di pubblica utilità, in caso di concessione del beneficio. Ha, quindi, omesso di adeguatamente trattare, sia pure per negarne motivatamente la rilevanza, gli aspetti dinamici e in fieri del comportamento dell’interessato, gli eventuali progressi nella duplice prospettiva della rieducazione e della prevenzione, soffermandosi, quasi esclusivamente, sulla condotta anteatta.
Conclusivamente, pertanto, l’ordinanza non ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali alla luce dei quali valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa ed ha omesso di esplicitare il percorso logico argomentativo attraverso il quale è pervenuta a considerare subvalenti gli elementi positivi evincibili dalle fonti compulsate, rispetto a quelli negativi relativi a condotte pregresse.
4. Il Tribunale di Sorveglianza è pervenuto al rigetto dell’istanza di semilibertà all’esito del percorso argomentativo effettuato in relazione all’istituto dell’affidamento in prova.
L’art. 50 comma 4 Ord. pen. àncora la concessione del beneficio ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’ammissione alla semilibertà, «sono richieste due distinte indagini, una concernente i risultati del trattamento individualizzato (…) e l’altra relativa all’esistenza delle condizioni che garantiscono
un graduale reinserimento del condannato nella società, implicanti la presa di coscienza, attraverso l’analisi, delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (sez. 1, n. 843 del 27/02/1993, COGNOME, rv. 193995; sez. 1, n. 84 del 11/01/1994, COGNOME, rv. 196659; sez. 1, n. 4066 del 05/07/1995, P.G. in proc. Ortello , rv. 202414; sez. 1, n. 20005 del 9/4/2014, COGNOME, rv. 259622).» (Sez. 1, sent. n. 49 del 2021), senza che sia necessario il rispetto del principio di gradualità nell’ammissione ai benefici penitenziari.
Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata menziona un programma intramurario predisposto e non ancora avviato, ma omette di enunciare le risultanze emerse dall’istruttoria effettuata tramite l’osservazione intramuraria (comportamento corretto ed esente da rilievi disciplinari, richiesta di partecipazione ad attività trattamentali, contesto sociale e familiare di provenienza, situazione economica e familiare attuale), nonché la possibilità, documentata in atti, di svolgere lavori di pubblica utilità, al fine di argomentare, in positivo o in negativo, circa la rilevanza di detti elementi ai fini della possibilità di prevedere un graduale reinserimento del condannato nella società e circa la valutazione prognostica su una effettiva presa di coscienza degli errori passati.
L’ordinanza impugnata, risultando carente di argomentazioni in ordine ai presupposti applicativi delle misure richieste, deve quindi essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Sorveglianza di Palermo, da condurre nel rispetto dei principi di diritto esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianza di Palermo.
Così è deciso, 21 0/ 25
Il Consiglierr estensore
NOME COGNOME
TTEI
Il residente
NOME E COGNOME
eÓRTE SUPREMA Ol CASSA/ 0NC