Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51403 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51403 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi in Spagna proposta da NOME – condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per plurimi episodi di furto -, che ha prospettato di risiedere e lavorare come operaio agricolo in quello Stato.
Il Tribunale ha preso atto che, all’esito dell’udienza, non è stato possibile accertare la regolare presenza di NOME in Spagna, la disponibilità di un domicilio stabile, idoneo e verificato per la fruizione di una misura alternativa, la titolarità di un contratto di lavoro in corso di validità, e ciò a causa di atteggiamento non completamente autentico assunto nei confronti dell’UEPE dall’interessato e che induce a dubitare della sua piena affidabilità. Non solo non è stato possibile accertare la regolare e stabile presenza di NOME in Spagna, ma sono stati raccolti elementi che inducono a dubitare dell’affidabilità dell’interessato e della sua effettiva volontà di collaborare in maniera trasparente per il bon esisto della misura.
Il Tribunale ha rilevato l’inutilità di un rinvio della decisione ad alt udienza, come richiesto dalla difesa, data la cattiva prova di affidabilità offerta dall’interessato in occasione della indagine UEPE con il deposito di documenti abitativi e lavorativi scaduti, dai quali risultava un domicilio diverso da quell attuale e un contratto di lavoro ormai cessato, confondendo i fatti per i quali ha riportato condanna, minimizzando la sue responsabilità e riferendo di lavorare in Spagna da settembre a marzo, quindi per un periodo di tempo ben più limitato rispetto alla durata della pena da eseguire, senza prospettare alcuna attività risocializzante da svolgere nei momenti di inattività lavorativa.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME, che ha articolato più motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio per mancata assunzione di prova decisiva e difetto di motivazione. All’udienza del 15 marzo 2023 era stata dalla difesa preannunciata la produzione di documenti decisivi. Il Tribunale non ha inteso disporre rinvio dell’udienza e allora la difesa ha inviato per posta elettronica certificata i documenti rilevanti ai fini della prova e del giudizio prognostico. Tal documenti non sono stati presi in adeguata considerazione
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Sono stati depositati, con invio a mezzo pec, i documenti mancanti; in particolare, il contratto di locazione, la registrazione presso il Commissariato locale, la registrazione del contratto di lavoro.
2.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Con il terzo messaggio di pec è stato inviato il nuovo contratto di lavoro registrato, stipulato il 23 marzo 2023, anch’esso dato centrale ai fini della decisione.
2.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione, Le informazioni acquisite meditante il servizio RAGIONE_SOCIALE non hanno rilevanza, perché la verifica è stata eseguita nel momento in cui il ricorrente era già in un altro domicilio. La sola verifica attraverso la banca dati non può essere assunta a prova certa dell’assenza dal territorio spagnolo.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
I primi tre motivi sono infondati. Il Tribunale ha adeguatamente motivato la decisione di non accordare il rinvio richiesto dalla difesa per la produzione di nuovi documenti. Ha sul punto osservato che il richiedente ha dato prova, in occasione dell’indagine avviata dall’UEPE, di scarsa affidabilità a causa del deposito di documenti abitativi e lavorativi scaduti. In particolare, ha esibito un contratto di lavoro scaduto e un certificato di domicilio diverso da quello attuale. Inoltre, ha confuso i fatti per i quali sono state pronunciate le condanne con quelli per i quali ha sofferto un periodo di custodia cautelare, ha minimizzato le sue responsabilità e ha dichiarato di avere un rapporto di lavoro in Spagna per un periodo di circa sei mesi e quindi inferiore a quello della pena in esecuzione, senza indicare alcuna altra attività risocializzante necessaria ad integrare la parziale mancanza di attività lavorativa. Alla luce di questa compiuta argomentazione, il Tribunale ha rilevato la non decisività della produzione documentale integrativa, perché quel che ha fondato la decisione finale è stata la considerazione, discrezionalmente condotta e adeguatamente motivata, del comportamento tenuto dall’interessato, che ha denotato una scarsa collaborazione con l’Autorità.
In ogni caso, il Tribunale ha dato atto che all’udienza la difesa ha fatto pervenire altro contratto di locazione, in luogo di quello scaduto, asseritamente in corso di validità. Da tale contratto, ha però osservato, è emerso un indirizzo differente rispetto a quello precedentemente specificato. Ha quindi sottolineato che all’udienza non è stata indicata, con la necessaria specificità, l’esistenza di un regolare rapporto di lavoro in Spagna.
Sulla base di questi dati di fatto, ed in specie del comportamento tenuto dall’interessato, il giudizio di scarsa affidabilità dell’interessato e quindi la progno sfavorevole in punto di pericolosità sono correttamente giustificati.
Anche il quarto motivo è infondato. Il Tribunale ha dato atto che il Ministero della Giustizia ha assunto informazioni, tramite il servizio RAGIONE_SOCIALE, dalle Autorità di Polizia spagnole ed ha appreso che il ricorrente non risulta conosciuto alle banche dati, non è registrato presso il domicilio comunicato ed è sprovvisto di documenti emessi dalle Autorità spagnole. La pretesa di ricorso, secondo cui questi risultati istruttori non dovrebbero aver rilievo, non ha fondamento alcuno. Essi, invero, avvalorano e rafforzano, con logicità e coerenza, il giudizio reso dal Tribunale ed attestano la compiutezza degli accertamenti condotti in vista della decisione.
Non va infine trascurato che, come evidenziato dal Tribunale, il rigetto della richiesta non è di impedimento all’eventuale riconoscimento della sentenza di condanna nello Stato estero in modo che l’esecuzione della pena possa avvenire secondo quell’ordinamento.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 24 novembre 2023.