Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18923 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che
ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza avanzata da NOME COGNOME, volta alla sospensione dell’esecutività, ai sensi dell’art. 666, comma 7, cod. proc. pen., dell’ordinanza emessa in data 10/10/2023, a mezzo della quale era stata disattesa l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali dallo stato di libertà, in relazione alla pena inflitta – per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, commesso nell’anno 2017 – con sentenza della Corte di appello di Roma del 29/03/2018 (passata in giudicato il 08/03/2019) e per la quale residua una pena eseguibile pari ad anni tre, mesi otto e giorni diciannove di reclusione. La richiesta di sospensione dell’esecutività era fondata sulla pendenza in Cassazione del ricorso avverso la suddetta ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 10/10/2023 (la difesa ha allegato il dispositivo di sentenza e il provvedimento di rideterminazione della pena inflitta, ora fissata in anni due e dieci mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa).
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo un motivo unico, mediante il quale viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione dell’art. 47, comma 2-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. Non è stata previamente rivolta alcuna richiesta al servizio penale di esecuzione esterna, invece necessaria allorquando la richiesta provenga da soggetto che si trovi in stato di libertà. L’ordinanza impugnata, in sostanza, è basata esclusivamente sull’esito negativo delle informazioni fornite dalla Polizia di Stato. Non si è adeguatamente considerato il lasso di tempo trascorso, dall’epoca in cui fu commesso il delitto per il quale è intervenuta la condanna e, dunque, non si è valorizzato il definitivo distacco del condanNOME dal crimine. COGNOME, inoltre, dispone di altra regolare residenza e può agevolmente trovare ospitalità sia presso la madre, sia presso l’abitazione dei suoceri. La mancanza dell’assunzione delle suddette informazioni, in definitiva, ha impedito al Tribunale di sorveglianza di avere un quadro completo della situazione lavorativa, oltre che della condotta abituale e pregressa e delle possibili sistemazioni abitative del condanNOME.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, non ha in questi casi un obbligo di acquisire la relazione sull’osservazione della personalità, relativamente al condanNOME libero. Il ricorso, in realtà, non si confronta con la motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza, insistendo sulla buona condotta tenuta dal ricorrente in epoca posteriore alla
condanna in esecuzione, oltre che sulla mancata acquisizione di informazioni, presso l’Ufficio di esecuzione penale esterna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In ordine al tema della mancata acquisizione, da parte del Tribunale di sorveglianza, della relazione dell’Ufficio di esecuzione penale esterna, il Collegio osserva quanto segue. È vero che questa Corte ha affermato – sia pure con specifico riferimento alla relazione sull’osservazione del condanNOME condotta in istituto – che la mancata acquisizione di detto atto impedisce di assumere la decisione reiettiva di una misura alternativa alla detenzione (Sez. 1, n. 10290 del 02/03/2010, Trif, rv. 246519). Tale impostazione si applica, però, nel caso in cui le carenze istruttorie elidano dal procedimento elementi di valutazione e conoscenza imprescindibili, così risultandone pregiudicata la possibilità di formazione coerente e completa del convincimento espresso (Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 261292). Risulta al contrario superflua l’acquisizione della relazione, allorquando si tratti – come accade nella concreta vicenda – di condanNOME in stato di libertà ed il corredo di risultanze documentali acquisite appaia già manifestamente evocativo dell’inidoneità della misura richiesta, rispetto alla personalità del soggetto, che si sia già dimostrato, in forza della documentazione unita all’incarto processuale, attualmente impermeabile rispetto alla possibilità di effettiva e concreta risocializzazione. Sul punto specifico, questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza, chiamato a decidere su un’istanza presentata da un condanNOME in stato di libertà, non ha l’obbligo di effettuare accertamenti ulteriori sulla personalità del richiedente, qualora le risultanze documentali rivelino l’inidoneità della misura richiesta» (Sez. 1, n. 26232 del 07/07/2020, COGNOME, Rv. 279581 – 01; nello stesso senso si era già espressa Sez. 1, n. 8319 del 30/11/2015, dep. 2016, Padovani, Rv. 266209). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Tanto premesso in linea generale, non vi è chi non rilevi come il ricorso non si confronti con il contenuto stesso dell’ordinanza, non riuscendo a contrastare adeguatamente il fatto che la ragione della decisione reiettiva risieda, almeno in parte, sulla riscontrata inidoneità del domicilio indicato dalla parte.
3.1. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha disatteso l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, sulla base di una ampia congerie di ragioni, quali:
/
la presenza di un carico pendente per reati di analoga natura e con condanna, confermata in appello, alla pena di anni quattro, mesi undici e giorni dieci di reclusione;
la carenza di una reale e lecita occupazione lavorativa;
le negative informazioni provenienti dalla Polizia di Sato, che lo indica quale intraneo ad una associazione dedita al narcotraffico.
3.2. Oltre a tali dati, però, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato un dato che ha valenza assorbente, rispetto a ogni profilo ulteriore e che è costituito dalla inidoneità del domicilio indicato dal condanNOME, ai fini dello svolgimento della misura; si tratta, infatti, di un alloggio appartenente all’ATER, illegittimamente occupato. L’ordinanza impugnata, quindi, trae scaturigine dalla rilevata non effettività del domicilio dichiarato, quale situazione di materiale incertezza, atta a impedire l’effettuazione dei necessari accertamenti istruttori, oltre a risultare chiaramente evocativa della mancanza di interesse del richiedente, nei confronti della procedura.
3.3. La decisione negativa sussunta nell’ordinanza impugnata, in ordine alla richiesta di misura alternativa alla detenzione, si allinea peraltro ad un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale la mancanza di una stabile e conosciuta residenza inibisce il necessario supporto ed il costante controllo, ad opera del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali attinenti al condanNOME. L’invocato beneficio, infatti, postula un contatto diretto e continuo, fra la persona fisica dell’interessato ed il servizio sociale al quale – a norma dell’art. 47, nono comma, Ord. pen. – spetta il compito di controllare la condotta del soggetto, nonché di aiutarlo a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale. Risulta del tutto legittimo, pertanto, il rigetto della richies laddove tale decisione sia basata sulla sostanziale irreperibilità della persona condannata, ossia su una mancanza di stabile residenza, in grado di incidere negativamente sulla effettività della misura alternativa invocata (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198; Sez. 1, n. 4023 del 14/10/1992, Rv. 192363).
3.4. In tali casi, in definitiva, ciò che viene in rilievo non è il profilo del necessità di una reperibilità di tipo processuale, da soddisfare mediante l’onere previsto sotto commiNOMEria di inammissibilità – di dichiarare o eleggere domicilio al momento della presentazione della domanda, bensì il diverso tema della reperibilità di tipo sostanziale, dunque della effettività del domicilio. Sotto quest’ultimo aspetto, la non idoneità del domicilio incide profondamente, in punto di possibilità di mantenimento dei contatti del condanNOME con il servizio sociale, oltre che di possibilità di espletamento dei necessari controlli, finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni e della prosecuzione del percorso di
risocializzazione e reinserimento. Non risultando effettuata, nella presen procedura, l’indicazione di un nuovo, reale e verificabile domicilio del condannat la decisione impugnata si appalesa giuridicamente ineccepibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in eu tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibili conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, 08 marzo 2024.