Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18058 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18058 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/6/2023 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29/6/2023, la Corte di appello di Catania, pronunciandosi ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata il 3/11/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Propongono ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo i seguenti motivi:
COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME lamentano che la Corte di appello, nell’accogliere il patto processuale, non avrebbe verificato l’eventuale sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME contestano la misura dell’aumento di pena operato tra gli artt. 74 e 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a titolo di continuazione, ritenendo immotivatamente sproporzionato quello disposto per ciascun episodio di cui alla seconda fattispecie;
COGNOME censura la motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, alla luce della corretta condotta processuale;
COGNOME lamenta la misura della riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche, che non sarebbero state concesse nella massima estensione;
NOME contesta che: a) la Corte di appello avrebbe corretto di propria iniziativa i calcoli contenuti nell’accordo sanzionatorio, indicando la riduzione della pena per effetto delle circostanze attenuanti generiche a 7 anni di reclusione, s t, GLYPH se,4 anziché a 6 anni e 9 mesi di reclusione. Pur invariata la pena finale’ la modifica operata unilateralmente dal Collegio avrebbe dunque comportato un possibile ed ingiusto nocumento per l’imputato, aumentando la porzione di pena relativa all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, ostativo all’eventuale concessione di benefici penitenziari; b) la sentenza non avrebbe motivato quanto alla richiesta di revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, che non avrebbe costituito oggetto di rinuncia ai motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi di COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono manifestamente infondati.
3.1. A norma dell’art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), le parti possono dichiarare di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo. Ai sensi, poi, dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso – senza formalità di procedura – contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen,
3.2 Tanto richiamato, emerge dunque evidente l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dai citati ricorrenti, i quali – in sede di appello – hann rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell’art. 599-bis qui in esame; con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata m questa sede, che, peraltro, invoca in termini del tutto generici la possibile applicazione di una causa di esclusione della punibilità, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., senza neppure indicare quale opererebbe nella vicenda specifica.
I ricorsi di COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili, per le medesime ragioni.
4.1. Gli imputati contestano la misura dell’aumento di pena a titolo di continuazione per le condotte di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ritenuto eccessivo rispetto alla sanzione stabilita per la fattispecie associativa. Ebbene, il Collegio osserva – con riguardo a tutti e tre i ricorrenti – che il trattamen sanzionatorio ha costituito oggetto di accordo processuale, ed è stato recepito in sentenza negli stessi termini che le parti avevano concordato; così da non poterlo contestare, in questa sede, peraltro con argomento di puro merito.
Il ricorso di COGNOME – che contesta la misura della riduzione per le circostanze attenuanti generiche – è inammissibile ancora per le ragioni già esaminate.
5.1. Il ricorrente ha concordato la pena con il Pubblico ministero, prevedendone, tra l’altro, una certa riduzione ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen.; proprio tale misura è stata poi recepita dal Giudice di appello, così da non poter costituire motivo di impugnazione in questa sede.
Negli stessi termini, e con uguale argomento, questa Corte dichiara poi inammissibile il ricorso di COGNOME, che censura la motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, alla luce della corretta condotta processuale.
Tutti i ricorsi che precedono, dunque, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Il ricorso di COGNOME, invece, è parzialmente fondato.
8.1. Con il primo motivo, si contesta che la Corte di appello avrebbe autonomamente modificato i termini del concordato, nel senso di disporre – sulla pena base di 10 anni di reclusione – una riduzione per le circostanze attenuanti generiche pari a 3 anni, così da pervenire (in quel tratto di calcolo) alla pena di 7 anni di reclusione anziché, come pattuito dalle parti, a quella di 6 anni e 9 mesi di reclusione.
8.2. Questa modifica non può essere sanzionata. In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato – in tema di patteggiamento, ma con argomento valido anche per il concordato in appello, ravvisandosi una eadem ratto – che anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (tra le molte, Sez. 5, n. 18304 del 23/1/2019, Rosettani, Rv. 275915). Esattamente come nel caso di specie. In secondo luogo, si osserva che la Corte di appello ha provveduto a rettificare quella parte di calcolo per renderla “coerente” con il passaggio successivo proposto dal COGNOME in sede di concordato, che prevedeva un aumento a titolo di continuazione per i capi B) e C) pari a 2 anni di reclusione, così pervenendo alla pena di 9 anni di reclusione (infine ridotta per il rito abbreviato a 6 anni di reclusione); diversamente, nell’ottica del ricorso, l’aumento – per giungere alla misura di 9 anni – avrebbe dovuto essere pari a 2 anni e 3 mesi di reclusione.
La prima censura, pertanto, è manifestamente infondata.
8.3. Il ricorso, per contro, risulta fondato sul secondo motivo, che lamenta la mancanza di motivazione con riguardo alla revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, la cui censura di appello non sarebbe stata rinunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Il Collegio osserva, infatti, che la rinunc concerneva i soli “motivi di appello di cui al punto n. 1, previo riconoscimento delle attenuanti generiche” e con rideterminazione della pena (di cui ai punti nn. 2 e 3),
non anche la censura con la quale si chiedeva l’esclusione della misura di sicurezza della libertà vigilata, oggetto del punto n. 4.
8.4. Ebbene, a questo riguardo la sentenza impugnata non contiene alcun argomento; la stessa decisione, pertanto deve essere annullata con rinvio, nei confronti del NOME, limitatamente all’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, con dichiarazione di inammissibilità nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla statuizione relativa alla libertà vigilata, con rinvio pe nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024
Il Co g iere estensore
GLYPH Il Presidente