Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8161 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8161 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LACCO AMENO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/07/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto la conversione del ricorso in opposizione e la trasmissione alla Corte di appello di Napoli
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli – nella veste di giudice dell’esecuzione – ha revocato, a norma dell’art. 673 cod. proc. pen., la sentenza emessa a carico di NOME COGNOME in data 11/04/2008 dalla medesima Corte (pronuncia passata in giudicato in data 03/12/2009), per il reato di cui all’art. 323 cod. pen., adottando la formula di rito ‘perchØ il fatto non Ł piø previsto dalla legge come reato’.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME – con atto a firma dell’AVV_NOTAIO – deducendo violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen, in relazione agli artt. 2, 335bis e 240 cod. pen, nonchØ con riferimento alla legge 09 agosto 2024 n. 114, lamentando che la Corte territoriale, pur avendo disposto la revoca della sentenza di condanna, abbia omesso di provvedere in ordine alla già disposta confisca. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la riqualificazione del ricorso in opposizione e, consequenzialmente, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł da dichiarare inammissibile.
Non Ł possibile – come chiesto in requisitoria – procedere alla riqualificazione del ricorso in opposizione, a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti alla Corte territoriale.
Questo Collegio condivide la regola ermeneutica fissata da Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di revoca della sentenza o del decreto penale di condanna irrevocabili per i reati depenalizzati dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione Ł data solo la facoltà di proporre opposizione, anche nel caso in cui questi abbia irritualmente deciso nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. anzichØ “de plano” ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod.
proc. pen., sicchØ come tale deve essere riqualificato l’eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del “favor impugnationis”, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente››. Tale principio di diritto, però, attiene esclusivamente ai reati depenalizzati dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha stabilito – esclusivamente in relazione a queste ultime fattispecie, espulse dall’area del penalmente rilevante – una apposita norma, che esplica una funzione derogatoria rispetto alla regola generale; la fattispecie incriminatrice ex art. 323 cod. pen., invece, Ł stata abrogata dall’art. 1 comma 1 lett. b) legge 09 agosto 2024, n. 114, per cui non può sottostare alla particolare disciplina sopra delineata.
Tema diverso Ł quello inerente al fatto che – secondo quanto prospettato dalla difesa – la revoca della sentenza di condanna, nella sua interezza, possa aver comportato, quale effetto immediato e diretto, anche la revoca della statuizione di confisca adottata unitamente
ad essa; in ordine a tale profilo, l’avversata decisione Ł restata del tutto silente. La via maestra, quindi, sarebbe stata quella di procedere con una richiesta di revoca della confisca e – solo a fronte di un eventuale provvedimento di diniego, da parte del giudice dell’esecuzione – impugnare in sede di legittimità tale decisione reiettiva.L’impugnazione, nei termini in cui Ł stata attualmente proposta, deve invece essere ritenuta inammissibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma – che si stima equo fissare in euro tremila – in favore della Cassa delle ammende (non si ravvisano elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 22/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME