Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33254 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33254 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29620-2022 proposto da:
CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE PUGLIA, rappresentato e difeso dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COGNOME, in proprio e nella già ricoperta veste di legale rappresentante della fallita società RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo procuratore speciale per atto del 12/12/2017 RAGIONE_SOCIALE a sua volta rappresentata da RAGIONE_SOCIALE per atto del 9/5/2019, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
FALLIMENTO DI COGNOME NOME & C. E DI COGNOME NOME E COGNOME NOME;
– intimati avverso il DECRETO DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI BARI, depositato in data 1/12/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 17/5/2024; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.1. La Corte d ‘ appello di Bari, con decreto del 1°.12.2022, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto, ai sensi degli artt. 26 e 121 l.fall., dal Consorzio RAGIONE_SOCIALE 6 Ruvo di Puglia avverso il decreto con il quale il Tribunale di Trani aveva rigettato l ‘ opposizione proposta dal reclamante contro l’omologazione del concordato fallimentare della COGNOME RAGIONE_SOCIALE nonché dei soci NOME COGNOME e NOME COGNOME, come approvato dai creditori alle condizioni previste nella proposta definitiva presentata in data 19/1/2022 da NOME COGNOME in proprio e nella già ricoperta veste di legale rappresentante della fallita.
1.2. La corte distrettuale ha ritenuto fondata l ‘ eccezione pregiudiziale (ri)proposta da NOME COGNOME in via di reclamo incidentale condizionato, peraltro rilevabile d ‘ ufficio, di difetto di legittimazione del reclamante all ‘ impugnazione, rilevando che il Consorzio non aveva espresso un valido voto contrario alla proposta di concordato omologata (presentata il 21.1.2022) , perché il suo difensore, che aveva sottoscritto l’atto
di dissenso, non era munito di procura ad hoc , ma di una procura conferita per la diversa proposta del 28.12.2021; ha aggiunto che l’opposizione, lungi dall’essere diretta a denunciare l’abuso dello strumento concordatario, come asserito dal reclamante, era volta unicamente contestare la convenienza del concordato, non sindacabile in quanto la proposta, che non prevedeva la suddivisione dei creditori in classi, era stata approvata a larghissima maggioranza.
1.3. Il Consorzio RAGIONE_SOCIALE Ruvo di Puglia, con ricorso notificato il 16/12/2022, ha chiesto, per sei motivi, la cassazione del decreto pronunciato dalla corte d ‘ appello.
1.4. Hanno resistito, con distinti controricorsi, NOME COGNOME nell ‘ indicata qualità, e la Banca Popolare Di Bari RAGIONE_SOCIALE che hanno entrambi richiesto la condanna del ricorrente al pagamento della ‘ sanzione risarcitoria ‘ prevista dall ‘ art. 96, comma 3°, c.p.c.,.
1.5. Il Fallimento è rimasto intimato.
1.6. Il pubblico ministero, con requisitoria scritta depositata il 17/1/2024, ha concluso per il rigetto del ricorso.
1.7. Il Consorzio ricorrente e la Popolare di Bari RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo il ricorrente, lamentando la violazione dell’ art. 343 c.p.c., deduce che la corte del merito ha erroneamente accolto l’eccezione proposta da COGNOME in via di reclamo incidentale condizionato, perché questi, per far accertare la dedotta invalidità del voto contrario, avrebbe dovuto proporre ‘ reclamo incidentale ‘ , in difetto del quale sul punto, non rilevato dal primo giudice, si sarebbe formato ‘ giudicato endo-procedimentale ‘ .
2.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il Consorzio, denunciando la falsa applicazione degli artt. 128129 l.fall., c ontesta l’accertamento della corte del merito in ordine all’invalidità del dissenso manifestato. Assume che la delega conferita al proprio procuratore per esprimere voto contrario alla proposta del 28.12.2022 doveva ritenersi valida anche per l’espressione del dissenso sulla proposta successiva, e sostiene che il giudice del reclamo l’ha erroneamente equiparato a un creditore aderente alla proposta, posto che il consenso, con la conseguente preclusione a proporre reclamo, può essere presunto solo nell ‘ ipotesi tassativa della mancata manifestazione di dissenso. Deduce inoltre che l ‘ art. 129 l.fall., non prevede che il voto sulla proposta di concordato debba essere espresso personalmente dal creditore, né prevede che il voto da questi espresso a mezzo del proprio procuratore o di un suo delegato sia nullo, essendo per contro sufficiente, al fine di vincere la presunzione d ‘ acquiescenza di cui all’art. 128 l. fall. , che il creditore che non intende acconsentire alla proposta faccia pervenire al curatore, entro il termine assegnatogli, una dichiarazione di dissenso oggettivamente ed inequivocamente a sé riferibile.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, a norma dell ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 24 Cost., 115 e 354 c.p.c., censurando il decreto impugnato per avere la corte d ‘ appello completamente omesso di pronunciare sul primo motivo del reclamo principale, ritenendolo illegittimamente assorbito dall ‘ accoglimento del reclamo incidentale proposto da NOME COGNOME.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando, a norma dell ‘ art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli art. 112 e 115 c.p.c. e dell ‘ art. 125 l.fall., censura il decreto impugnato per
difetto di motivazione, o motivazione apparente, in ordine alla statuizione di insussistenza dell ‘ abuso dello strumento concordatario da parte del proponente.
2.5. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono inammissibili, con assorbimento del terzo e del quarto.
2.6. Il ricorrente, in effetti, non si confronta realmente con il decreto impugnato , col quale la corte d’appello, con statuizioni rimaste del tutto incensurate, ha correttamente ritenuto:
innanzitutto, che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato fallimentare (salvo, naturalmente, il giudicato interno formatosi sul punto, nella specie, tuttavia, insussistente, avendo il proponente, tanto nel giudizio d’opposizione, quanto in sede di reclamo, ribadito che ‘ l’opponente ‘ non era ‘ legittimato a proporre l’opposizione all’omologazione del concordato fallimentare ‘ ) dev ‘ essere verificata d’ufficio dal giudice (e, dunque, a prescindere dalla formulazione da parte del proponente di una specifica censura al riguardo): ciò che, del resto, emerge inequivocamente dal disposto dell’ art. 129 l.fall., il quale, riservando la legittimazione a proporre l ‘ opposizione (e, quindi, in caso di soccombenza, la legittimazione a proporre reclamo ai sensi dell ‘ art. 131 l.fall.) ai soli ‘creditori dissenzienti’ (Cass. n. 9405 del 2022), (oltre che a chiunque, diverso dal creditore consenziente, abbia interesse contrario all ‘ omologazione del concordato), impone dapprima al tribunale (e poi, in sede di reclamo, alla corte d ‘ appello) di accertare d’ufficio la regolarità della procedura e l’esito della votazione e, dunque, l ‘ effettiva esistenza di una formale e tempestiva dichiarazione di voto contrario alla proposta da parte del creditore che ha proposto opposizione e poi reclamo (e cioè
di un interesse contrario, giuridicamente rilevante, all ‘ omologazione della proposta rispetto alla prosecuzione del fallimento: cfr. Cass. n. 22045 del 2016, in motiv.);
b) in secondo luogo, che il dissenso espresso dal Consorzio opponente in data 15/2/2002 era invalido perché dichiarato dal suo difensore sulla base di un delega del consiglio di amministrazione ‘ espressamente conferita per la proposta concordataria del 28/12/2021 e non già per quella, poi opposta, omologata e reclamata, del 21/01/2022, recettiva della integrazione alla proposta originaria ‘ ; sicché, a fronte di tale ‘ invalida manifestazione di dissenso ‘ in quanto ‘ proposto da soggetto che dichiarò di agire in forza di mandato conferito per il dissenso espresso contro un ‘ altra proposta … ‘, doveva escludersi che l ‘ opponente avesse fatto pervenire il suo voto contrario nel termine assegnatogli, come gli imponeva l ‘ art. 128, comma 2°, l.fall.. La decisione, implicante un accertamento in fatto in ordine all’interpretazione del contenuto della procura, è peraltro conforme al principio già affermato da questa Corte, sia pur con riferimento al concordato preventivo, secondo cui l ‘ ‘ unica condizione necessaria per la validit à̀ dell ‘ espressione del voto è che la stessa corrisponda alle eventuali modifiche della proposta di concordato nel frattempo intervenute, onde assicurare una esatta sovrapponibilità della volont à̀ negoziale delle parti al momento della proposta e dell ‘ accettazione o del dissenso, di modo che va esclusa la validit à̀ del suffragio manifestato prima dell ‘apporto di modifiche … al contenuto della proposta apprezzata dal medesimo creditore votante ‘ ed ‘ in tal caso il voto, non correlandosi con la proposta da ultimo presentata, non ha efficacia ai fini dell ‘ adesione alla medesima … affinch é̀ proposta e risposta, in termini di accettazione o rifiuto, si riferiscano a un contenuto coincidente ‘ : in definitiva, il
voto è valido solo in caso di ‘ esatta corrispondenza con la proposta definitiva presentata dal debitore ‘ e solo a tale condizione, ove negativo, dev ‘ essere tenuto in considerazione al fine di individuare nel creditore che lo ha manifestato un soggetto dissenziente (Cass. n. 3860 del 2019).
2.7. Con il quinto e il sesto motivo, che denunciano, rispettivamente, la violazione dell ‘ art. 105 c.p.c. e dell’art. 96 c.p.c., il ricorrente lamenta che la corte d ‘ appello non abbia rilevato l ‘ inammissibilità dell ‘ intervento volontario adesivo spiegato dalla Popolare di Bari NPLS RAGIONE_SOCIALE e l’abbia in conseguenza condannato al pagamento delle spese in favore della banca.
2.8. I motivi, da esaminare congiuntamente, devono essere respinti.
2.9. Il ricorrente, infatti, non ha in alcun modo spiegato perché la Popolare di Bari RAGIONE_SOCIALE, creditrice della Luigi COGNOME RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti il concordato fallimentare era certamente destinato ad avere effetto, non fosse legittimata a spiegare intervento nel giudizio di reclamo, nonostante il chiaro disposto dell’art. 131 , comma 9°, l.fall., che prevede espressamente la facoltà di intervento, in sede di reclamo, di chiunque vi abbia interesse; ne consegue la piena correttezza della condanna del Consorzio soccombente alla rifusione delle spese del reclamo in favore dell’interveniente vittoriosa.
2.10. Anche le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3°, c.p.c.
La Corte dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17,
della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio , che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15% in favore di ciascuno dei controricorrenti.
Dà atto, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima