Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2133 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2133 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37686/2019 R.G. proposto da : COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CPBPQL62S07F839Q)
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO NAPOLI, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
– controricorrente e ricorrente in via incidentale-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2563/2019 depositata il 10/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Napoli l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio di INDIRIZZO per il pagamento di prestazioni professionali rese in qualità di amministratore del condominio.
Il Condominio di INDIRIZZO propose opposizione, eccependo la nullità del decreto per erronea identificazione dell’ingiunto e, conseguentemente, la sua carenza di legittimazione passiva; nel merito, chiese il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per mala gestio. dell’amministratore
Il Tribunale di Napoli rigettò l’opposizione.
Il Condominio propose appello e reiterò l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, per non avere il ricorrente dimostrato che il fabbricato D avesse un’identità giuridica diversa rispetto al comprensorio di INDIRIZZO
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 10.5.2019, accolse l’appello del Condominio di INDIRIZZO e, per l’effetto rigettò la domanda proposta da NOME COGNOME.
La Corte distrettuale rilevò l’erroneità della decisione del Tribunale perché, una volta rigettata l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo, non aveva esaminato le domande subordinate proposte dall’opposto in via riconvenzionale; la corte distrettuale osservò che, dal momento che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio ordinario in cui l’opposto deve fornire l’onere della prova della sua pretesa, il giudice dell’opposizione doveva pronunciarsi sulla domanda dell’opposto e non solo sulla validità del decreto opposto.
Quanto al difetto di legittimazione passiva del Condominio di INDIRIZZO, la Corte d’appello osservò che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti del ‘Condominio sito in Napoli alla INDIRIZZO ed era privo del numero civico , sicchè sussisteva incertezza sul destinatario in quanto in INDIRIZZO vi erano diversi Condomini, tra cui INDIRIZZO, il fabbricato D di INDIRIZZO ed il Condominio Generale di INDIRIZZO; detti Condomini avevano diversi codici fiscali ed erano soggetti di diritto autonomi, mentre il Palma, nella richiesta di decreto ingiuntivo, non aveva indicato il codice fiscale, creando ulteriore incertezza sul destinatario. Sulla base di tale incertezza nell’individuazione del destinatario della pretesa, il decreto ingiuntivo era nullo per difetto della vocatio in ius , ai sensi dell’art. 163 c.p.c., né il Condominio, in sede di opposizione, aveva sanato il vizio della vocatio in ius, avendo eccepito la sua carenza di legittimazione passiva.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di tre motivi.
Il Condominio del Fabbricato D di INDIRIZZO ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve essere, in primo luogo, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Condominio per non avere NOME COGNOME proposto appello incidentale avverso la decisione del Giudice di Pace,
che si era limitato a dichiarare la nullità del decreto senza esaminare il merito della causa e la domanda riconvenzionale del Condominio.
Osserva il collegio che NOME COGNOME era vittorioso in primo grado e, poiché l’appello del Condominio verteva sulla carenza di legittimazione passiva del Condominio, era sufficiente riproporre le proprie difese, ai sensi dell’art.346 c.p.c.
Come affermato da questa Corte, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite), ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle “eccezioni” contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione (Cass. sez. 3, 01/12/2023, n.33649; Cass. sez. 2, 28/08/2017, n.20451).
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 633 c.p.c. e 645 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello si sarebbe limitata a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per difetto della vocatio in ius in contrasto con il principio secondo cui l’opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che non è limitato alla verifica dei requisiti di ammissibilità e validità del decreto ma ha ad oggetto la fondatezza della domanda e, quindi anche la legittimazione passiva dell’opponente. La Corte avrebbe errato nel dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per assenza di elementi idonei ad identificare il soggetto passivo destinatario dell’ingiunzione,
considerando che il Condominio di INDIRIZZO si era costituito e difeso nel merito, formulando domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti dell’amministratore. La Corte d’appello, pur avendo affermato che il giudizio di opposizione non costituisce una mera impugnazione del decreto ma introduce un normale giudizio di cognizione, si sarebbe discostata da tali principi, limitandosi a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, senza esaminare il profilo della carenza di legittimazione passiva.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.132 c.p.c. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di pagamento proposta da NOME COGNOME con il ricorso per decreto ingiuntivo, reiterata nel giudizio di opposizione ed anche in grado di appello.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di documenti decisivi per il giudizio ai fini della prova della legittimazione passiva del Condominio, consistenti in alcuna fatture emesse dal ricorrente NOME COGNOME nei confronti del Condominio di INDIRIZZO, con l’indicazione della partita IVA corrispondente al Condominio, nei confronti del quale era stato ingiunto il pagamento, di una missiva che l’Avv. COGNOME aveva inviato al ricorrente in qualità di amministratore del Condominio di INDIRIZZO fabbricato D, dei verbali di consegna dei rendiconti dell’amministratore e dei verbali di consegna sottoscritti dal ricorrente, nei quali era indicato il codice fiscale del Condominio ingiunto. L’esame di tali documenti sarebbero decisivi per dimostrare la legittimazione del Condominio di INDIRIZZO, al quale era stato notificato il ricorso per decreto ingiuntivo.
Il primo e il terzo motivo, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono fondati.
La Corte d’appello ha, nell’ incipit della motivazione, richiamato i consolidati principi che governano il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all’atto dell’emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all’uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte ( ex multis Cass. sez. VI, 09/11/2021, n. 32792).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l’opponente assume la posizione di attore e l’opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l’opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, che si collocano nell’ambito delle eccezioni (Cass . sez. I, 22/04/2003, n. 6421).
Nel caso di specie, l’eccezione di carenza di legittimazione passiva si fondava sul rilievo che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti del ‘Condominio sito in Napoli alla INDIRIZZO privo del numero civico, poiché in INDIRIZZO vi erano diversi Condomini, tra cui INDIRIZZO, il fabbricato D di INDIRIZZO ed il Condominio Generale di INDIRIZZO; l’opponente aveva, inoltre, eccepito che nel ricorso per decreto ingiuntivo non era indicato il codice fiscale, sicchè vi era una situazione di incertezza nell’identificazione del destinatario.
La Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto che vi fosse un difetto della vocatio in ius , nonostante la rituale costituzione del Condominio
di INDIRIZZO, che si era difeso nel merito ed aveva chiesto, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni per mala gestio dell’amministratore.
Nonostante la corretta premessa in diritto sulla natura del giudizio di opposizione, che richiede una pronuncia sul merito anche in presenza di vizi del decreto, la Corte d’appello si è limitata a dichiarare il difetto della vocatio in ius per incertezza del destinatario, senza esaminare il merito dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Invero, il difetto della vocatio in ius , per essere incerta l’identificazione del convenuto, è sanata dalla sua costituzione e, in presenza di eccezione del Condominio di difetto di legittimazione passiva, l’indagine deva incentrarsi sulla fondatezza dell’eccezione.
In caso di eccezione sull’erronea identificazione dell’ingiunto, era, pertanto, onere del giudice svolgere gli opportuni accertamenti per verificare la fondatezza dell’eccezione di legittimazione passiva.
La Corte d’appello ha osservato che il decreto ingiuntivo era stato emesso nei confronti del ‘Condominio sito in Napoli alla INDIRIZZO privo del numero civico, rilevando che in INDIRIZZO vi erano diversi condomini – tra cui INDIRIZZO, il fabbricato D di INDIRIZZO ed il Condominio Generale di INDIRIZZO -che avevano diversi codici fiscali ed erano soggetti di diritto autonomi.
Nonostante il ricorrente, nella richiesta di decreto ingiuntivo, non avesse indicato il codice fiscale, creando un’incertezza sul destinatario, NOME COGNOME con la comparsa di costituzione, doveva fornire la prova della legittimazione passiva dell’opponente.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha omesso di esaminare una serie di documenti decisivi per il giudizio, a mezzo dei quali poteva pervenire all’accertamento della sussistenza o meno della legittimazione passiva del Condominio di INDIRIZZO
Tali documenti, indicati in ricorso con riferimento alla loro localizzazione nei gradi di merito, consistevano in alcuna fatture emesse dal ricorrente NOME COGNOME nei confronti del Condominio di INDIRIZZO , fabbricato D, con l’indicazione della partita IVA corrispondente al Condominio cui era stato ingiunto il pagamento, in una missiva che l’Avv. COGNOME aveva inviato al ricorrente in qualità di amministratore del Condominio di INDIRIZZO, fabbricato D, e nei verbali di consegna dei rendiconti dell’amministratore, nei quali era rinvenibile il codice fiscale del condominio.
Si tratta di documenti decisivi ai fini della legittimazione del Condominio di INDIRIZZO al quale era stato notificato il ricorso per decreto ingiuntivo, di cui la Corte d’appello ha omesso l’esame, dichiarando erroneamente la nullità del decreto per difetto per indeterminatezza del soggetto ingiunto.
Il primo e terzo motivo di ricorso devono, pertanto, essere accolti.
Deve essere dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, con il quale si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di inadempimento proposta dal Condominio nei confronti di NOME COGNOME dovendo la Corte d’appello accertare in primo luogo la legittimazione passiva del Condominio.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli , in diversa composizione, che esaminerà preliminarmente il profilo della legittimazione passiva dell’ingiunto alla luce delle considerazioni sopra svolte, oltre a regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e il ricorso incidentale condizionato;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione