Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3915 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1   Num. 3915  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 13/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35609/2018 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL)
-controricorrente-
avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  D’APPELLO  di  RAGIONE_SOCIALE  n. 1072/2017 depositata il 06/11/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Con atto pubblico del 08.05.1998, redatto dal AVV_NOTAIO, il RAGIONE_SOCIALE trasferiva alla RAGIONE_SOCIALE, al fine della realizzazione di un opificio industriale, un lotto di terreno, espropriato dal Comune di Battipaglia in favore del RAGIONE_SOCIALE e a danno della RAGIONE_SOCIALE, sito nella zona industriale del Comune di Battipaglia, individuato catastalmente al foglio 7, particelle 1792, 1794 e 1797, per il prezzo di £ 136.990.224, pari alle indennità di esproprio come erogate dal RAGIONE_SOCIALE. La RAGIONE_SOCIALE, in qualità di proprietaria del terreno espropriato dal Comune di Battipaglia, proponeva opposizione alla stima davanti alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, la quale, con sentenza n. 386/1999, condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore della COGNOME della somma di £ 367.721.150, oltre interessi legali ed interessi anatocistici, a titolo di supplemento di indennità di espropriazione. In data 17 settembre 2003, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, su ricorso del RAGIONE_SOCIALE, emetteva, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in virtù di espressa clausola contrattuale contenuta nell’atto redatto dal AVV_NOTAIO, il decreto ingiuntivo n. 883/2003, per un importo pari ad € 258.228,00, per il recupero delle somme di cui alla citata sentenza n. 386/99. La RAGIONE_SOCIALE, con atto di citazione notificato in data 30.10.2003, proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 883/2003 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, chiedendo dichiararsi infondata la domanda di pagamento del supplemento del prezzo dovuto per il trasferimento del fondo e nulla la clausola di garanzia in forza della quale era stata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la pretesa dal RAGIONE_SOCIALE, nonché in via riconvenzionale chiedendo il risarcimento dei danni subiti (in particolare per: i rilevanti costi di
progettazione,  intestazione  dei  beni,  impossibilità  di  edificare  lo stabilimento e di conseguenza di dare corso all’attività con oggettiva limitazione della possibilità di guadagno- pag. 5 controricorso).
2.Con sentenza n. 965/2011 del 20.04.2011, pubblicata in data 9.05.2011, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rilevato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda riconvenzionale della parte opponente, accoglieva parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo n. 883/2003, condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE della minor somma di € 194.779,62, essendo pari a detto importo la richiesta del supplemento di prezzo pretesa dal RAGIONE_SOCIALE, mentre solo per errore materiale l’Ufficio giudiziario aveva ingiunto il pagamento della somma maggiore di cui al citato decreto ingiuntivo.
3. Con sentenza n. 1072/2017, pubblicata in data 06.11.2017, per quanto ora di interesse, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava, in via preliminare, la propria giurisdizione sulla domanda riconvenzionale dell’opponente (domanda di risarcimento danni), pur rilevando la mancata prova dell’entità dei danni, in quanto non vi era prova del costo di progettazione dell’opificio, né delle occasioni imprenditoria li perdute a causa del comportamento del RAGIONE_SOCIALE, e, ritenuto che la richiesta di risarcimento del danno, così come avanzata dall’opponente, comprendeva la domanda di dichiarazione dell’estinzione dell’obbligo di pagare il supplemento dell’indennità di esproprio per l’attribuzione del terreno, dichiarava estinta l’obbligazione di pagamento del corrispettivo per la vendita del terreno ed assorbiti tutti gli altri motivi dell’appello principale e di quello incidentale. In particolare, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE: a) dichiarava fondato il terzo motivo del ricorso e assorbiti tutti gli altri motivi dell’appello principale e di quello incidentale, ritenendo che l’appezzamento di terreno non fosse stato sottratto a RAGIONE_SOCIALE con atto autoritativo indirizzato
espressamente a quest’ultima, bensì con la delibera del RAGIONE_SOCIALE n. 373 del 14 settembre 2000, non comunicata nella sua interezza a RAGIONE_SOCIALE e priva dei requisiti di forma e di sostanza di un atto amministrativo ablatorio, perciò rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario la vicenda che aveva dato origine alla richiesta di risarcimento del danno; b) riteneva che i danni, sebbene non provati nel loro ammontare, derivassero dall’impossibilità, provata e riconosciuta, di portare a compimento il progetto industriale; c) riteneva che nella domanda di risarcimento dei danni, così come proposta, non potesse non essere contenuta la domanda di dichiarazione di estinzione dell’obbligo derivante dall’art. 5 del contratto, concretizzatosi nell’obbligo di pagare il supplemento dell’indennità di esproprio derivante dalla sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 386/99; d) riteneva che, essendo la pretesa del corrispettivo strettamente collegata all’obbligo di realizzazione dell’iniziativa produttiva, tale obbligo si fosse estinto per l’impossibilità sopravvenuta della prestazione di realizzare l’iniziativa produttiva, in conseguenza della sottrazione di fatto del terreno da parte del RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistito con controricorso da RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
 Il  ricorrente  denuncia:  a)  con  il  primo  motivo, la ‘Violazione e mancata applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 cod. proc. civ., per  ciò  che  attiene  al  dovere  di  motivazione  della  sentenza,  in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.’ , in quanto, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata, riferendosi alla circostanza della
‘sottrazione di fatto’, mai affermata dalla società RAGIONE_SOCIALE , non è intellegibile e non consente di individuare in alcun modo la ratio decidendi , per avere il giudice di secondo grado affermato che nella domanda di risarcimento non può non essere contenuta la domanda di dichiarazione di estinzione dell’obbligazione, ponendo a fondamento di detta affermazione le valutazioni svolte dalla società appellante con i primi due motivi di impugnazione, senza indicare una sola causale di tale non identificabile effetto estintivo e neanche a quale tipo di domanda giudiziale fosse ricollegabile tale effetto; deduce il ricorrente che, in assenza di una domanda di risoluzione del rapporto da parte della RAGIONE_SOCIALE, non risulta comprensibile il ragionamento della Corte di merito, riducendosi la motivazione della sentenza impugnata ad una serie di affermazioni in irriducibile contrasto tra loro, tali da renderla inidonea ad assolvere alla finalità di garanzia del diritto di difesa e di controllo di legalità della pronuncia ; b) con il secondo motivo, la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. ‘, per essere la Corte di appello incorsa nel vizio di extrapetizione, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in particolare per aver il giudice d’appello, peraltro con rilievo ufficioso e senza sollecitare il contraddittorio sulla questione, sostituito gli effetti giuridici connessi alla domanda di risarcimento danni formulata da RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE con degli anomali e indefiniti effetti giuridici costitutivo-risolutivi, ritenendo erroneamente la Corte di merito che nella domanda di risarcimento del danno potesse essere contenuta la domanda di dichiarazione di estinzione dell’obbligazione derivante dall’art.5 del contratto e , di conseguenza, ritenendo erroneamente proposta una domanda radicalmente diversa negli elementi sia della causa petendi sia soprattutto del petitum ; c) con il terzo motivo, la ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ , per non avere la Corte di appello, nell’accogliere la domanda, pur dando atto
della mancata prova dell’entità del danno, individuato la condotta antigiuridica ex art.2043 cod. civ. e la correlata lesione dell’interesse giuridicamente protetto e per non avere effettuato la valutazione in ordine alla rimproverabilità soggettiva della condotta, limitandosi ad ipotizzare che il danno fosse rappresentato dal pagamento di somme a titolo di corrispettivo integrativo del valore di mercato del terreno; rileva che l’aver disposto una nuova pianificazione territoriale a carattere generale in e poca successiva all’assegnazione in proprietà del lotto di terreno alla RAGIONE_SOCIALE non può ritenersi, in assenza di un vaglio giurisdizionale, ingiustamente lesiva di interessi giuridici; d) con il quarto motivo, la ‘ Violazione e mancata applicazione dell’art. 35 L. 22/10/1971, n. 865, nonché dell’art. 1339 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ‘, per non avere la Corte territoriale considerato che il principio dell’integrale copertura dei costi, dettato da ll’art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e applicabile al caso di specie, comporterebbe la legittimità della richiesta da parte dell’Ente, che ha sopportato gli oneri economici della procedura di esproprio, del pagamento a carico dei cessionari delle aree delle somme dovute a titolo di conguaglio dell’inden nità di esproprio, dovendosi, pertanto, ritenere che, nonostante l’espressa quantificazione del costo delle aree come contenuta nella convenzione-contratto stipulata tra le parti, il RAGIONE_SOCIALE avesse diritto a ripetere da ECOSITEMI quanto pagato alla parte espropriata in conseguenza della sentenza n. 386/99 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, anche nell’ipotesi in cui nessuna riserva fosse stata contenuta nel contratto stesso; e) con il quinto motivo, la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ‘, per non avere il giudice di secondo grado tenuto in considerazione che l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno incombeva sulla parte asseritamente danneggiata, ed invece il ricorso era stato accolto senza che
RAGIONE_SOCIALE  nulla avesse provato in relazione agli elementi strutturali della fattispecie di cui all’art. 2043 cod. civ..
I motivi primo e secondo, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
Occorre osservare che la pretesa del RAGIONE_SOCIALE, diretta ad ottenere il supplemento del prezzo dovuto per il trasferimento del bene espropriato, in conseguenza della maggiore somma versata alla parte espropriata a titolo di indennità di espropriazione, è fondata su un titolo contrattuale, vale a dire la clausola dell’atto notarile di trasferimento del medesimo bene dal RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE, tant’è che di detta clausola la RAGIONE_SOCIALE, nell’opporsi alla pretesa monitoria, chiedeva dichiarare la nullità nei giudizi di merito. Detta ultima parte, in via riconvenzionale, proponeva anche domanda di risarcimento dei danni che assumeva ‘ conseguenti all’illegittimo comportamento dell’RAGIONE_SOCIALE (somme impiegate per il pagamento del terreno, i costi di progettazione e quelli relativi alla intestazione dei beni, impossibilità di edificare lo stabilimento pur predisponendo i mezzi finanziari per la realizzazione dell’opera, e quindi, pregiudizio per l’attività imprenditoriale con oggettiva limitazione delle potenzialità di guadagno) (cfr. così anche nella memoria di RAGIONE_SOCIALE). Quindi anche la domanda di danni, come proposta, trovava titolo in un inadempimento contrattuale, benché ora la controricorrente introduca, per giustificare il decisum della Corte di merito, il fatto della ‘ sottrazione ‘ derivante dall’ asserita ‘ assegnazione ‘ ad altro soggetto (RAGIONE_SOCIALE) del bene.
Ora,  effettivamente,  come  dedotto  dal  RAGIONE_SOCIALE  mediante  la denuncia del vizio motivazionale e di pronuncia ultra petita , la Corte d’appello ha  svolto  un  percorso  argomentativo  non  solo  non comprensibile sotto il profilo logico e giuridico, ma anche eccentrico rispetto alle allegazioni e domande di RAGIONE_SOCIALE.
Nello specifico, in primo luogo l a Corte d’appello ha valorizzato, per affermare la propria giurisdizione, un fatto ( ‘ sottrazione ‘ del bene
trasferito), che pare qualificare come illecito ex art.2043 cod. civ., mentre la domanda di danni, come proposta da RAGIONE_SOCIALE, trovava titolo in un inadempimento contrattuale. Secondariamente la Corte di merito ha fatto discendere la suddetta ‘sottrazione’ dalla delibera del RAGIONE_SOCIALE n.373/2000, il cui contenuto non è esposto nella sentenza impugnata, mentre il RAGIONE_SOCIALE deduce che il lotto non era mai stato riassegnato e che quella delibera concerneva solo la mera sospensione delle assegnazioni e degli insediamenti nella zona individuata da RAGIONE_SOCIALE (pag. 10 ricorso). Ora, in effetti la delibera del Comune di Battipaglia, il cui contenuto è riportato nella sentenza impugnata (pag.4), concerneva solo la comunicazione della sospensione della pratica relativa alla concessione edilizia, il che rende non compiuta e non comprensibile l’indicazione del le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del convincimento come sopra espresso.
Inoltre, la Corte territoriale ha fatto discendere l’estinzione dell’obbligo di pagamento della differenza di prezzo pretesa dal RAGIONE_SOCIALE per il trasferimento del bene dall’asserita impossibilità per RAGIONE_SOCIALE di realizzare il progetto industriale su un terreno ‘ che non rientra nella sua disponibilità ‘, sebbene un tale effetto estintivo per impossibilità sopravvenuta non risulti mai stato dedotto da RAGIONE_SOCIALE, che neppure aveva proposto domanda di risoluzione del negozio di trasferimento, ma, come già si è detto, si era solo limitata, al fine di contestare l’obbligo a suo carico di pagamento della suddetta differenza di prezzo, ad eccepire la nullità della clausola 5 dell’atto di trasferimento . Infine, sotto ulteriore profilo, la Corte d’appello , dopo aver fatto derivare l’asserita suddetta impossibilità dalla ‘sottrazione di fatto’, ha dato per accertata la sussistenza dei danni, in base ad elementi parimenti non compiutamente indicati, e ha dato atto, nel contempo, che non vi era prova dell’ammontare dei suddetti danni.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la motivazione del provvedimento impugnato non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (tra le tante Cass. 13248/2020; Cass. S.U. 8053/2014), e, inoltre, il percorso argomentativo si conclude con l’accoglimento d i una prospettazione della domanda (effetto estintivo derivante dalla risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta nel senso precisato) che non risulta formulata nei giudizi di merito dall’odierna controricorren te.
In conclusione, vanno accolti i motivi primo e secondo di ricorso, dichiarati  assorbiti  gli  altri,  va  cassata  la  sentenza  impugnata  nei limiti dei motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
La  Corte  accoglie  i  motivi  primo  e  secondo  di  ricorso;  dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, a cui demanda anche la decisione sulle spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/12/2023 nella camera di consiglio