Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10375 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10375 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12710/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 679/2021 depositata il 24/02/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti: ‘EPG’) conveniva innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’annullamento del contratto intercorso tra le parti e la conseguente restituzione dell’importo corrisposto dall’attrice, pari ad €194.227,20. A sostegno della sua p retesa, l’attrice azienda specializzata nella realizzazione di cartoni ed astucci per imballaggio di prodotti, anche alimentari – esponeva di aver contattato la convenuta in quanto essa aveva realizzato una specifica vernice, denominata Benzo-free, a séguito di interventi regolatori comunitari che avevano escluso l’utilizzo di materiali contenenti Benzofenone e suoi derivati (4 -metilbenzophenone) destinati all’industria alimentare, elemento nocivo per la salute.
1.1. Tra luglio 2007 e febbraio 2009 RAGIONE_SOCIALE forniva ad EPG la vernice «Gloss UV Lacquer BenzoFree 3074» utilizzata dall’acquirente per la realizzazione di astucci destinati al confezionamento di prodotti alimentari; prodotto che si sarebbe rivelato inadatto in quanto contenente 4 -metilbenzophenone nella percentuale del 3,5%.
1.2. Il Tribunale adìto accoglieva la domanda e, per l’effetto , annullava il contratto, condannando parte convenuta alla restituzione, in favore dell’attrice, di €194.227,20 (oltre interessi) , nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la pronuncia innanzi alla Corte d’Appello di Napoli che rigettava le istanze dell’appellante , così argomentando:
-l’acquisto di EPG doveva riguardare prodotti in cui fosse assicurata l’assoluta assenza di benzo fenone, puro e nei suoi composti: non ha, dunque, pregio la difesa dell’appellante incentrata sulla distinzione che introduce un inammissibile nuovo tema di indagine, posto che la dialettica processuale si è sviluppata utilizzando i termini di vernici ed inchiostri come sinonimi -tra vernici (con tracce di 4 -metilbenzophenone) e inchiostri (privi del composto e dei suoi derivati, destinati alla realizzazione di prodotti per alimenti);
non è plausibile sostenere che RAGIONE_SOCIALE non fosse consapevole dell’uso (alimentare) delle vernici, alla luce delle risultanze testimoniali;
da quanto sopra dedotto, non assume neanche importanza l’argomentazione per cui alla data degli ordini di acquisto, il 4 metilbenzophenone non sarebbe ancora stato classificato come nocivo o dannoso;
è infondata la richiesta di garanzia proposta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE), in quanto essa copre i danni ascrivibili al difetto del prodotto in sé, non già -come nel caso di specie -alla mancata corrispondenza del prodotto assicurato all’uso cui è stato destinato.
La pronuncia veniva impugnata da RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE per la cassazione, e il ricorso affidato a tre motivi.
Si difendeva RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso.
In prossimità dell’adunanza entrambe le parti depositavano memorie.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.): art. 345 cod. proc. civ., in riferimento alle presunte nuove contestazioni sollevate nel giudizio di secondo
grado : la distinzione tra vernici e inchiostri. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello sotto il profilo della corrispondenza tra le allegazioni sviluppate in primo grado e quelle dedotte in sede di gravame, poiché quelle articolate dall ‘odierna ricorrente in prime cure non erano eccezioni in senso stretto, non consentite in appello ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., bensì mere difese, dedotte sulla base degli stessi documenti e delle medesime argomentazioni sollevate in primo grado. In altri termini: già nel giudizio di primo grado la difesa di RAGIONE_SOCIALE aveva evidenziato che all’acquirente era stato reso noto che nelle vernici non vi era benzofenone, ma era comunque presente 4-metilbenzofenone nella misura del 3,5%.
1.1. Il motivo è inammissibile, perché carente di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effetti dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. E’ ben vero che la Corte d’Appello ha ritenuto nuova ed inammissibile l’argomentazione dedotta in appello da RAGIONE_SOCIALE in virtù della quale l’accordo avrebbe riguardato soltanto l’assenza di benzofenone , componente riferita alle vernici, ma non l’assenza del 4-metilbenzophenone, componente assente negli inchiostri (v. sentenza p. 11, 2° capoverso). Tuttavia, ad essere rilevante ai fini della decisione non è la distinzione in sé tra vernici ed inchiostri (sebbene, ribadisce il giudice di seconde cure, la dialettica processuale si sia sviluppata usando i due termini, vernici ed inchiostri, come sinonimi), nonché l’abbinamento delle prime al l ‘assenza di benzofenone e dei secondi alla presenza di tracce di 4metilpenzophenone: alla base del convincimento del giudice distrettuale vi è, piuttosto, il fatto -accertato in giudizio -di come nelle intenzioni di acquisto di EPG vi fosse la totale esclusione della presenza del benzofenone e suoi derivati (tra questi, il 4 –
metilbenzophenone) in tutti i prodotti, incluse le vernici (v. sentenza p. 10, penultimo capoverso; p. 11, 3° capoverso).
Con il secondo motivo si deduce violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.): artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ. , applicazione del principio di non contestazione alla quantificazione del danno. Con riferimento al quantum di una domanda di risarcimento, la prova del danno è un fatto costitutivo della pretesa di chi agisce cui non si può sopperire attraverso il principio di non contestazione perché riguardante fatti estranei alla sfera di conoscibilità della parte danneggiante.
2.1. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non attinge alla ratio decidendi . Come rammentato dalla stessa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE era stata condannata in primo grado alla restituzione di quanto corrisposto da EPG (€194.227, 20) a séguito dell’annullamento del contratto (nonché alla condanna generica al risarcimento dei danni, anche all’immagine, da quantificare però in separata sede) ; contro questa condanna RAGIONE_SOCIALE aveva elevato un motivo di appello (riportato in sentenza, p. 7 righi 19-22) diretto a contestare l’avvenuto pagamento a cura di EPG, rimasto – a suo dire – non provato. Orbene, scrutinando detto motivo di gravame, la Corte distrettuale ha stabilito che l’appellante avesse del tutto omesso di prendere posizione su quanto esposto con precisione da ll’attrice in prime cure ai fini della prova del versamento, posto che EPG aveva fondato la sua pretesa restitutoria, legata alla richiesta di annullamento del contratto, sull’indicazione degli elementi quantitativi acquistati nonché del credito residuo della fornitrice (p. 13 della sentenza, 3° capoverso).
Con il terzo motivo si deduce violazione di legge (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.): artt. 1362 ss. cod. civ., con particolare riferimento ai criteri di ermeneutica contrattuale seguiti dalla Corte
d’Appello. Con riferimento al rigetto della domanda di garanzia, la ricorrente lamenta che l’interpretazione della Corte d’Appello del contratto di assicurazione stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) sarebbe del tutto disancorata dal contenuto delle disposizioni negoziali, non essendo rinvenibili nel contratto clausole di esclusione della responsabilità che facciano espresso riferimento al comportamento «in concreto» della parte assicurata. Inoltre, prosegue la ricorrente, ai sensi dell’art. 17 del contratto di assicurazione si sarebbe dovuta escludere dalla copertura assicurativa la violazione volontaria di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti, mentre nel caso di specie l ‘immissione di un prodotto non conforme alle disposizioni comunitarie sarebbe avvenuto colposamente.
3.1. Anche il terzo motivo è inammissibile. E’ noto che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, normalmente incensurabile in sede di legittimità, salvo che, ratione temporis , nelle ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti ai sensi del n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., nella formulazione attualmente vigente e non applicabile nel caso che ci occupa, in presenza cioè di «doppia conforme»; ovvero, ancora, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, previsti dall’art. 1362 e ss. cod. civ. Il sindacato di legittimità, in effetti, può avere ad oggetto solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati al fine di verificare se sia incorso in errori di diritto o in vizi di ragionamento. A tal fine, tuttavia, non basta che il ricorrente faccia un astratto richiamo alle regole di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o
lamenti la ricostruzione del significato del contratto svolto dal giudice di merito, occorrendo, invece che, rispettivamente, specifichi i canoni in concreto inosservati e il punto e il modo in cui il giudice di merito si sia da essi discostato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016, Rv. 640122 -01; Cass. n. 2465 del 2015, Rv. 634161 -01).
3.2. Ne consegue l’inammissibilità del terzo motivo di ricorso che, pur fondandosi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche e sul vizio di motivazione, si risolve, in realtà, in difetto dei requisiti esposti, nella proposta di una interpretazione diversa; così come è inammissibile la generica critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduce, nella specie, nella mera prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto che lo stesso aveva esaminato.
In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis , del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in € 7.500,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda