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Vizio del bene venduto: risoluzione e garanzia

Un centro medico acquista un mammografo che si rivela eccessivamente rumoroso. La Corte di Cassazione conferma la risoluzione del contratto a causa di un grave vizio del bene venduto, ritenendo il macchinario inidoneo all’uso. Il venditore deve restituire il prezzo, ma la richiesta di risarcimento danni dell’acquirente viene respinta per mancanza di prove. L’importatore non è ritenuto responsabile.

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Vizio del Bene Venduto: Quando la Rumorosità Giustifica la Risoluzione del Contratto

Nella compravendita di beni strumentali, specialmente in ambito professionale, la piena funzionalità del prodotto è essenziale. Ma cosa accade quando un difetto, apparentemente secondario come l’eccessiva rumorosità, rende di fatto un bene inutilizzabile? Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato proprio questo tema, analizzando un caso di vizio del bene venduto relativo a un macchinario medicale. La decisione offre importanti chiarimenti sulla gravità dell’inadempimento e sui rimedi a disposizione dell’acquirente.

I Fatti del Caso: L’Acquisto del Macchinario Difettoso

Un centro polispecialistico acquistava un mammografo da una società fornitrice. Fin dall’installazione, il macchinario presentava una serie di problemi, il più grave dei quali era un’estrema rumorosità del motore di rotazione. Questo difetto, sebbene non impedisse il funzionamento meccanico, creava un notevole disagio per le pazienti durante esami particolarmente delicati, compromettendo la qualità della prestazione medica.

Nonostante le sostituzioni di alcune parti e l’estensione della garanzia, il problema persisteva. La società acquirente chiedeva quindi la sostituzione del bene sia alla venditrice sia alla società importatrice. Di fronte al perdurare della situazione, l’acquirente si rivolgeva al Tribunale per ottenere la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo pagato (oltre 92.000 Euro) e il risarcimento dei danni.

La Decisione della Corte d’Appello sul vizio del bene venduto

Inizialmente, il Tribunale rigettava le domande. La Corte d’Appello, tuttavia, ribaltava la decisione. I giudici di secondo grado riconoscevano che l’eccessiva rumorosità costituiva un inadempimento di non scarsa importanza. Hanno stabilito che un simile difetto rendeva il mammografo “di fatto, inutilizzabile” per la tipologia di esame, che richiede un ambiente tranquillo per non accentuare il disagio della paziente.

Di conseguenza, la Corte d’Appello dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della società venditrice, condannandola alla restituzione del prezzo. Rigettava, invece, la domanda di risarcimento danni per mancanza di prove concrete (come fatture per l’acquisto di un nuovo macchinario). Escludeva inoltre la responsabilità della società importatrice, ritenendo non applicabili le norme del Codice del Consumo ai rapporti tra imprese per questo tipo di danno.

Il Ricorso in Cassazione: le Argomentazioni delle Parti

Entrambe le parti hanno presentato ricorso in Cassazione.

La Posizione della Società Venditrice

La società venditrice contestava la decisione d’appello, sostenendo che la motivazione fosse apparente e che i vizi non fossero così gravi da giustificare la risoluzione. Lamentava inoltre la mancata considerazione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica che, a suo dire, dimostravano che il macchinario era funzionante. Infine, eccepiva la prescrizione dell’azione di garanzia.

La Posizione della Società Acquirente

La società acquirente, con ricorso incidentale, insisteva sulla responsabilità solidale della società importatrice e contestava il rigetto della domanda di risarcimento del danno, sostenendo di aver fornito prove sufficienti, come il bilancio aziendale e la fattura di acquisto di un nuovo mammografo.

Le Motivazioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, confermando la sentenza d’appello. I giudici hanno chiarito diversi punti fondamentali in materia di vizio del bene venduto.

Sulla Gravità del Vizio e la Risoluzione

La Corte ha ribadito che la valutazione sulla gravità di un vizio e sulla sua capacità di rendere il bene inidoneo all’uso è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. In questo caso, la Corte d’Appello aveva logicamente motivato come l’estrema rumorosità, in un contesto di esami medici delicati, costituisse un vizio grave che giustificava la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1455 c.c., superando il concetto di mera funzionalità meccanica.

Sulla Prescrizione dell’Azione

La Cassazione ha respinto l’eccezione di prescrizione. Ha evidenziato che la sentenza d’appello aveva correttamente rilevato due fatti decisivi: l’estensione della garanzia a 24 mesi e il riconoscimento del vizio da parte della stessa venditrice (che aveva chiesto la sostituzione alla sua distributrice). Tale riconoscimento, secondo la giurisprudenza consolidata, interrompe i termini di prescrizione e rende superflua la denuncia del vizio entro gli otto giorni.

Sulla Responsabilità dell’Importatore

In merito al ricorso dell’acquirente, la Corte ha confermato la carenza di legittimazione passiva dell’importatore. Ha spiegato che la disciplina sulla responsabilità del produttore (e dell’importatore) prevista dal Codice del Consumo riguarda specifici danni (morte, lesioni personali, distruzione di beni ad uso privato) e non si applica a una richiesta di risoluzione contrattuale e restituzione del prezzo per vizi tra due società commerciali.

Sul Risarcimento del Danno

Infine, la Corte ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno. La valutazione delle prove è compito del giudice di merito. La Corte d’Appello aveva ritenuto il bilancio insufficiente a provare il danno specifico e aveva dato atto della mancata produzione in giudizio della fattura per l’acquisto di un nuovo macchinario. La Cassazione ha specificato che l’errata affermazione circa la mancata produzione di un documento non è un vizio deducibile in quella sede, ma, semmai, un errore revocatorio da far valere in altre forme.

Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

Questa sentenza ribadisce un principio cruciale: l’idoneità all’uso di un bene non va valutata solo in termini di funzionamento meccanico, ma anche in relazione allo scopo specifico per cui è stato acquistato. Un vizio del bene venduto, anche se non impedisce al bene di ‘accendersi’, può essere considerato grave se ne compromette la funzionalità pratica e l’utilità economica per l’acquirente. Inoltre, la decisione sottolinea l’importanza del riconoscimento del vizio da parte del venditore, un atto che ha conseguenze decisive sull’interruzione dei termini di prescrizione per l’azione di garanzia. Infine, delimita chiaramente l’ambito di applicazione della responsabilità del produttore/importatore, distinguendola nettamente dai rimedi contrattuali tipici della compravendita.

Un difetto come l’eccessiva rumorosità può essere considerato un vizio del bene venduto tanto grave da giustificare la risoluzione del contratto?
Sì. La Corte ha stabilito che la gravità di un vizio va valutata in concreto, in relazione all’uso specifico del bene. Per un mammografo, un’eccessiva rumorosità può rendere il bene “di fatto, inutilizzabile” perché accentua il disagio della paziente durante un esame delicato, configurando un inadempimento di non scarsa importanza che legittima la risoluzione.

Il riconoscimento del vizio da parte del venditore ha effetti sui termini di prescrizione e decadenza?
Sì. La sentenza conferma che il riconoscimento del vizio da parte del venditore esonera il compratore dall’onere di denunciare il difetto entro otto giorni dalla scoperta e, inoltre, ha l’effetto di interrompere il termine di prescrizione dell’azione di garanzia, che ricomincia a decorrere da quel momento.

In una compravendita tra società, l’importatore del bene è sempre responsabile insieme al venditore per i vizi del prodotto?
No. La Corte ha chiarito che la responsabilità dell’importatore, equiparata a quella del produttore dal Codice del Consumo, si applica per i danni da prodotto difettoso (es. morte, lesioni personali, danneggiamento di beni privati) e non per le azioni contrattuali come la risoluzione per vizi e la restituzione del prezzo in un rapporto commerciale tra imprese.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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