Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3716 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 3716 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 21192/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente ricorrente incidentale nonché contro RAGIONE_SOCIALE
intimata avverso la sentenza n.636/2020 della Corte d’Appello di Catania, depositata il 17-3-2020
OGGETTO:
vendita di cosa mobile
RG. 21192/2020
P.U. 23-1-2024
udita la relazione della causa svolta nell ‘udienza pubblica del 23-12024 dal AVV_NOTAIO COGNOME, udite le conclusioni del AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale,
uditi l’AVV_NOTAIO per la società ricorrente e l’AVV_NOTAIO per la società controricorrente
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 1713/2017 il Tribunale di Catania ha rigettato le domande, proposte da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, di risoluzione per vizi del contratto di compravendita di un mammografo, di restituzione del prezzo di acquisto pari a Euro 92.306,40 e di risarcimento dei danni quantificati in Euro 120.000,00.
2.Ha proposto appello RAGIONE_SOCIALE e si sono costituite le appellate RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la seconda sostenendo anche di non essere stata parte del contratto di vendita.
Con sentenza n. 636/2020 pubblicata il 17-3-2020 la Corte d’appello di Catania ha dichiarato il difetto di le gittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato risolto per inadempimento il contratto di compravendita e per l’effetto ha condannato RAGIONE_SOCIALE alla restituzione a favore di RAGIONE_SOCIALE del prezzo pagato pari a Euro 92.306,40 oltre interessi legali dalla data di pagamento, nonché alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi a suo favore, ponendo a suo carico le spese di c.t.u.; ha condannato RAGIONE_SOCIALE alla rifusione a favore di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE delle spese di lite di entrambi i gradi.
La sentenza ha dichiarato che dagli atti di causa risultava che il mammografo era stato venduto a RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE, mentre la società RAGIONE_SOCIALE era stata l’ importatrice; ha dichiarato che non si applicavano le norme del Codice del Consumo secondo le quali, nel caso di vizi del bene venduto, era il produttore e, se lo stesso era straniero, era l’importatore responsabile della garanzia, in quanto le disposizioni si applicavano unicamente nei confronti del consumatore e non nei rapporti tra società commerciali.
La sentenza ha considerato che il mammografo era stato acquistato il 25-6-2007, era stato installato il 25-9-2007, da subito erano state riscontrate parti danneggiate che venivano sostituite e veniva accertata la rumorosità del motore di rotazione, tanto che in data 13-11-2007 la garanzia veniva estesa a ventiquattro mesi dalla società importatrice, che lo comunicava anche alla società venditrice; il 2-42009, a seguito di controllo sulla sicurezza dell’apparecchio eseguita dal servizio di assistenza della ditta produttrice, veniva precluso l’utilizzo della macchina, essendo necessarie ulteriori verifiche; il 20-4-2009, a seguito di verifica che riteneva necessaria la sostituzione del filtro di rete, si riscontrava ancora l’estrema rumorosità del macchinario e in data 24-4-2009 la società acquirente chiedeva sia alla venditrice che all’importatrice la sostituzione del macchinario, il NUMERO_DOCUMENTO -52009 veniva ancora accertata l’estrema rumorosità del motore e il vizio veniva riconosciuto anche da RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE in data 20-7-2009, allorché invitava la RAGIONE_SOCIALE, dalla quale aveva acquistato la macchina, a provvedere alla sostituzione.
A fronte di questi dati di fatto, la sentenza ha dichiarato che il difetto relativo all’eccessiva rumorosità era stato accertato sin dal momento della consegna, tanto che la garanzia era stata estesa a ventiquattro mesi; il difetto era stato altresì accertato successivamente
in fase di verifica, dal consulente d’ufficio nominato in primo grado ed era stato riconosciuto dalla società venditrice, che aveva chiesto la sostituzione del bene alla distributrice.
Ha aggiunto che, in tema di azione redibitoria, quale nella fattispecie, l’esercizio dell’azione era legittimato da vizi concretantesi in inadempimento di non scarsa importanza, in funzione della loro capacità a rendere la cosa inidonea all’uso al quale è destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore; ha dichiarato che l’estrema rumorosità del motore di rotazione del mammografo era sicuramente un vizio che lo rendeva «di fatto, inutilizzabile in considerazione del tipo di esame che esegue, particolarmente delicato sia per gli esiti sia per lo svolgimento, doloroso per alcune donne e in genere estremamente fastidioso. L’eccessivo rumore contribuisce senz’altro ad accentuare il disagio della paziente durante l’esame rendendo lo stesso inadeguato all ‘uso, tant’è che quelli di nuova produzione sono sempre meno rumorosi».
Di conseguenza, accertato che il vizio concretizzava inadempimento di non scarsa importanza, ha dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita, con il conseguente obbligo della venditrice di restituire il prezzo pagato.
Ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, rilevando che l’acquirente non aveva fornito nessuna prova del danno subito per il mancato utilizzo dell’apparecchiatura, perché aveva prodotto solo il bilancio del 2015, che appariva insufficiente, né risultava prodotta alcuna fattura di acquisto di altro mammografo.
3.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, con il quale ha proposto anche ricorso incidentale sulla base di due motivi.
E’ rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, alla quale il ricorso e il controricorso sono stati notificati a mezzo pec ai difensori nel giudizio di secondo grado , all’ AVV_NOTAIO all’indirizzo EMAIL e all’AVV_NOTAIO all’indirizzo EMAIL.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza e in prossimità dell’udienza il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo, rubricato ‘ in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. -violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. e 118 delle disp. att. c.p.c. Omessa e/o apparente e incoerente motivazione della sentenza oggetto di impugnazione’ , la ricorrente RAGIONE_SOCIALE sostiene che nella fattispecie ricorra l’ipotesi della mancanza assoluta o della mera apparenza di motivazione; sostiene che la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, in quanto non ha spiegato i motivi per i quali i vizi riscontrati sarebbero stati così gravi da comportare l’inidoneità all’uso del macchinario, in contraddizione con le dichiarazioni testimoniali e la c.t.u., non ha spiegato le ragioni per le quali il bene non avesse le qualità promesse, non ha fornito spiegazione del fatto che i vizi riscontrati avessero gli estremi per eccepire inadempimento di non scarsa importanza. Lamenta altresì che la sentenza abbia omesso di decider e sull’eccezione di prescrizione ex art. 1495 cod. civ. formulata tempestivamente e ribadita nel corso del giudizio di primo e di secondo grado.
1.1.Il motivo è infondato.
Si richiama il principio, ormai acquisito, secondo il quale a seguito della riformulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. disposta
dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2014 n. 83 conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del ‘minimo costituzionale’, per cui è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultante processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120-01, per tutte). Nella fattispecie, con il contenuto sopra già esposto, la sentenza impugnata ha considerato non solo la successione dei fatti accertati, in forza dei quali il mammografo era stato installato, erano state riscontrate parti danneggiate e l’eccessiva rumorosità, tanto che la garanzia veniva estesa a due anni, era precluso il temporaneo utilizzo del macchinario, era sostituito filtro di rete, veniva nuovamente riscontrato il difetto dell’estrema rumorosità del motore di rotazione, che era riconosciuta anche da RAGIONE_SOCIALE; la sentenza ha anche esposto le ragioni, sopra testualmente trascritte, in forza delle quali ha ritenuto che l’estrema rumorosità del mammografo lo rendeva di fatto inutilizzabile , fondate sulla considerazione che l’estrema rumorosità accentuava il disagio del paziente durante l’esame , delicato per lo svolgimento e gli esiti. In questo modo la C orte d’appello ha logicamente esposto le concrete ragioni poste a fondamento della decisione e ha specificamente argomentato anche in ordine alla gravità del vizio, per cui la motivazione non è né meramente apparente né
contraddittoria. Per di più, è acquisito il principio secondo il quale è devoluta al giudice di merito l’individuazione delle fonti del suo convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, nonché la scelta, tra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto di controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite della motivazione del criterio adottato, senza essere tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti (Cass. Sez. 3 23-4-2001 n. 5964 Rv. 54625101, per tutte); quindi, neppure sotto questo profilo le critiche della ricorrente sono pertinenti.
Si esclude infine che il lamentato omesso esame d ell’ eccezione di prescrizione possa integrare vizio della sentenza, che avrebbe dovuto essere esattamente prospettato quale violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e non quale vizio della motivazione nei termini sostenuti dalla ricorrente: la sentenza ha dichiarato sia che la garanzia era stata estesa a ventiquattro mesi sia che i vizi erano stati riconosciuti dalla venditrice, la quale aveva chiesto alla sua venditrice RAGIONE_SOCIALE di provvedere alla sostituzione del bene, e quindi sulla base di questi dati ha ritenuto la vigenza della garanzia.
2.Con il secondo motivo, ‘ in relazione all’articolo 360, numero 3, del codice di procedura civile -violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1490, 1492, 1495, 1497 e 1455 del codice civile’ , la ricorrente evidenzia che la sentenza impugnata ha trascurato il fatto che la società acquirente avrebbe dovuto denunciare alla venditrice i vizi di rumorosità del mammografo entro otto giorni dalla scoperta e avrebbe dovuto esperire l’azione di garanzia entro l’anno ; aggiunge che l’acquirente non ha fornito p rova che i vizi rendessero il mammografo inidoneo all’uso, perché le dichiarazioni dei testimoni hanno confermato
che i difetti non erano tali da rendere inutilizzabile il bene venduto e la consulenza tecnica d’ufficio ha accertato che il mammografo presentava vizi facilmente rimovibili e non incidenti sul funzionamento del bene, mentre non ricorrevano i presupposti della vendita di aliud pro alio , né dell’inadempimento di non scarsa importanza.
2.1.Il motivo è inammissibile in quanto gli argomenti, seppure dichiaratamente svolti lamentando la violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulla risoluzione della compravendita per vizi anche con riguardo ai termini di decadenza e di prescrizione, sono finalizzati a ottenere una ricostruzione in fatto diversa da quella svolta dalla sentenza impugnata , in ordine all’esistenza e alla gravità dei vizi, e sono inidonei a censurare la statuizione relativa al riconoscimento dei vizi da parte della venditrice. L’esistenza e la gravità del vizio riferito alla rumorosità del macchinario tale da giustificare la risoluzione del contratto, nonché il riconoscimento del vizio da parte della venditrice costituiscono apprezzamenti di fatto che, oltre a resistere alle critiche svolte con il primo motivo di ricorso, non sono stati oggetto con il secondo motivo di ricorso di censure proposte in modo ammissibile, con motivo formulato ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ.; pertanto le affermazioni svolte nel corpo del secondo motivo al fine di sostenere che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto l’esistenza di vizio grave e il riconoscimento dei vizi, in quanto non sono veicolate nel rispetto dei requisiti richiesti dalla disposizione, riferiti all’omesso esame di fatto decisivo, non possono essere esaminate.
Ne consegue che, poiché il riconoscimento del vizio avvenuto con la missiva 20-7-2009 escludeva la necessità della denuncia da parte del compratore (cfr. Cass. Sez. 2 25-7-2013 n. 18050 Rv. 627297-01, per tutte) e comportava anche interruzione ex art. 2944 cod. civ. della prescrizione (cfr. Cass. Sez. 2 21-6-2019 n. 16766 Rv. 654550-03), le
deduzioni svolte dalla ricorrente su decadenza e prescrizione non si attagliano alla fattispecie.
3.Con il terzo motivo, ‘ in relazione all’articolo 360, numero 4 e 5, del codice di procedura civile -violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 115 del codice di procedura civile’ , la ricorrente lamenta che la sentenza, ritenendo la rumorosità del macchinario tale da renderlo inutilizzabile, abbia omesso l’esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla consulenza tecnica svolta in primo grado, la quale aveva concluso che i difetti erano tutti di natura elettromeccanica ed eliminabili, e aveva escluso la presenza di vizi tali da impedire il regolare funzionamento del macchinario. Quindi sostiene che il mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio veicola nel processo un fatto idoneo a determinare una decisione di segno diverso, da fare valere ex art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ.
3.1.Il motivo è infondato.
Il vizio prospettato ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. ricorre esclusivamente nel caso in cui sussista l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un diverso esito della controversia (Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629831-01). Il mancato esame delle risultanze della consulen za tecnica d’ufficio integra vizio che può essere fatto valere ex art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 63 7-9-2020 n. 18598 Rv. 659088-01) ma nella fattispecie a pag. 8 la sentenza impugnata ha espressamente dichiarato che la rumorosità era stata accertata anche dal consulente d’ufficio ; quindi non sussiste l’omesso esame lamentato. La circostanza che la Corte d’appello non abbia anche recepito la valutazione del consulente d’ufficio secondo il
quale il mammografo era funzionante e utilizzabile non integra il vizio di omesso esame, perché la Corte ha eseguito e motivato il proprio giudizio sull’inutilizzabilità in concreto del macchinario , per la sua estrema rumorosità tale da accentuare il disagio del paziente in ragione della delicatezza dell’esame da eseguire .
Non sussiste neppure la lamentata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in quanto , secondo l’indirizzo di Cass. Sez. U 30-9-2020 n. 20867 Rv. 659037-01, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con le prescrizioni della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri ufficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre prove , essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. Nella fattispecie la Corte territoriale non ha commesso nessuna delle violazioni descritte, che infatti la ricorrente non individua, limitandosi in sostanza a lamentarsi dei risultati a sé sfavorevoli dell’attività valutativa della prova .
4.Con il quarto motivo, ‘ in relazione all’articolo 360, numero 3, del codice di procedura civile -violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1455 e 2697 del codice civile’ , la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, ritenendo non di scarsa importanza l’inadempimento in ragione della rumorosità del macchinario , ha violato l’art. 1455 cod. civ., in quanto le dichiarazioni testimoniali e la consulenza tecnica d’ufficio hanno dimostrato che il mammografo era esente da vizi che ne potessero impedire il funzionamento.
4.1. Dalle ragioni esposte consegue l’infondatezza anche di questo motivo di ricorso.
La sentenza impugnata ha già esattamente richiamato il principio secondo il quale gli artt. 1490 e 1492 cod. civ. in tema di azione redibitoria vanno interpretati con riferimento al principio generale di cui all’art. 1455 cod. civ., con la conseguenza che l’esercizio dell’azione è legittimato soltanto da vizi concretanti inadempimento di non scarsa importanza, i quali sono da individuare in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all’uso cui era destinata, secondo apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. Sez. 2 259-2013 n. 21949 Rv. 628314-01, Cass. Sez. 2 15-2-1986 n. 914 Rv. 444439-01). Nella fattispecie l’apprezzamento sull’inidoneità all’uso del mammografo espresso dalla sentenza impugnata rimane esterno rispetto al sindacato di legittimità, in quanto risulta esente da vizi logici e giuridici.
5.Con il primo motivo di ricorso incidentale, ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 102 c.p.c., in relazione al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, 115, comma 1 c.p.c. e 116, comma 2, c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 -5 c.p.c.’ , la ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato la carenza di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE ritenendo non applicabili gli artt. 114-127 del Codice del Consumo; rileva che la Direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi non esclude la tutela del consumatore esperto e che l’attuale collocazione della disciplina all’interno del Codice del consumo non può indurre ad adottare una nozione di ‘danneggiato’ limitata alla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività svolta. Evidenzia che nella fattispecie la società RAGIONE_SOCIALE è a pieno titolo definibile come ‘intermediario’ al fine dell ‘applicazione delle disposizioni richiamate, in quanto ha
curato l’importazione e la prima fornitura e, dopo la compravendita, ha assicurato il collaudo e la manutenzione del macchinario e quindi ha influito sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.
La ricorrente incidentale aggiunge che la società ha riconosciuto l’obbligazione restitutoria -risarcitoria e valorizza i legami tra le due società, per cui la società RAGIONE_SOCIALE ha assunto il ruolo di intermediaria.
5.1.Il motivo è infondato.
In ordine all’invocata responsabilità del produttore, secondo quanto statuito da Cass. Sez. 3 29-5-2013 n. 13458 (Rv. 626814-01), la disciplina del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 224 -attuazione della direttiva CEE n. 85/374 richiamata dalla ricorrente incidentale- poi confluita negli artt. da 114 a 127 del codice del consumo di cui al d.lgs. 6-9-2005 n. 206 ha per oggetto il ‘danno da prodotti difettosi’ e prevede un tipo di responsabilità che prescinde dalla colpa del produttore, conseguendo alla mera ‘utilizzazione’ del prodotto difettoso da parte della vittima; ne deriva che legittimati a fare valere la pretesa risarcitoria in forza di tale disciplina risultano tutti i soggetti che si sono trovati, anche in maniera occasionale, esposti al rischio derivante dal prodotto difettoso, riferendosi la tutela accordata all ”utilizzatore’ in senso lato e non solo al consumatore o all’utilizzatore non professionale. Quindi, bisogna considerare che l ‘art. 117 co.1 d.lgs. 206/2005 definisce il prodotto difettoso ‘quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere’ e che il successivo art. 123 individua il danno risarcibile in quello ‘cagionato dalla morte o da lesioni personali’ e nella ‘distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato’.
A fronte di questi dati, in via assorbente rispetto alla verifica dell’esattezza dell’equiparazione al produttore d ella società RAGIONE_SOCIALE sostenuta dalla ricorrente incidentale, si impone la considerazione che nella fattispecie la società compratrice non ha proposto domanda di risarcimento del danno da prodotto difettoso nei termini consentiti all’utilizzatore in senso lato , perché ha invocato la responsabilità solidale della società RAGIONE_SOCIALE con la società venditrice per l’inadempimento, per la restituzione del prezzo e per i danni, riferiti alle perdite determinate dall’impossibilità di utilizzare il prodotto inadeguato; non ha lamen tato danni risarcibili ai sensi dell’art. 123 citato, né avrebbe potuto farlo, in quanto quei danni sono espressamente limitati all’uso o consumo privato.
Le ulteriori considerazioni svolte nell’ambito del motivo, con riguardo al riconoscimento del l’obbligazione da parte di RAGIONE_SOCIALE e alla compagine sociale delle due società, non integrano censure svolte in modo ammissibile, in quanto non individuano il vizio dal quale sarebbe affetta la sentenza per non avere ritenuto, in forza di tali circostanze, la titolarità passiva del rapporto in capo a RAGIONE_SOCIALE.
6.Con il secondo motivo di ricorso incidentale la ricorrente incidentale deduce ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1 c.p.c., 116, comma 2, c.p.c., 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 5 c.p.c. -omesso esame di un documento decisivo’; lamenta l’omesso esame da parte della sentenza impugnata del suo documento 30, costituito dalla fattura n. 191/2011 di Euro 30.000,00 con relativa contabile di pagamento per l’acquisto di un secondo mammografo per ovviare al forzato inutilizzo di quello di cui è causa, avendo la sentenza impugnata espressamente dichiarato che non risultava prodotta alcuna fattura per l’acquisto di altro mammografo. Lamenta altresì che la sentenza sia erronea laddove ha dichiarato che il bilancio del 2015 fosse insufficiente a provare il danno subito, perché
non ha tenuto conto della sua deduzione, specificamente svolta sia in primo grado sia in appello, in ordine al fatto che il mammografo avrebbe garantito l’esecuzione di una media di 900/1000 esami annui, con conseguente profitto annuo di Euro 45.000,00/50.000,00.
6.1.Il motivo è infondato.
Le deduzioni svolte non intercettano nella sentenza impugnata la lamentata violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., che sussiste soltanto nei casi individuati da Cass. Sez. U 20867/2020 (Rv. 659037-01) già richiamata al punto 3.1 e alla quale si rinvia. Non sussiste neppure la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in quanto la relativa doglianza è ammissibile solo se si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato, in assenza di diversa indicazione normativa, secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, quando la prova sia soggetta a una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa prova secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile solo ai sensi dell ‘art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. e nei rigorosi limiti di tale disposizione (Cass. Sez. U 30-9-2020 n. 20867 Rv. 659037-02) . Non si configura neppure violazione dell’art. 2697 cod. civ., in quanto la stessa ricorre nel caso in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a parte diversa da quella che ne era gravata e non quando, a seguito di incongrua valutazione delle risultanze istruttorie, abbia erroneamente ritenuto che la parte onerata avesse assolto a tale onere, perché in questo caso vi è erroneo apprezzamento dell’esito della prova, sindacabile solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (Cass. Sez. L 19 -8-2020 n. 17313 Rv. 658541-01, Cass. Sez. 3 29-5-2018 n. 13395 Rv. 649038-01).
In ordine al vizio pure prospettato di omesso esame ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., il vizio non ricorre con riguardo alla valutazione del bilancio 2015 secondo quanto lamenta la ricorrente incidentale, perché la Corte d’appello ha dato atto che era stato prodotto il bilancio del 2015 e ha dichiarato che era insufficiente a provare il danno, per cui ha preso in esame il fatto e ne ha valutato il valore probatorio secondo l’apprezzamento spettante al giudice di merito.
Con riguardo alle deduzioni svolte dalla ricorrente in relazione alla fattura di acquisto di altro mammografo, si richiama Cass. Sez. 2 116-2018 n. 15043 (Rv. 649170-01), secondo cui il vizio di omesso esame di un documento decisivo non è deducibile in cassazione se il giudice di merito ha accertato che quel documento non è stato prodotto in giudizio, non essendo configurabile un difetto di attività del giudice circa l’efficacia determinante, ai fini della decisione della causa, di un documento non portato alla cognizione del giudice stesso; invece, se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può fare valere tale preteso errore solo in sede di revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., nel ricorrere dei relativi presupposti (nello stesso senso, Cass. Sez. 5 1-62007 n. 12904 Rv. 600868-01). Quindi la ricorrente, lamentando di avere prodotto la fattura diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, al più ha prospettato un errore revocatorio, come tale irrilevante in questa sede. Del resto, in via anche assorbente, secondo quanto esattamente evidenziato dal Pubblico Ministero nella sua memoria, l’elemento dell’acquisto di un altro mammografo come prospettato dalla ricorrente in via incidentale non può essere decisivo, in quanto l’assunto della sentenza impugnata relativo alla mancanza di prova di acquisto di un secondo mammografo si riferisce a un acquisto necessitato dai fatti che avevano indotto a esercitare l’azione, e perciò
nel periodo intorno ad aprile 2010, allorché vi era stata l’indisponibilità definitiva a sostituire l’apparecchiatura; non poteva essere rilevante un acquisto eseguito in corso di causa, che non avrebbe dimostrato di per sé di essere stato imposto dalla inutilizzabilità del primo macchinario.
7.In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale sono integralmente rigettati e, stante la soccombenza reciproca, sono compensate le spese del giudizio di legittimità.
In considerazione dell’esito del ricorso principale e del ricorso incidentale , ai sensi dell’art. 13 co . 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione