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Vizi dell’opera: appalto e tutele legali nel 2024

Un condominio cita in giudizio un’impresa per vizi dell’opera relativi a un impianto di termoregolazione. Il Tribunale rigetta la domanda di risoluzione del contratto, riqualificandola secondo la disciplina speciale dei vizi in materia di appalto. Poiché l’azione legale è stata intrapresa oltre il termine di prescrizione di due anni dalla consegna, la domanda viene respinta, condannando il condominio al pagamento delle spese legali.

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Vizi dell’opera in appalto: quando la prescrizione annulla il diritto al risarcimento

Quando si commissiona un lavoro tramite un contratto d’appalto, la speranza è che tutto venga eseguito a regola d’arte. Ma cosa succede se l’opera finita presenta difetti? Una recente sentenza del Tribunale di Venezia offre spunti cruciali sulla distinzione tra le tutele legali e, soprattutto, sull’importanza della tempestività nell’agire. Il caso analizzato riguarda i vizi dell’opera in un impianto di termoregolazione condominiale, dove un ritardo nell’azione legale è costato al committente la possibilità di ottenere un risarcimento.

I fatti di causa: un impianto di riscaldamento difettoso

Un condominio aveva stipulato nel 2015 un contratto d’appalto con una società specializzata per la riqualificazione della centrale termica e l’installazione di un moderno sistema di contabilizzazione del calore. Dopo aver corrisposto l’intero importo pattuito, circa 71.000 euro, i condomini hanno iniziato a riscontrare gravi e persistenti malfunzionamenti.

I problemi principali includevano:
* Malfunzionamento del sistema di comunicazione wireless tra i componenti.
* Consumo anomalo e rapido delle batterie dei regolatori.
* Ossidazione dei contatti elettrici.
* Difficoltà generali di gestione del sistema.

Dopo un tentativo fallito di negoziazione assistita, il condominio ha avviato un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), che ha confermato la “gravissima difettosità” dell’impianto, attribuendola principalmente all’assenza di un adeguato progetto tecnico preliminare che tenesse conto delle specificità dell’edificio. Di conseguenza, il condominio ha citato in giudizio la società appaltatrice, chiedendo la risoluzione parziale del contratto e il risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in oltre 40.000 euro tra costi di ripristino, danni per disagi e spese legali.

La posizione delle parti e la difesa sui vizi dell’opera

La difesa della società appaltatrice si è basata su due argomenti principali. In via preliminare, ha eccepito l’intervenuta decadenza e prescrizione dell’azione, sostenendo che i difetti non erano stati denunciati nei termini di legge e che l’azione legale era stata avviata oltre il termine biennale previsto dal codice civile. Nel merito, ha negato ogni responsabilità, affermando di essersi limitata a eseguire l’offerta approvata dal condominio e che la mancata progettazione non poteva esserle addebitata, essendo un onere del committente.

Le motivazioni della decisione del Tribunale

Il Giudice ha analizzato la questione partendo da un punto fondamentale del diritto degli appalti: la corretta qualificazione giuridica della domanda. Il Tribunale ha chiarito che le norme generali sulla risoluzione del contratto per inadempimento (artt. 1453 e 1455 c.c.) si applicano solo quando l’opera non è stata affatto eseguita o completata.

Quando, come in questo caso, l’opera è stata completata e consegnata ma presenta dei difetti, si ricade nella disciplina speciale prevista dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile, specifica per i vizi dell’opera.

Il Tribunale ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 1669 c.c., che prevede una garanzia decennale per gravi difetti di immobili. Sebbene i malfunzionamenti fossero significativi, non erano tali da compromettere la funzionalità globale dell’impianto di riscaldamento o la normale utilizzabilità dell’edificio nel suo complesso, requisito indispensabile per attivare questa tutela rafforzata.

Una volta stabilito che la cornice legale corretta era quella degli artt. 1667-1668 c.c., la questione dei termini è diventata decisiva. L’art. 1667 c.c. stabilisce che l’azione contro l’appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Nel caso di specie:

* Consegna dell’opera: Agosto 2016
* Inizio dell’azione legale (deposito ricorso ATP): Dicembre 2019

Essendo trascorsi ben più di due anni, il Tribunale ha dichiarato l’azione prescritta. Non è stata trovata alcuna prova di un riconoscimento dei vizi da parte della società appaltatrice, atto che avrebbe interrotto la prescrizione. Di conseguenza, tutte le domande del condominio sono state respinte.

Le conclusioni

Questa sentenza è un monito fondamentale per chiunque commissioni lavori in appalto. La presenza di difetti, anche gravi, non è sufficiente a garantire una tutela legale se non si agisce con la massima tempestività. La legge prevede termini di decadenza (per la denuncia dei vizi) e di prescrizione (per l’azione legale) molto stringenti e specifici per i contratti d’appalto. Ignorare queste scadenze significa rischiare di perdere ogni diritto al risarcimento, vedendo la propria richiesta respinta per ragioni puramente procedurali, a prescindere dalla fondatezza delle lamentele nel merito. Pertanto, alla scoperta di un vizio, è imperativo consultare immediatamente un legale per attivare le corrette procedure di denuncia e, se necessario, intraprendere l’azione giudiziaria prima che sia troppo tardi.

Quali norme si applicano se un’opera appaltata è stata completata ma presenta dei difetti?
In caso di opera completata e consegnata che presenti vizi, non si applicano le norme generali sulla risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.), bensì la disciplina speciale per la garanzia per vizi e difformità dell’opera prevista dagli artt. 1667 e 1668 del codice civile.

Perché il Tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento del condominio?
La richiesta è stata respinta perché l’azione legale è stata intrapresa nel dicembre 2019, oltre due anni dopo la consegna dell’opera, avvenuta nell’agosto 2016. L’art. 1667 c.c. prevede un termine di prescrizione di due anni dalla consegna, pertanto il diritto del condominio ad agire in giudizio si era estinto.

Quando un difetto può essere considerato ‘grave’ ai sensi dell’art. 1669 c.c. per ottenere la garanzia decennale?
Secondo la sentenza, un difetto è ‘grave’ ai sensi dell’art. 1669 c.c. solo quando compromette la funzionalità globale dell’immobile o la sua normale utilizzabilità. Difetti che, pur essendo significativi, incidono solo su una componente accessoria (come il sistema di termoregolazione) senza rendere l’intero immobile inagibile, non rientrano in questa categoria.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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