Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16197 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16197 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13198-2024 proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME in proprio e nella qualità di erede di COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 66/2024 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 11/04/2024 R.G.N. 259/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO IN FATTO
Oggetto
Vittime del dovere
R.G.N. 13198/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 27/03/2025
CC
che, con sentenza depositata l’11.4.2024, la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto di NOME COGNOME ai benefici economici previsti dal d.P.R. n. 243/2006 quale figlio a carico di NOME COGNOME già riconosciuto vittima del dovere, e ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento dei relativi importi a far data dalla domanda amministrativa, oltre interessi; che avverso tale pronuncia il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che NOME COGNOME ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 27.3.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione e sulla domanda di accertamento della spettanza del beneficio della speciale elargizione anche nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME entrambe riproposte in appello siccome assorbite dal rigetto nel merito della domanda in primo grado;
che, con il secondo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 2, l. n 302/1990, per non avere la Corte territoriale ritenuto che la disciplina ivi prevista della rivalutazione annuale degli assegni vitalizi doveva considerarsi di natura speciale rispetto alla previsione generale dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, con conseguente impossibilità di liquidare anche gli interessi legali ai soggetti beneficiari delle prestazioni assistenziali spettanti alle vittime del dovere;
che, con riguardo al primo motivo, va premesso che dell’eccezione e della domanda che per ipotesi sarebbero state riproposte in sede di gravame la sentenza impugnata nulla dice, né l’appello risulta in parte qua trascritto nel ricorso per cassazione;
che, sebbene le Sezioni Unite di questa Corte abbiano recentemente affermato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU 28.10.2021, Succi et al. c/ Italia, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (così Cass. S.U. n. 8950 del 2022), occorre pur sempre che il contenuto dell’appello sia precisamente evincibile dal ricorso per cassazione (così da ult. Cass. n. 11325 del 2023), non potendo altrimenti questa Corte nemmeno intendere l’esatta portata della censura di omessa pronuncia;
che, nella specie, il Ministero ricorrente si è limitato a riferire che in grado di appello erano state riproposte l’eccezione di prescrizione ‘delle provvidenze e ratei di assegni maturati anteriormente al quinquennio dalla notifica del ricorso in esame, o tutt’al più, anteriormente al quinquennio dalla data del ricorso amministrativo’ e la domanda di accertamento, ‘anche nei confronti della signora COGNOME NOME e della signora COGNOME NOME, che la speciale elargizione è un beneficio che viene suddiviso tra gli aventi diritto, con conseguente impossibilità per le stesse di avanzare contestazioni nei confronti dell’Amministrazione al momento dell’eventuale recupero della differenza’ (così il ricorso per cassazione, pag. 4);
che da tale lacunosa esposizione non è dato comprendere né la rilevanza dell’eccezione di prescrizione, né il motivo per cui la
prescrizione sarebbe quinquennale invece che decennale, né le provvidenze rispetto alle quali si porrebbe eventualmente tale problema, né chi siano la signora COGNOME NOME e la signora COGNOME NOME né a che titolo (e in che misura) possano considera rsi, al pari dell’odierno controricorrente, aventi diritto del defunto NOME COGNOME;
che il primo motivo di ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
che, con riguardo al secondo motivo, va premesso che l’art. 8, l. n. 302/1990, stabilisce, per quanto qui rileva, che ‘gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazio ne accertato per l’anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT’ (comma 1) e che ‘le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione’ (comma 2);
che le norme testé enunciate si riferiscono, com’è evidente, alla determinazione della misura dell’importo dovuto, anno per anno, a titolo di vitalizi ed elargizioni e nulla hanno perciò a che fare con la disciplina di cui all’art. 22, comma 36, l. n. 724/ 1994, che è prevista viceversa per il caso di inadempimento di quanto dovuto (anche) a titolo di assegni vitalizi e/o elargizioni;
che il principio di specialità, che è espressamente sancito dall’art. 15 c.p. ma opera nell’intero ordinamento per il suo carattere generale (così già Cass. n. 5216 del 1977), è destinato a risolvere il concorso tra norme che siano apparentemente chiamate a disciplinare la stessa classe di accadimenti e non può venire in rilievo allorché, viceversa, le norme considerate abbiano -come nella specie -diversi presupposti applicativi, operando l’una per determinare il dovuto in caso di
adempimento tempestivo e l’altra per determinare il dovuto in caso di adempimento tardivo o inadempimento;
che, derivandone l’infondatezza del secondo motivo di censura, il ricorso, conclusivamente, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità in considerazione della parziale novità della questione posta dal secondo motivo; che non v’ha luogo a pronuncia circa il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, essendo le amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo in virtù della c.d. prenotazione a debito;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte controricorrente.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27.3.2025.