Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11877 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11877 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16796/2021 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliata in CATANIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentat a e difesa dall’avvocato COGNOME
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
-controricorrenti-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 711/2021 depositata il 31/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Banco RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio i signori NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendo di dichiarare inefficace l’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato con rogito, registrato a Catania il 31 agosto 2012. Secondo l’Istituto di Credito, l’atto è stato posto in essere in frode ai creditori, in violazione dell’art. 2901 c.c., avendo avuto l’effetto di sottrarre ai creditori tutti i beni di proprietà dei convenuti.
A sostegno della domanda, la banca ha evidenziato di essere creditrice della RAGIONE_SOCIALE e dei fideiussori NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME, per un importo complessivo di €
347.047,36, derivante da un rapporto di conto corrente chiuso il 14 dicembre 2012. Per tale somma, aveva ottenuto dal Tribunale di Catania il decreto ingiuntivo n. 3000/2013 del 10 ottobre 2013.
I convenuti si sono costituiti in giudizio contestando la fondatezza dell’azione e chiedendone il rigetto, sostenendo che: non sussistevano i presupposti per la revocatoria, in particolare l’ eventus damni e il consilium fraudis ; la costituzione del fondo patrimoniale era avvenuta oltre un anno prima dell’emanazione del decreto ingiuntivo, peraltro oggetto di opposizione, e quindi non poteva ritenersi finalizzata a pregiudicare i diritti della banca.
Nel corso del giudizio sono intervenuti altri soggetti creditori in particolare: il Credito Siciliano, che ha proposto intervento ex art. 105 c.p.c. all’udienza del 4 marzo 2014; la RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del Credito Siciliano, intervenuta all’udienza del 22 febbraio 2019, chiedendo di dichiarare inefficace anche nei suoi confronti l’atto di costituzione del fondo patrimoniale. Tale richiesta si fondava sulla sua qualità di creditrice dei convenuti per € 307.219,78, quale saldo debitore di un rapporto di conto corrente derivante dalla fideiussione concessa a RAGIONE_SOCIALE
Con sentenza n. 4610/2019 il Tribunale di Catania accoglieva la domanda e dichiarava inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., nei confronti del Banco Popolare Società Cooperativa, dell’intervenuto Credito Siciliano, nonché dei cessionari RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, l’atto pubblico di costituzione del fondo patrimoniale stipulato.
Con sentenza n. 711/20201 del 31 marzo 2021 la Corte d’Appello di Catania rigettava l’appello proposto e confermava la sentenza impugnata.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resistono con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE quale mandataria della società RAGIONE_SOCIALE
Le parti hanno depositato rispettiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 134, 136, 176 c.p.c., nonché dell’art1. 24 Cost (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.).
Sostiene l’erroneità della declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio, non essendo stata comunicata, al suo difensore, l’udienza di comparizione parti, in cui sono state precisate le conclusioni e assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. Vizio questo che si sarebbe riverberato sul mancato deposito degli scritti conclusivi. In particolare, l’erroneità discenderebbe dall’aver ritenuto non sufficiente denunciare l’ error in procedendo , ma necessario indicare l’effettivo pregiudizio subito.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Lo svolgimento del procedimento, così come illustrato con sufficiente specificità dalla ricorrente risulta essersi svolto non conformemente al dettato normativo, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, che come più volte ribadito in sede di legittimità deve contraddistinguere la dialettica processuale in senso verticale (parti-giudice) e orizzontale (tra le parti).
In proposito, come recentemente posto in rilievo dalle Sezioni Unite di questa Corte, la violazione del contraddittorio e l’impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere compiutamente il diritto di difesa comporta, di per sé, la nullità della sentenza, in quanto ‘la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante
tutto lo svolgimento del processo’ (cfr. Cass. civ., SS.UU., 25 novembre 2021, n. 36596).
In un tale contesto, va ribadito che l’omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell’udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, essendo tale principio dettato nell’interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell’interesse esclusivo delle parti (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 19 luglio 2017, n. 17847; nello stesso senso, v. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 9 ottobre 2023, n. 28302; Cass. civ., Sez. II, Ord., 14 luglio 2023, n. 20262; Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 giugno 2022, n. 19843; Cass. civ. Sez. III, Ord., 16 novembre 2020, n. 25861; Cass. civ., Sez. II, 28 maggio 2008, n. 14015).
Si è al riguardo da questa Corte peraltro precisato che ove ‘ la nullità afferente la violazione del diritto di difesa si sia verificata nel corso del processo di primo grado, il Giudice di seconde cure, non vertendosi in alcuno dei casi tassativi di rimessione della causa al precedente grado di giudizio ex artt. 353 e 354 c.p.c., dovrà trattenere la causa e decidere nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, cioè ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12724 del 12/12/1995; id. Sez. 3, Sentenza n. 10666 del 22/07/2002; id. Sez. 2, Sentenza n. 1073 del 16/01/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 25628 del 14/11/2013, tutte in tema di mancata comunicazione da parte del Cancelliere, nel giudizio di primo grado, del provvedimento di rinvio d’ufficio dell’udienza)’ (così, Cass. civ., Sez. III, Ord., 16 novembre 2020, n. 25861).
Orbene, nella specie la situazione determinatasi nel giudizio di merito non ha consentito alla COGNOME di svolgere le proprie difese, in quanto nella fase decisionale del primo grado di giudizio non essendo stata comunicata da parte della cancelleria al suo
difensore l’ordinanza di fissazione dell ‘udienza , alla quale sono state precisate le conclusioni e assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.; in sede di giudizio di gravame, dopo essere stato dalla corte di merito rilevato tale vizio processuale e ravvisata l’insussistenza dei presupposti per procedere ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., tale giudice non ha invero ammesso le parti a svolgere l’attività difensionale ‘impedita’ innanzi al tribunale, né ha deciso nel merito su tutte le questioni controverse.
Ebbene, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che in caso di violazione dell’art. 190 c.p.c. l’emessa sentenza è senz’altro nulla per violazione del contraddittorio, senza che la parte sia tenuta a dimostrare la lesione del diritto di difesa in concreto subita, la stessa risultando già integrata dal non essere stata posta in grado di esercitare appieno le facoltà difensive previste dalla legge (v. Cass. civ., SS.UU., n. 36596/2021 cit.; Cass. civ., Sez. III, 22 novembre 2024, n. 30162; Cass. civ., Sez. I, Ord., 24 gennaio 2023, n. 2067).
Sulla scorta di tale orientamento può quindi concludersi per la fondatezza del primo motivo di ricorso, con cui è stata dedotta la nullità della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 101, 134, 136, 176 c.p.c. e dell’art. 24 Cost, per aver la Corte d’appello affermato che la mancata comunicazione dell’ordinanza, emessa fuori udienza, di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, in cui sono state precisate le conclusioni e assegnati i termini ex art. 190 c.p.c., non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, essendo invece necessario dedurre il pregiudizio concretamente subito.
5.2. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbiti il secondo (con cui la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) e il terzo motivo ( con cui la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1421, 1944,
1956, 1957 c.c., nonché dell’art. 2, legge n. 287/1990 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza , con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso, dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo, nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza