Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33179 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33179 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 32057 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già sRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.) in liquidazione e concordato preventivo -c.f. 02221850023 -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO COGNOME la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE liquidazione (già ‘RAGIONE_SOCIALE) -c.f. 08514961005 – in persona dei legali rappresentanti pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 3319/2018 della Corte d’A ppello di Milano; udita la relazione nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 del AVV_NOTAIO,
RILEVATO CHE
Con atto notificato in data 28.2.2014 ‘ RAGIONE_SOCIALE citava a comparire dinanzi al Tribunale di Sondrio ‘ RAGIONE_SOCIALE
Premetteva che ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ le aveva affidato in appalto l’esecuzione dei lavori di ‘ ammodernamento in sede e collegamento con la s.s. 572 a Salò, Lotto 3, stralcio n. 3 -s.s. n. 45/ bis ‘ (cfr. ricorso, pag. 5) .
Premetteva che aveva affidato in subappalto ad RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE lavori per un valore complessivo di euro 3.408.110,27 mercé due distinti contratti entrambi stipulati in data 18.9.2008 (cfr. ricorso, pagg. 5 – 6) .
Indi esponeva che nel novembre del 2010, durante l’esecuzione dei lavori, si era reso necessario far luogo al ripristino e consolidamento di due muri di sostegno di un terrazzamento attiguo alla proprietà privat a ‘NOME‘ , il cui costo era risultato pari ad euro 707.747,77 (cfr. sentenza d’appello , pag. 5) .
Esponeva dunque che ‘RAGIONE_SOCIALE‘ le aveva rimesso la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO del 19.12.2013, dell’importo di euro 554.893,27, corrispondente ai costi sopportati per i lavori di ripristino e consolidamento dei muri di sostegno, e ne aveva sollecitato il pagamento (cfr. sentenza d’appello , pag. 5) .
Esponeva nondimeno che aveva con controparte definito i reciproci rapporti di dare e avere mercé un accordo di compensazione siglato in data 10.4.2013 (cfr. sentenza d’appello, pag. 10 ) .
Chiedeva accertare e dichiarare che la somma richiesta con la fattura n. 60 del 19.12.2013 aveva natura di indebito oggettivo e, per l’effetto, accertare e dichia rare l’inesistenza del preteso credito ; chiedeva inoltre accertare e dichiarare la mala fede e/o la colpa grave di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e, per l’effetto, condannarla a risarcire i danni tutti arrecati (cfr. controricorso, pagg. 2 – 3) .
1.1. Si costituiva ‘ RAGIONE_SOCIALE
Deduceva, peraltro, che il 25.3.2009, a distanza di sei mesi dall’inizio dei lavori in subappalto, aveva siglato con ‘RAGIONE_SOCIALE‘ scrittura privata, con cui si era concordato che l’ attrice le avrebbe riconosciuto, a ristoro di eventuali suoi maggiori oneri, una quota fissa, pari al 65%, delle riserve da iscriversi nella contabilità della committente ‘RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. ricorso, pag. 6) .
Instava per il rige tto dell’avversa domanda .
In riconvenzionale, chiedeva farsi luogo alla condanna del l’attrice al pagamento della somma di cui alla fattura n. 60/2013 nonché farsi luogo all’accertamento e alla declaratoria de l suo diritto alla quota parte di sua spettanza delle riserve tecniche e delle compensazioni annuali dei prezzi dei materiali da costruzione (cfr. controricorso, pag. 4) .
Con sentenza n. 253/2017 il Tribunale di Sondrio accertava che l’attrice nulla doveva alla convenuta con riferimento alla fattura n. 60/2013, rigettava la domanda risarcitoria dell’attrice , rigettava le domande riconvenzionali della convenuta (cfr. controricorso, pag. 5) .
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione proponeva appello.
Resisteva RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
Con sentenza n. 3319/2018 la Co rte d’Appello di Milano accoglieva il gravame e dichiarava la nullità parziale della sentenza impugnata; rigettava le domande dell’appellante volt e a conseguire il pagamento dell’importo di cui alla fattura n. 60/2013 nonché il pagamento del 65% delle riserve tecniche e delle compensazioni annuali dei prezzi dei materiali da costruzione.
Premetteva, la corte, in ordine al primo motivo d’appello – con c ui ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva addotto la nullità della sentenza di primo grado, siccome il tribunale, senza aver previamente sollecitato il contraddittorio tra le parti, aveva rilevato ex officio la nullità della scrittura privata del 25.3.2009 e della relativa clausola f), con cui le era stata riconosciuta la quota del 65% delle riserve e della compensazione annuale dei prezzi dei materiali da costruzione – che la nullità della statuizione di primo grado dipendente dalla lesione della garanzia del contraddittorio non esimeva – essa corte – dal pronunciarsi in ordine alla nullità della scrittura del 25.3.2009, siccome le parti avevano avuto la possibilità di argomentare al riguardo con i rispettivi atti difensivi con piena esplicazione della garanzia del contraddittorio (cfr. sentenza impugnata, pag. 9) .
Indi – la corte – evidenziava che la scrittura privata del 25.3.2009 e la clausola f) erano affette da nullità, giacché ‘RAGIONE_SOCIALE, affidataria di RAGIONE_SOCIALE, subappaltato tutti i lavori residui concordati nel contratto base’ (così sentenza d’appello, pag. 9) in violazione dell’art. 21 dell a legge n. 646/1982 ed in difetto di una specifica autorizzazione della stazione appaltante (cfr. sentenza impugnata, pagg. 9 – 10) .
Evidenziava altresì in ordine a ll’ ulteriore motivo d’appello con cui l’appellante aveva censurato il primo dictum , nella parte in cui il tribunale aveva
disconosciuto il credito di cui alla fattura n. 60/2013 che ‘RAGIONE_SOCIALE‘ non aveva dato prova del titolo dell’invocata pretesa creditoria, ‘non essendo sufficiente a tal fine la mera e apodittica asserzione di aver eseguito lavori di consolidamento resi necessari dallo scivolamento dei muri di sostegno’ (così sentenza d’appello, pag. 11) .
Evidenziava inoltre, a tal proposito, che ‘RAGIONE_SOCIALE aveva contestato unicamente e genericamente in memoria di replica l’intervenuta transazione addotta ex adverso , viepiù che l’appellante aveva fatto riferimento ad una transazione precedente e a una fattura diversa da quella addotta a sostegno dell’asserito suo credito (cfr. sentenza d’appello, pa gg. 11 – 12) .
Avverso tale sentenza ‘ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e concordato preventivo ha proposto ricorso articolato in sei motivi, notificato a mezzo p.e.c. il 30.10.2018; ne ha chiesto la cassazione con ogni susseguente statuizione.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi improcedibile, inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria la controricorrente.
CONSIDERATO CHE
È destituita di fondamento la pregiudiziale eccezione di improcedibilità ex art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ. (cfr. controricorso, pagg. 26 -27) .
Invero, risulta acquisita agli atti copia autentica della sentenza n. 3319/2018 della Corte di Appello di Milano con la relata di notifica a mezzo p.e.c. eseguita in data 31.7.2018 da ll’AVV_NOTAIO, difensore di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE‘ in seconde cure, all’indirizzo p.e.c. dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME , difensore domiciliatario di ‘RAGIONE_SOCIALE‘ in seconde cure.
In calce e alla copia della sentenza e alla copia della relazione di notifica figura l’attestazione di conformità della copia analogica alla copia informatica, sottoscritta il 14.11.2018 di proprio pugno dall’AVV_NOTAIO.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 183 e 384 cod. proc. civ.
Deduce che la Corte di Milano, all’esito del rilievo di nullità della scrittura in data 25.3.2009 recante il contratto di subappalto, avrebbe dovuto consentire l’esplicazione del contraddittorio sul punto e rimetterla ‘in termini per dedurre ed articolare ogni più opportuno mezzo istruttorio atto a respingere la (…) valutazione della (…) scrittura del 25.03.09 in termini di nullità assoluta ‘ (così ricorso, pagg. 15 – 16) .
Deduce che la mancata ottemperanza alla garanzia del contraddittorio comporta la nullità dell’impugnata statuizione (cfr. ricorso, pag. 16) .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessa pronuncia su prova il cui espletamento avrebbe potuto modificare l’esito del giudizio.
Deduce che con l’atto di appello aveva indicato analiticamente i documenti nella sua disponibilità, la cui produzione sarebbe stata decisiva onde confutare l’asserita nullità del contratto di subappalto (cfr. ricorso, pagg. 17 – 18) .
Deduce che alla stregua dei medesimi documenti si sarebbe acquisito riscontro che plurimi erano stati i subappalti, sicché sarebbe stato da escludere
che le erano stati affidati in subappalto tutti i lavori appaltati; altresì, che il suo diritto a quota parte delle riserve scaturiva dall’esecuzione dei lavori subappaltati, indipendentemente dalla percentuale del 65% di cui alla clausola f) della scrittura del 25.3.2009 reputata nulla (cfr. ricorso, pag. 18) .
Deduce che al riguardo nulla la Corte di Milano ha statuito (cfr. ricorso, pag. 19) .
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la mancata valutazione di una prova risultante dagli atti.
Deduce che la Corte di Milano ha dichiarato la nullità della scrittura in data 25.3.2009 senza tuttavia indicare la clausola al cui tenore ha ancorato la declaratoria di nullità (cfr. ricorso, pag. 19) .
Deduce altresì che nell’atto di appello aveva indicato specificamente le clausole del contratto di subappalto -ovvero le clausole c), d) ed e) – dal cui contenuto sarebbe stato possibile desumer e la prova contraria dell’affermata nullità (cfr. ricorso, pag. 20) .
Deduce inoltre che nell’atto d’appello aveva indicato, a riscontro della validità del rapporto di subappalto, un complesso di risultanze documentali, pacifiche tra le parti (cfr. ricorso, pag. 20) -tra le quali il pagamento da parte di ‘RAGIONE_SOCIALE , a titolo transattivo, dell’importo delle riserve, pagamento altrimenti ingiustificabile se tutti i lavori fossero stati eseguiti da essa ricorrente (cfr. ricorso, pag. 21) – di cui la corte distrettuale per nulla ha tenuto conto (cfr. ricorso, pag. 22) .
11. Il primo motivo ed il secondo motivo sono evidentemente connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, i medesimi mezzi di
impugnazione sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono; il loro buon esito assorbe la disamina del terzo motivo.
Va debitamente premesso che, nella specie, l’accertamento della nullità della scrittura privata del 25.3.2009 intercorsa tra RAGIONE_SOCIALE ed ‘ RAGIONE_SOCIALE e d in particolare della clausola f) della medesima scrittura, alla stregua, ben vero, del rilievo cui la Corte di Milano ha ancora to l’operato riscontro di nullità (id est, subappalto di ‘tutti i lavori residui concordati nel contratto base (…) in evidente violazione (…) dell’art. 21 della Legge n. 646 del 1982 e in mancanza di una specifica autorizzazione della stazione appaltante’ : così sentenza d’appello, pag. 9) , si prospetta senza dubbio in guisa di questione ‘mista di diritto e di fatto’ .
Sovviene dunque l’elaborazione , nella sua duplice articolazione, di questo Giudice (cfr. Cass. 16.2.2016, n. 2984; Cass. sez. un. 30.9.2009, n. 20935. Cfr. altresì Cass. (ord.) 30.4.2021, n. 11440; Cass. (ord.) 6.2.2023, n. 3543) .
Ovvero l’insegnamento secondo cui la sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via) , non è nulla in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di ‘ error in iudicando ‘, ovvero di ‘ error in iudicando de iure procedendi ‘, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato.
Ovvero l’insegnamento secondo cui , viceversa, qualora si tratti di questioni ‘di fatto’ ovvero ‘miste di fatto e di diritto’, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha
vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, sicché, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, può proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili) , senza necessità di ottenere la rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio.
14. Su tale scorta questa Corte non può che attendere ai seguenti rilievi.
Da un canto, ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , alla stregua delle conclusioni formulate nell’atto d’appello , aveva espressamente chiesto ‘rimettere in termini le Parti per deduzioni istruttorie relativamente alla questione di nullità del rapporto d’appalto inter partes , come sollevata nella sentenza medesima ‘ . In particolare, aveva reiterato la richiesta di c.t.u. formulata in prime cure con la memoria ex art. 183, 6° co., n. 2, cod. proc. civ. (cfr. sentenza d’appello, pagg. 2 – 3, ove sono riprodotte le conclusioni di rito, di merito ed istruttorie dell’appellante, qui ricorrente) .
Per giunta, la ricorrente ha dedotto – lo si è anticipato in sede di illustrazione del secondo motivo di ricorso -di aver con l’atto di appello indicato analiticamente i documenti, ossia il certificato di esecuzione dei lavori emesso dall’ ‘A.N.A.S.’ l’1.3.2016 , le informative dell’ ‘A.N.A.S.’ relative all’anno 2011 , la fattura ‘RAGIONE_SOCIALE‘ n. 42 del 26.10.2011 di euro 450.000.000 , la cui produzione, se rimessa in termini, avrebbe smentito – adduce l’ass unto della nullità del contratto di subappalto.
E, ben vero, il vulnus alla facoltà di chiedere prove o di ottenere un’eventuale rimessione in termini riveste valenza ex se e vanifica ex se le controdeduzioni d i ‘RAGIONE_SOCIALE‘, secondo cui, peraltro, si tratterebbe di ‘documenti mai versati in atti e che non risultano prodotti nei precedenti gradi di giudizio’ (così controricorso, pag. 9) e di documenti ‘del tutto inconferenti ed irrilevanti in relazione ai fatti di causa’ (così controricorso, pag. 11) .
D’ altro cant o, per nulla si giustifica l’affermazione -già riferita in sede di illustrazione dei passaggi salienti dell’impugnato dictum -della corte d ‘appello secondo cui le parti avevano ‘ avuto la possibilità di svolgere considerazioni e osservazioni nei rispetti atti introduttivi e con il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., ripristinando così pienamente il contraddittorio sul punto’ (così sentenza d’appello , pag. 9) .
Trattasi evidentemente di un riscontro che lascia impregiudicato il vulnus alla facoltà di chiedere prove e di ottenere un’eventuale rimessione in termini.
15. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 1988 cod. civ. e degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ.
Deduce che ha errato la Corte di Milano a rigettare il motivo concernente il mancato pagamento della fattura n. 60/2013 (cfr. ricorso, pag. 22) .
Deduce, per un verso, che le ragioni di doglianza veicolate dal primo motivo esplicano rilievo pur con riferimento al mancato pagamento dell ‘anzidett a fattura, giacché non si è al riguardo esplicato appieno il contraddittorio (cfr. ricorso, pag. 22) .
Deduce, per altro verso, che la corte d ‘appell o per nulla ha tenuto conto della censura formulata avverso il primo dictum ovvero che ‘RAGIONE_SOCIALE‘ aveva riconosciuto il titolo identificantesi nell’esecuzione di lavori diversi ed ulteriori (cfr. ricorso, pag. 24) -dell’azionata pretesa allorché aveva addotto l’avvenuto pagamento, per compensazione, della fattura , sicché si è prodotto l’effetto di cui all’art. 1988 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 23) .
Deduce segnatamente che le affermazioni della corte di merito -circa la tardiva, generica e inconferente contestazione della transazione addotta ex adverso -sono ‘il frutto di una lettura lacunosa degli atti del giudizio’ (così ricorso, pag. 26) , viepiù che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, sin dalla comparsa di risposta di primo grado, e poi nelle successive difese, la ricorrente aveva sistematicamente disconosciuto l’a vversa deduzione secondo cui il credito sarebbe stato estinto con la scrittura siglata il 10.4.2013 (cfr. ricorso, pag. 26) .
Deduce segnatamente , circa l’affermazione della corte territoriale secondo cui essa ricorrente avrebbe nelle sue difese fatto riferimento ad una fattura diversa -la n. NUMERO_DOCUMENTO -da quella di cui aveva invocato il pagamento, che viceversa la fattura NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO ha costituito un presunto elemento di prova addotto da RAGIONE_SOCIALE‘ a sostegno del proprio assunto circa l’avvenuto pagamento della fattura NUMERO_DOCUMENTO (cfr. ricorso, pagg. 26 e 27) .
16. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la mancata valutazione di una ulteriore prova risultante dagli atti.
Deduce che dai rilievi svolti con il quarto motivo si desume che la Corte di Milano ha innegabilmente travisato la valenza e la provenienza della fattura n. 17 (cfr. ricorso, pag. 27) .
Deduce che, se la corte d’appello non fosse incorsa nel denunciato travisamento, avrebbe dovuto opinare nel senso della mancanza agli atti della prova del pagamento della fattura n. 60/2013 (cfr. ricorso, pag. 27) .
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la contrarietà dell’art. 118, 2° co., d.lgs. n. 163/2006 agli artt. 49 e 56 T.F.U.E., all’art. 25 direttiva 2004/18 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31.3.2004, all’art. 71 direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.2.2014 nonché al principio eurounitario di proporzionalità.
In via subordinata, in ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, la ricorrente formula istanza di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai fini del riscontro della compatibilità della normativa nazionale concernente le limitazioni alla quota subappaltabile dei lavori pubblici con la normativa comunitaria (cfr. ricorso, pag. 29) .
Il quarto motivo ed il quinto motivo sono parimenti connessi; ne è opportuno, perciò, l’esame simultaneo; i medesimi mezzi di impugnazione, comunque, sono destituiti di fondamento e da respingere.
Si rimarca, dapprima, che del tutto generica ed aspecifica è la doglianza secondo cui in ordine al thema controverso concernente l’addotto mancato pagamento della fattura n. 60/2013 sarebbe stata preclusa ‘la facoltà del pieno contraddittorio’ (così ricorso, pag. 22) .
20. Si rimarca, dipoi, che il reale tenore delle doglianze veicolate dai mezzi in disamina concorre a connotarle senza dubbio in guisa di censure ‘di merito’ .
Invero, la ricorrente censura il giudizio ‘di fatto’ alla cui stregua la Corte di Milano ha opinato per il mancato riscontro della ‘fonte’ del credito di cui alla fattura n. 60/2013 (‘la Corte d’Appello (…) mostra di non aver tenuto in alcuna considerazione la particolarità del caso’: così ricorso, pag. 25; ‘ebbene, la verità dei fatti a sostegno delle ragioni di RAGIONE_SOCIALE risulta per via documentale (…)’: così memoria della ricorrente, pag. 13) .
Del resto – con riferimento agli assunti di non contestazione (cfr. ricorso, pag. 25) – questa Corte spiega, in ordine al novellato art. 115 cod. proc. civ., che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (cfr. Cass. (ord.) 7.2.2019, n. 3680) .
Invero, la ricorrente censura l’erronea/omessa valutazione degli esiti istruttori da parte della Corte di Milano ( ‘controparte ha tentato di sovvertire la verità documentale rappresentando l’esito delle prove testimon iali e dell’interpello del legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE come se fosse risultato confermativo della sua contraria tesi’: così memoria della ricorrente, pag. 13: ‘l’esame di quelle fatture, infatti, esclude che alcuna di esse si riferisca ai lavori di ripristino qui in discussione: con ciò avendosi la prova documentale che, per vero, l’oggetto della citata scrittura del 10/04/2013 non riguardava anche quei lavori’: così ri corso pag. 26) .
Ebbene, in tal guisa, è bastevole il rinvio al l’elaborazione di questa Corte.
Con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione (al di là dell’ ‘omesso esame’, insussistente nella specie) degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404) .
Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 , n. 4, cod. proc. civ. dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553) .
L ‘omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque -è il caso di specie – preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415) .
Il buon esito del primo motivo e del secondo motivo assorbe anche la disamina del sesto motivo.
Difatti, con il sesto mezzo è stata sollevata, in via subordinata, la questione della compatibilità con la disciplina ‘eurounionale’ della normativa nazionale ,
nella parte in cui prefigura limitazioni alla quota subappaltabile dei lavori pubblici (cfr. ricorso, pag. 29) .
In accoglimento, e nei limiti dell’accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso, la sentenza n. 3319/2018 della Corte d’A ppello di Milano va cassata con rinvio a lla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento de i motivi anzidetti la sentenza n. 3319/2018 della Corte d’A ppello di Milano e rinvia a lla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
dichiara assorbiti nell’accoglimento del primo motivo e del secondo motivo di ricorso il terzo motivo ed il sesto motivo di ricorso;
rigetta il quarto motivo ed il quinto motivo di ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2023.
Il presidente dottor NOME COGNOME